C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 9 ottobre 2002 n. 587 - Pres. Virgilio, Est. Giaccardi - Gestione separata del soppresso Consorzio di bonifica del Salso Inferiore (Avv. Rubino) c. Ministero dei Lavori Pubblici e Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche (Avv.ra Stato) e Passavano Impianti S.p.a. (Avv. Virga) - (conferma T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 2 marzo 2002 n. 360).
1. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Controversie attinenti all'an della pretesa revisionale - Giurisdizione amministrativa - Controversie riguardanti il quantum del compenso revisionale - Giurisdizione dell'A.G.O.
2. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Controversia concernente l'individuazione del termine iniziale per il calcolo della revisione prezzi - Riguarda il quantum del compenso revisionale e rientra nella giurisdizione dell'A.G.O.
3. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Determinazione del giudice competente - Riferimento alla pretesa fatta valere in giudizio - Necessità - Circostanza che sia stato impugnato un provvedimento amministrativo - Irrilevanza.
4. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Revisione prezzi - Determinazione del giudice competente - Circostanza che nel provvedimento dell'amm.ne sia stata indicata un giudice competente - Irrilevanza.
1. Nell'ambito delle controversie in materia di revisione dei prezzi relativi a contratti d'appalto di opere pubbliche, occorre distinguere - al fine di individuare il giudice competente - tra controversie attinenti all'an della pretesa revisionale, afferenti all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, incidenti quindi su posizioni di interesse legittimo ed appartenenti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e controversie relative al quantum del compenso revisionale la cui spettanza sia stata comunque riconosciuta dall'amministrazione, coinvolgenti questioni patrimoniali afferenti al sinallagma contrattuale, incidenti quindi su posizioni di diritto soggettivo e devolute come tali alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Una controversia avente ad oggetto l'individuazione del termine iniziale per il calcolo della revisione prezzi riguarda il quantum del compenso revisionale, dato che in tale ipotesi l'oggetto del contendere è circoscritto alla determinazione dell'ambito temporale da porre a base del computo tabellare ai fini della liquidazione dell'ammontare dovuto; tale controversia, riguardando il quantum, rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario (1).
3. La circostanza che una controversia riguardante il quantum del compenso revisionale abbia ad oggetto anche l'impugnazione di un provvedimento ministeriale assunto in sede di ricorso amministrativo ex art. 7 D.L.C.P.S. n. 1501/1947, non sposta la competenza giurisdizionale, trattandosi di gravame pacificamente proponibile sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi, senza che la mediazione del provvedimento decisorio valga ad immutare la natura della situazione soggettiva azionata, né quindi ad incidere sull'individuazione del giudice competente.
4. E' ininfluente ai fini della determinazione della giurisdizione competente (essendo invece influente ai limitati fini dell'eventuale riconoscimento della scusabilità dell'errore) l'erronea indicazione contenuta in un provvedimento dell'amministrazione circa l'autorità giudiziaria competente a conoscere di un'eventuale impugnazione (Tribunale Amministrativo Regionale) e dei termini per la proposizione del relativo ricorso.
----------------------
(1) Cfr., in termini, Cons. Stato, V, 6 agosto 2001, n. 4277; Cass., SS.UU., 6 febbraio 2002, n. 1558.
V. in materia in questa Rivista da ult.:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 21 giugno 2002 n. 3389, secondo cui: "La posizione dell'appaltatore, con riguardo alla revisione del prezzo degli appalti di opere pubbliche, anche se è di norma tutelabile innanzi al giudice amministrativo, in quanto si configura come di interesse legittimo, acquista natura e sostanza di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, quando l'amministrazione abbia espressamente o implicitamente già riconosciuto l'esistenza del diritto alla revisione, ovvero il diritto alla revisione dei prezzi sia già stato previsto nel contratto di appalto".
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 febbraio 2001 n. 992, secondo cui: "Nel caso di controversia relativa a revisione prezzi instaurata prima dell'applicabilità delle norme sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 80/98, ed alla l. 205/2000, la giurisdizione amministrativa deve essere, per così dire, limitata al momento, situato a monte, del riconoscimento o meno del compenso revisionale, perché solo nella fase dell'an così intesa può individuarsi in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo, tutelabile avanti al giudice amministrativo. Una volta riconosciuta la spettanza del compenso revisionale, ogni altra questione attinente al quantum debeatur concerne evidentemente la concreta delimitazione del diritto soggettivo dell'appaltatore al compenso, come tale naturalmente tutelabile avanti al giudice ordinario".
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 marzo 2002 n. 1556, secondo cui: "Non rientra nella giurisdizione del G.A., ma in quella dell'A.G.O., una azione con la quale si chieda, in relazione ad una concessione di lavori, non già la revisione prezzi, ma una vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali, con una sostanziale riduzione delle opere da eseguire in presenza di una situazione di invarianza delle somme disponibili da parte dell'Amministrazione; in tale ipotesi, oggetto della controversia è la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e tale questione non involge il cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte dell'Amministrazione, sebbene la esistenza o meno di un diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali".
FATTO
Con la sentenza appellata il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso proposto dal Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore avverso il decreto ministeriale in epigrafe indicato, reso su conforme parere della Commissione per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche, con il quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società Passavant Impianti S.p.a., in proprio e nella qualità, per la determinazione dell'importo revisionale dovuto sui prezzi contrattuali relativi ai lavori di realizzazione dell'impianto centralizzato di depurazione di acque reflue di cui al contratto d'appalto n. 87100 del 26.5.1989, rog. not. Romano di Caltanissetta.
Avverso tale sentenza ricorre in appello la Gestione separata del soppresso Consorzio di Bonifica, deducendo con un primo motivo l'erroneità della statuizione del primo giudice in punto declinatoria di giurisdizione e riproponendo, con tre ulteriori motivi, le censure di merito già dedotte in primo grado e non esaminate dal TAR (I- Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 L. n. 41/1986, eccesso di potere per difetto di presupposto; II- Violazione e falsa applicazione della norma sopra calendata sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per difetto di motivazione, arbitrio, contraddittorietà manifesta, illogicità manifesta, straripamento; III- Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 37/1973; eccesso di potere per difetto di presupposto).
Resiste all'appello la società Passavant Impianti, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione della c.d. "Gestione separata" del soppresso Consorzio, chiedendo la conferma della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal primo giudice ed assumendo l'inammissibilità delle censure di merito contro la decisione ministeriale e contro il decreto del Ministro che l'ha recepita.
Si è costituita in giudizio anche l'Avvocatura dello Stato, per conto delle amministrazioni intimate, senza svolgere difese scritte.
Con memoria difensiva, l'appellante ha replicato alle avverse deduzioni, insistendo nelle conclusioni in atti.
DIRITTO
Si può prescindere dall'esame della pregiudiziale eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'appellante Gestione separata del soppresso Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore, essendo l'appello comunque infondato nel merito.
La sentenza appellata, invero, ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati da costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in ordine al criterio di riparto della giurisdizione nelle controversie in materia di revisione dei prezzi relativi a contratti d'appalto di opere pubbliche, fondato - come noto - sul discrimen tra controversie attinenti all'an della pretesa revisionale, afferenti all'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, incidenti quindi su posizioni di interesse legittimo ed appartenenti alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, e controversie relative al quantum del compenso revisionale la cui spettanza sia stata comunque riconosciuta dall'amministrazione, coinvolgenti questioni patrimoniali afferenti al sinallagma contrattuale, incidenti quindi su posizioni di diritto soggettivo e devolute come tali alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
In particolare, la sentenza impugnata ha esattamente ritenuto inerente al quantum del compenso revisionale la controversia che abbia ad oggetto, come nella specie, l'individuazione del termine iniziale per il calcolo della revisione prezzi (cfr., in termini, Cons. Stato, V, 6 agosto 2001, n. 4277; Cass., SS.UU., 6 febbraio 2002, n. 1558), avendo l'amministrazione appaltante definitivamente esaurito il proprio potere discrezionale nel riconoscimento della spettanza del compenso revisionale per l'intera opera ed essendo l'oggetto del contendere circoscritto alla determinazione dell'ambito temporale da porre a base del computo tabellare ai fini della liquidazione dell'ammontare dovuto.
Priva di rilievo è, d'altro canto, la circostanza che il presente giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento ministeriale assunto in sede di ricorso amministrativo ex art. 7 D.L.C.P.S. n. 1501/1947, trattandosi di gravame pacificamente proponibile sia a tutela di interessi legittimi che di diritti soggettivi, senza che la mediazione del provvedimento decisorio valga ad immutare la natura della situazione soggettiva azionata, né quindi ad incidere sull'individuazione del giudice competente. A maggior ragione ininfluente (se non ai fini di eventuale riconoscimento della scusabilità dell'errore) è infine l'erronea indicazione contenuta nello stesso decreto ministeriale circa l'autorità giudiziaria competente a conoscere di un'eventuale impugnazione (Tribunale Amministrativo Regionale) e i termini per la proposizione del relativo ricorso (sessanta giorni dalla notifica del decreto).
L'appellata sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve pertanto essere confermata, con conseguente preclusione all'esame nel merito della pretesa azionata con l'originario ricorso.
Le spese del grado di giudizio possono essere equitativamente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l'appello in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, addì 11 luglio 2002 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Riccardo
Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, estensore, Antonio Andò, Andrea Parlato, componenti.
Depositata il 9 ottobre 2002.