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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Ordinanza 11 febbraio 2003 n. 260Pres. Riggio, Rel. Giordano – Collegio dei Geometri della Provincia di Milano (Avv. Grella) c. Ministero per le attività produttive e Camera di Commercio di Milano (Avv.ra Stato), Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (Avv. Beretta) ed altri (n.c.) - (accoglie la domanda di sospensione, limitatamente alle verifiche attinenti agli impianti compresi negli edifici in relazione ai quali sussiste la competenza professionale dei geometri).

Professioni - Geometri - Competenze professionali - Iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti - Provvedimento di diniego - Sospensione cautelare - Ai fini dell’iscrizione con riserva in detti elenchi - Va accordata - Ragioni - Riferimento all’art. 16 lett. m) R.D. n. 274/29.

Appare illegittimo e va disposta la sospensione di un provvedimento di esclusione della categoria professionale dei geometri dalla possibilità di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianti, custoditi presso la C.C.I.A.A., atteso che l’art. 16 lett. m) del R.D. n. 274/29, riconducendo alla competenza professionale dei geometri l’attività di progettazione e direzione dei lavori per le costruzioni civili di modeste dimensioni, implicitamente estende detta competenza anche ai relativi impianti tecnici (1).

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(1) V. in materia TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - Ordinanza 21 marzo 2000 n. 58, in questa Rivista, n. 3-2000, con nota di F. MARCONI, Il TAR Parma sospende un bando per incarico professionale di coordinatore per la sicurezza ed ammette anche i geometri, categoria che ne era esclusa.

Sulle competenze dei geometri v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 gennaio 2001 n. 348

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 3 settembre 2001 n. 4620

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 gennaio 1999 n. 25

Sulla iscrizione all'albo dei geometri di dipendenti pubblici v.:

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - Sentenza 14 novembre 2001 n. 14169

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - Sentenza 7 agosto 2001 n. 10898

 

 

(omissis)

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento del Capo dell’Ispettorato Tecnico del Ministero delle Attività Produttive prot. 781853 del 29.8.2002 di esclusione della categoria professionale dei Geometri dalla possibilità di iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza impianto, custoditi presso la C.C.I.A.A. di Milano reso noto mediante comunicazione della Camera di Commercio prot. 93568; del provvedimento interlocutorio del 15.7.2002 del Capo dell’Ispettorato Tecnico del Ministero delle Attività Produttive, con cui si chiedono chiarimenti in ordine all’ammissibilità dell’iscrizione dei Geometri nei predetti elenchi; di tutti gli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO

MINISTERO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Udito il relatore Cons. DOMENICO GIORDANO e uditi altresì i procuratori delle parti;

ritenuto, ad un primo esame, che appare fondato il motivo volto a censurare il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 16 lett. m. R.D. n. 274/29 che, riconducendo alla competenza professionale dei geometri l’attività di progettazione e direzione dei lavori per le costruzioni civili di modeste dimensioni, implicitamente estende detta competenza anche ai relativi impianti tecnici;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall’art. 21, 7° comma della legge 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente alle verifiche attinenti agli impianti compresi negli edifici in relazione ai quali sussiste la competenza professionale dei geometri, secondo l’ordinamento di appartenenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, lì 11 febbraio 2003.

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