CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 17 febbraio 2003 n. 839 - Pres. Giovannini, Est. Salemi - Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato Aiello) c. Euro Immobiliare Tur Alb S.r.l. (Avv. Spata) - (annulla T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 13 luglio 1996, n. 613).
1. Ambiente - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento in sede statale - Termine di 60 giorni - Dies ad quem - E' costituito dalla data di adozione del provvedimento di annullamento - Successiva fase di comunicazione - Irrilevanza ai fini del rispetto del termine.
2. Atto amministrativo - Generalità - Competenza sostitutiva dell'autorità superiore - Non determina l'estinzione della competenza dell'organo ordinariamente titolare.
3. Ambiente - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Rilascio - Decorrenza del termine di 60 giorni - Effetti - Competenza sostitutiva dell'autorità statale - Non comporta il venir meno della competenza dell'autorità regionale.
1. Il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 82, comma 9, del D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all'adozione del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, infatti, si conclude o con l'inutile scadenza del termine all'uopo previsto ovvero con l'emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento; è pertanto irrilevante che la successiva notifica dell'atto di annullamento al privato titolare dell'autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell'iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (1).
2. Per principio generale, l'insorgere della competenza sostituiva di un'autorità superiore non determina di per sé l'estinzione della competenza dell'organo che ordinariamente ne è titolare.
3. La decorrenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 82, 9° comma, del D.P.R. n. 616/1977 entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di nulla osta relativa ad una costruzione da realizzare in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l'insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l'estinzione della competenza della Regione stessa (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20; v. da ult. Sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4639 e 23 settembre 2002, n. 4812, entrambe pubblicate in questa Rivista nn. 9-2001 e 9-2002.
V. anche di recente Sez. VI, 12 agosto 2002 n. 4182, ivi n. 7/8-2002
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 dicembre 1989, n. 927 e Sez. VI, 10 agosto 1999, n. 1025.
FATTO e DIRITTO
1. La società Euro Immobiliare Tu. Alb. a r.l., proprietaria di un complesso di aree nel Comune di Melendugno, oggetto di un piano di lottizzazione perfezionato con delibera c.c. 3/3/93 n.24 e successiva convenzione 5/5/93, presentava all'approvazione dell'Amministrazione comunale i progetti esecutivi per la realizzazione delle attrezzature di interesse comune e di una parte dei fabbricati previsti dal piano attuativo.
Tali progetti erano, poi, trasmessi alla Regione Puglia per il rilascio del nulla-osta previsto dall'art.7 della legge n.1497/1939, ma, non essendosi la Regione pronunciata nel termine di 60 giorni previsto dall'art.82, nono comma, del D.P.R. n.616/1977, la società chiedeva al Ministero per i Beni culturali ed ambientali di esercitare il potere sostitutivo previsto dal citato art.82.
Attesa l'inerzia del Ministero, la società revocava la richiesta di intervenuto sostitutivo e, con delibera regionale 22/11/1994 n.8166, otteneva l'assenso richiesto.
Con decreto 16 febbraio 1995, il Ministero annullava la delibera regionale.
La società impugnava il summenzionato decreto ministeriale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione di Lecce, che, con sentenza 13 luglio 1996, n.613, accoglieva il ricorso, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di censura, relativo alla violazione dell'art.82, comma IX, del D.P.R. n.616/1997 (dalla data della comunicazione al Ministero dell'autorizzazione regionale alla data della notificazione dell'annullamento ministeriale era trascorso un tempo superiore a 60 giorni).
2. Con ricorso notificato il 14 luglio 1997, l'Amministrazione dei Beni culturali ed ambientali ha appellato la summenzionata sentenza.
Resiste al ricorso la società appellata.
All'udienza del 29 ottobre 2002, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Con l'unico motivo di censura, l'Amministrazione appellante sostiene che ha errato il giudice di prime cure nell'attribuire natura recettizia all'impugnato decreto ministeriale.
La doglianza è fondata.
Costituisce orientamento consolidato di questa Sezione, da ultimo fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 22 luglio 1999, n. 20), quello secondo cui il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall'art.82, comma 9, del citato D.P.R. n. 616/1977, si riferisce solo all'adozione del provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. In particolare, il procedimento col quale il Ministero per i beni culturali e ambientali controlla la legittimità delle autorizzazioni a costruire rilasciate dalla Regioni ai sensi dell'art.7 L. 29 giugno 1939 n. 1497 si conclude o con l'inutile scadenza del termine all'uopo previsto ovvero con l'emanazione nel suddetto termine del decreto di annullamento. Pertanto, è irrilevante che la successiva notifica dell'atto di annullamento al privato titolare dell'autorizzazione regionale avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente del tutto esterno rispetto al perfezionamento dell'iter procedimentale relativo al controllo ministeriale (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 4 settembre 2001, n.4639 e 23 settembre 2002, n.4812).
Nel caso di specie, la delibera regionale n.8166 del 22 novembre 1994 è pervenuta alla Soprintendenza il successivo 19 dicembre e il provvedimento di annullamento è stato adottato il 16 febbraio 1995 (e comunicato alla società interessata il successivo 7 marzo), dunque entro il termine di sessanta giorni.
4. La fondatezza della suesposta censura impone di esaminare l'ulteriore doglianza, proposta in primo grado dalla società appellata e dichiarata assorbita dal T.A.R., con cui è stata dedotta la violazione sotto altro profilo dell'art.82, comma 9, del D.P.R. n.616/1977.
La censura è fondata.
Il Ministero ha annullato i nulla-osta rilasciati dalla Regione con la delibera n.8166/94 perché, conformemente ad un parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 22 giugno 1993, ha ritenuto che "con il verificarsi della duplice condizione del vano decorso del termine assegnato alla Regione per provvedere sull'istanza di autorizzazione ex art.7 L. n.1497/1939 e della successiva presentazione dell'istanza al Ministero, nasce il potere-dovere dello Stato di provvedere in via sostitutiva con effetto preclusivo dell'esercizio della medesima funzione da parte della Regione, non essendo ammissibile che sullo stesso oggetto provvedano in via concorrente due organi diversi".
Come rettamente sostenuto dalla società appellata, per principio generale, l'insorgere della competenza sostituiva di un'autorità superiore non determina di per sé l'estinzione della competenza dell'organo che ordinariamente ne è titolare, sicché la decorrenza del termine di sessanta giorni entro il quale la Regione deve determinarsi sulla richiesta di autorizzazione a costruzione edilizia in zona soggetta a vincolo paesistico, pur comportando l'insorgenza della competenza sostitutiva del Ministero dei beni culturali ed ambientali, non determina l'estinzione della competenza della Regione stessa (cfr. C.d.S., Sez.IV, 21 dicembre 1989, n.927 e Sez.VI, 10 agosto 1999, n.1025).
La fondatezza della doglianza in esame consente di dichiarare assorbita ogni altra censura.
5. In conclusione, per le suesposte considerazioni, l'appello deve essere respinto e la sentenza appellata confermata, anche se con diversa motivazione.
Circa le spese e gli altri oneri del giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarli tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Guido SALEMI Consigliere Est.
Depositata in segreteria il 17.2.2003.