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Giurisprudenza
n. 6-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza  4 giugno 2002 n. 2329 - Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - Omnitel c. Montaldi ed altri e nei confr. del Comune di Roma.

1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Per azioni a tutela della salute - Proposte in relazione ad emissioni elettromagnetiche - Non sussiste - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste - Ragioni.

2. Ambiente - Elettosmog - Stazioni radio base per telefonia cellulare - Valutazione di impatto ambientale - Ex art. 2 bis della L. n. 189/97 - Necessità - Sussiste anche in difetto di normativa regionale.

3. Ambiente - Elettosmog - Stazioni radio base per telefonia cellulare - Valutazione di impatto ambientale - Ex art. 2 bis della L. n. 189/97 -  "Opportune procedure di V.I.A." - Consistono in procedure semplificate- In mancanza di disciplina regionale - Possono essere individuate in via amministrativa - Fattispecie.

1. Una azione inibitoria proposta a tutela della salute per emissioni elettromagnetiche provenienti da un impianto di comunicazione esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia dei servizi pubblici di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, tenuto conto che l'esclusione dalla giurisdizione del giudice amministrativo delle "controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità" non può che riguardare anche la tutela risarcitoria in forma specifica; la stessa azione esula altresì dalla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34 dello stesso D.Lgs. n. 80/1998 in materia urbanistica ed edilizia.

Spetta invece al giudice ordinario accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nell'esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione (1).

2. L'art. 2 bis della legge n. 189/1997, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di V.I.A., anche in assenza di specifica normativa regionale (2).

3. Le "opportune procedure di V.I.A.", alle quali fa riferimento l'art. 2 bis della legge n. 189/1997, consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, di cui al decreto interministeriale n. 381/98; in assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa (alla stregua del principio nella specie la Sez. VI ha ritenuto che le opportune procedure di V.I.A., di cui al citato art. 2 bis della legge n. 189/1997, erano da considerare rispettate, atteso che, con deliberazione della Giunta comunale di Roma del 29 dicembre 1998 n. 5187, era stato prescritta, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11 dicembre 1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della V.I.A. di cui al D.P.R. 12 aprile 1996).

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(1) Cass. Sez. III, n. 9893/2000.

(2) Cons. Stato, VI. ord. 14 dicembre 2001 n. 6637 e ord. 6 novembre 2001, n. 5943.

Sulla necessità o meno di una procedura di V.I.A. per l'installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare v. in questa Rivista Internet:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 28 luglio 2000 n. 3960, con nota di F. P. RICCI, "Elettrosmog": il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Ordinanza 12 giugno 2001 n. 3227, con nota di G. SARTORIO

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Ordinanza 11 gennaio 2001 n. 56

TAR TOSCANA, SEZ. III - Sentenza 5 novembre 2001 n. 1550, secondo cui invece «ai sensi della vigente normativa (d.p.r. n. 318/97 e art. 2 della L. n. 189/97), nell'ambito delle procedimento per l'installazione di stazioni radio base, le "opportune procedure di valutazione di impatto ambientale" non possono che consistere nell'insieme degli accertamenti di carattere sanitario, preventivi e successivi, volti a garantire la compatibilità di tali impianti con la tutela sanitaria della popolazione residente».

Per ult. riferimenti v. l'apposita pagina di approfondimento.

 

 

MOTIVI E DECISIONE

Considerato che, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, l'art. 2 bis della legge n. 189/1997, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture (quali quella in esame) dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di V.I.A., pur in assenza di specifica normativa regionale (Cons. Stato, VI. ord. n. 6637 del 14-12-2001 e ord. n. 5943 del 6-11-2001);

Ritenuto quindi che le "opportune procedure di V.I.A." consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, di cui al decreto interministeriale n. 381/98 e che, in assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa;

Considerato che, con riferimento al caso di specie, con deliberazione della Giunta comunale di Roma del 29-12-98 n. 5187 è stato prescritta, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11-12-1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della V.I.A. di cui al D.P.R. 12-4-1996;

Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie, a differenza di quanto rilevato dal Tar, sono state svolte le opportune procedure di V.I.A., di cui al citato art. 2 bis della legge n. 189/1997;

Rilevato quindi che l'impugnato provvedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto risulta essere stato rilasciato nel rispetto delle relative disposizioni sia procedimentali che sostanziali (essendo non contestato il rispetto dei limiti di esposizione fissati con finalità di cautela dal D.I. n. 381/98);

Ritenuto, che resta salva per i ricorrenti affetti da specifiche patologie la possibilità di proporre davanti al Giudice ordinario una domanda (sostanzialmente inibitoria), in quanto la giurisprudenza della Cassazione è ferma nel ritenere che, in tema di lesione della salute umana, il ricorso all'articolo 2043 Cc consente di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l'illecito e che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nell'esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorché tale esposizione si determini (come nel caso in esame) nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione (Cass. Sez. III, n. 9893/2000);

Ritenuto che si perviene a tale conclusione anche volendo ritenere la controversia rientrante nella materia dei servizi pubblici, di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998, tenuto conto che l'esclusione dalla giurisdizione del giudice amministrativo delle "controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità" non può che riguardare anche la tutela risarcitoria in forma specifica;

Considerato, infine, che tale ultima domanda attiene alla tutela della salute con riferimento all'esercizio di un impianto di comunicazione che esula quindi dalla materia dell'urbanistica e dell'edilizia, attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (ricorso n. 3730/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Depositata il 4 giugno 2002.

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