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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 30 aprile 2002 n. 2295 - Pres. Frascione, Est. Branca - Muzio Costruzioni s.r.l. (Avv.ti Paloletti, Monti e Greppi) c. Provincia di Genova (Avv. Romanelli) - (conferma T.A.R. Liguria, Sez. II, 26 aprile 2001, n. 495).

1. Contratti della P.A. - Offerte - Verifiche a campione - Termine previsto dall’art. 10 L. n. 109/94 - Per la presentazione della documentazione - E’ perentorio - Inosservanza - Conseguenze - Esclusione ed incameramento della cauzione - Sono automatiche.

2. Contratti della P.A. - Offerte - Verifiche a campione - Termine previsto dall’art. 10 L. n. 109/94 - Per la presentazione della documentazione - Proroga - Può essere concessa solo nel caso in cui l’impossibilità dell’adempimento dipenda da cause oggettive.

1. E’ perentorio il termine di cui all’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994 previsto per la verifica a campione delle dichiarazioni rese delle imprese sorteggiate; l’inosservanza del suddetto termine comporta le due sanzioni dell’esclusione e dell’incameramento della sanzione, che sono tra loro collegate al medesimo presupposto, ossia l’inosservanza del termine stesso (1).

2. La proroga del termine di cui all’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 può essere concessa solo nel caso in cui l’impossibilità dell’adempimento dipenda da cause oggettive, del tutto estranee al comportamento dell’impresa interessata (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2001, n. 2780; 6 giugno 2001 n. 3066.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714, 18 maggio 2001 n. 2780; Sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066.

 

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FATTO

L’Impresa Muzio Costruzioni, partecipante alla gara per lavori stradali presso Cogorno, essendo stata sorteggiata ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994, a dimostrazione del possesso della richiesta cifra di affari per il periodo 1994-1998, ha erroneamente inviato il bilancio 1999. A seguito dell’invio del bilancio richiesto (1994) oltre il termine di dieci giorni, l’Amministrazione l’ha esclusa dalla gara ed ha provveduto all’incameramento della cauzione.

Avverso l’escussione della cauzione la Ditta ha proposto ricorso sostenendo che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10, comma 1 quater. Secondo l’assunto, il mancato rispetto del termine indicato dalla norma rende legittima l’esclusione dalla gara, in omaggio all’esigenza di speditezza della procedura, ma la diversa misura sanzionatoria dell’escussione dovrebbe essere collegata al verificato difetto del requisito dichiarato, mentre nella specie l’interessata ha dimostrato di possedere la qualificazione economica per partecipare.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che la norma è formulata in termini tali da non lasciare margini di apprezzamento discrezionale circa la buona fede dell’impresa interessata o la scusabilità dell’errore. L’incameramento della cauzione, d’altra parte ha una sua ragion d’essere nel ristoro del pregiudizio subito dall’interesse pubblico per la turbativa del procedimento a causa del ritardo rispetto al termine fissato.

L’Impresa ha proposto appello, reiterando le censure già dedotte in primo grado.

Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2001 la causa passava in decisione.

DIRITTO

L’appello non può essere accolto.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto, in aderenza al dato testuale, che il termine di cui all’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109 del 1994 sia perentorio e che le due sanzioni dell’esclusione e dell’incameramento della sanzione siano collegate al medesimo presupposto, ossia l’inosservanza del termine anzidetto (cons. St., Sez, V, 18 maggio 2001, n. 2780; 6 giugno 2001 n. 3066).

E’ bensì vero che, in qualche caso (Sez. VI, 15 maggio 2001 n. 2714, 18 maggio 2001 n. 2780; Sez. IV, 6 giugno 2001 n. 3066), la giurisprudenza ha ritenuto legittima la proroga del termine in questione, ma alla condizione che l’impossibilità dell’adempimento fosse dipeso da cause oggettive, del tutto estranee al comportamento dell’impresa interessata.

Nella fattispecie è da escludere che ricorra tale circostanza posto che l’inosservanza del termine è stata determinata da un errore materiale dell’impresa.

In conclusione, l’appello va rigettato, ma le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello in epigrafe;

spese compensate;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ 11 dicembre 2001 con l'intervento dei magistrati:

Emidio Frascione Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Filoreto D’Agostino Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE

f.to Marzio Branca     f.to Emidio Frascione

Depositata in segreteria il 30/04/2002.

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