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Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 12 agosto 2002 n. 4182 - Pres. Schinaia, Est. Chieppa - Ministero per i beni culturali ed ambientali e Soprintendenza per i beni ambientali di Sassari e Nuoro (Avv. Stato Fiengo) c- Hills s.r.l. (Avv.ti Gaito e Delitala), Comune di Arzachena (n.c.) e Regione Autonoma Sardegna (n.c.) - (conferma T.A.R. Sardegna, sent. n. 1081/2001).

1. Ambiente - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale - Annullamento in sede statale - Termine di 60 giorni previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 616/1997 - Non decorre nel caso di omessa o incompleta trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa da parte della Regione. 

2. Ambiente - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale - Annullamento in sede statale - Termine di 60 giorni previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 616/1997 - Decorre dalla trasmissione della documentazione - Richieste istruttorie riguardanti elementi ulteriori - Non sono idonee ad interrompere il termine - Fattispecie.

3. Ambiente - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale - Annullamento in sede statale - Termine di 60 giorni previsto dall'art. 82 D.P.R. n. 616/1997 - Decorre dalla trasmissione della documentazione - Possibilità di acquisire elementi ulteriori rispetto quelli posti alla base dell'autorizzazione - Sussiste - Interruzione del termine - Non si produce.

1. Il termine di 60 giorni previsto per l'esercizio del potere di annullamento statale dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale decorre dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione stessa e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (1).

2. Una volta che la documentazione acquisita nel procedimento conclusosi con l'autorizzazione paesaggistica regionale sia stata trasmessa in modo completo all'autorità statale, unitamente ovviamente all'autorizzazione stessa, comincia a decorrere il termine di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento, senza che il termine stesso possa essere interrotto da richieste istruttorie, che risultano idonee ad interrompere il termine medesimo solo nel caso di incompleta trasmissione della documentazione su cui l'ente regionale (o sub-delegato) si sia pronunciato (alla stregua del principio è stato ritenuto che non era idonea ad interrompere il perentorio termine di 60 giorni la richiesta della Soprintendenza di inviare documentazione fotografica e copia del provvedimento di autorizzazione dell'originario progetto, trattandosi di documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita nel procedimento conclusosi con l'autorizzazione paesaggistica; trattandosi di documentazione ulteriore, la richiesta non era idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento, che decorreva dalla data in cui l'originaria documentazione era pervenuta completa alla Soprintendenza).

3. Una volta che la documentazione acquisita nel procedimento conclusosi con l'autorizzazione paesaggistica regionale sia stata trasmessa in modo completo, qualora l'autorità statale preposta al controllo ritenga di dover acquisire elementi ulteriori rispetto quelli posti alla base dell'autorizzazione, potrà acquisirli direttamente tramite un sopralluogo o delegare tale acquisizione, tenendo però conto che tale richiesta non è idonea ad interrompere il termine perentorio di 60 giorni per la conclusione del procedimento, in quanto relativa a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l'autorizzazione (2).

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(1) Cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 114/98.

(2) Ha aggiunto la Sez. VI che, opinando diversamente, si finirebbe per attribuire alla autorità statale un potere che potrebbe agevolmente essere sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, le quali condurrebbero al concreto risultato dell'elusione del termine perentorio previsto dalla legge.

Una siffatta elusione si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di distribuzione legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in pratica esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio tra i poteri di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (cfr., Corte Cost., n. 359/85, n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88).

Il principio affermato appare inoltre conforme alla natura di riesame di sola legittimità, e non di merito (confermato recentemente dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione 14 dicembre 2001 n. 9, in questa Rivista Internet n. 12/2001, con commento di G. BACOSI, Limiti del potere statale di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato in sede regionale), di cui al predetto potere di annullamento: nel caso in cui la Soprintendenza ritenga che l'autorizzazione è stata rilasciata in assenza della documentazione necessaria, potrà annullare l'atto, rilevando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria.

In materia di annullamento in sede statale dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede regionale v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 29 maggio 2002 n. 2984

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Sentenza 14 dicembre 2001 n. 9

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 28 dicembre 2000 n. 7044

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 16 dicembre 1999 n. 2081

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 novembre 1999 n. 1693

TAR PUGLIA BARI, SEZ. II - Sentenza 6 marzo 2000 n. 909

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. IV - Sentenza 26 febbraio 2001 n. 900

Per un quadro riassuntivo v. G. CIAGLIA, Riflessioni, alla luce delle più recenti disposizioni normative, sulla natura e sulla decorrenza del termine per l'annullamento ministeriale dei nulla osta ambientali rilasciati da regioni ed enti locali sub-delegati.

 

F A T T O

Con il ricorso in appello in epigrafe il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni ambientali di Sassari e Nuoro hanno chiesto l'annullamento della sentenza n. 1081/2001 con la quale il Tar per la Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla Pevero Hills s.r.l. avverso il decreto n. 51/01 del 6-2-2001, con cui il Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro ha annullato il provvedimento dell'Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna concernente l'autorizzazione paesaggistica a realizzare i corpi di fabbrica D/1, D/2 e D/3 della lottizzazione "L'Unfarru", sita nel comune di Arzachena.

L'appello viene proposto per i seguenti motivi:

1) erroneità dell'impugnata sentenza, con cui il Tar ha irragionevolmente ritenuto non legittima la richiesta istruttoria della Soprintendenza, pur avendo riconosciuto l'insufficienza dell'istruttoria svolta dalla Regione.

La Pevero Hills s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell'appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto avverso l'indicato provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, rilevando che la richiesta istruttoria del 25-9-2000, inoltrata dalla Soprintendenza alla Regione, non era idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l'esercizio del potere statale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il giudice di primo grado ha sottolineato che gli atti richiesti costituivano documentazione ulteriore rispetto a quella necessaria per il controllo di legittimità e che se la Soprintendenza riteneva che in assenza di tali atti non si potesse esaminare l'istanza, doveva annullare il nulla osta per difetto di istruttoria.

Le amministrazioni appellanti contestano tale assunto, rilevando la contraddittorietà del ragionamento del giudice di primo grado, secondo cui, pur essendo incompleta la documentazione inviata alla Soprintendenza, questa non poteva chiedere ulteriori elementi istruttori ma si doveva limitare ad annullare il nulla osta.

L'appello è infondato.

Innanzi tutto, è bene chiarire che il Tar non ha espresso alcun giudizio sulla completezza della documentazione trasmessa originariamente alla Soprintendenza ai fini della valutazione paesaggistica dell'intervento edificatorio, ma si è limitato ad affermare un diverso principio: la richiesta di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento conclusosi con il nulla osta delle ente regionale non è idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l'esercizio del potere statale di annullamento.

La tesi, oltre ad essere corretta, è anche conforme agli ulteriori principi elaborati dal Consiglio di Stato in ordine al procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.

Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza, data ormai per pacifica la perentorietà del termine di 60 giorni (cfr., Cons. Stato, VI, n. 1267/94, n. 558/96, 1825/96 e n. 129/98), previsto per l'esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che tale termine decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico - amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 114/98).

Tale richiesta istruttoria può, quindi, essere effettuata nel solo caso di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata, e non di altra documentazione ritenuta utile dalla Soprintendenza.

Una volta che la documentazione acquisita nel procedimento conclusosi con il nulla osta regionale sia stata trasmessa in modo completo, unitamente ovviamente all'autorizzazione stessa, si deve ritenere che decorra il termine di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento senza che lo stesso possa essere interrotto da richieste istruttorie, che risultano idonee ad interrompere il termine solo in caso di incompleta trasmissione della documentazione su cui l'ente regionale (o sub-delegato) si sia pronunciato.

Del resto, tale impostazione appare conforme alla natura di riesame di sola legittimità, e non di merito (confermato recentemente dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 14-12-2001), di cui al predetto potere di annullamento: se la Soprintendenza ritiene che l'autorizzazione è stata rilasciata in assenza della documentazione necessaria, potrà annullare l'atto, rilevando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, come evidenziato anche dal Tar.

Comunque, qualora l'autorità preposta al controllo ritenga di dover acquisire elementi ulteriori rispetto quelli posti alla base dell'autorizzazione, potrà acquisirli direttamente tramite un sopralluogo, o delegare tale acquisizione, tenendo però conto che tale richiesta non è idonea ad interrompere il termine perentorio di 60 giorni per la conclusione del procedimento, in quanto relativa a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l'autorizzazione.

Ogni diversa interpretazione attribuirebbe alla suddetta autorità un potere, che potrebbe agevolmente essere sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, che condurrebbero al concreto risultato dell'elusione del termine perentorio.

Una siffatta elusione del termine perentorio finirebbe per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di distribuzione legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in pratica esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio tra i poteri di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (cfr., Corte Cost., n. 359/85, n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88).

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva richiesto alla Regione documentazione fotografica e copia del provvedimento di autorizzazione dell'originario progetto.

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che si trattava di documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita nel procedimento conclusosi con l'annullato nulla osta, come dimostra il fatto che la Regione non era in grado di trasmettere direttamente gli atti, ma li ha richiesti alla Pevero Hills s.r.l., che li ha poi fatti pervenire direttamente alla Soprintendenza (v. nota del 25-10-2000 della Regione e la lettera del 13-12-2000 della società appellata).

Trattandosi di documentazione ulteriore rispetto a quella sui cui la Regione si era pronunciata, la richiesta non era idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni per l'esercizio del potere di annullamento, che decorreva dalla data (2-8-2000), in cui l'originaria documentazione era pervenuta completa alla Soprintendenza.

L'impugnato decreto è quindi illegittimo per essere stato adottato dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni.

Peraltro, è anche singolare che proprio uno degli atti, oggetto della richiesta istruttoria (precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata per lo stesso intervento e richiesta nuovamente causa la scadenza della concessione edilizia per decorrenza dei termini in relazione ai sopra indicati copri di fabbrica di una lottizzazione, già ultimata nelle restanti parti), non sia stato poi tenuto in considerazione in sede di riesame del nulla osta da parte della Soprintendenza, che lo ha annullato senza valutare l'esistenza di una valida autorizzazione rilasciata in passato per le stesse opere.

2.In conclusione, l'appello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,. respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 23-4-2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia Presidente

Alessandro Pajno Consigliere

Giuseppe Romeo Consigliere

Giuseppe Minicone Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere Est.

Depositata in cancelleria il 12 agosto 2002.

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