Giust.it

Giurisprudenza
n. 11-2002 - © copyright.

TAR ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 7 novembre 2002 n. 546 - Pres. Balba, Est. Rasola - Ridolfi Idio e figli s.r.l. (Avv.ti Massimi e Recchioni) c. Amministrazione provinciale l'Aquila (Avv. De Nicola) e Co.Ge.Pre s.r.l. (Avv. Torrelli) - (respinge).

Contratti della P.A. - Gara - Cauzione provvisoria - Produzione di una polizza fideiussoria - Di durata inferiore a quella minima (nella specie di 180 giorni) prevista dal disciplinare di gara - Esclusione - Legittimità.

Legittimamente viene esclusa dalla gara una impresa che ha allegato all’offerta una fideiussione bancaria avente una validità inferiore al lasso di tempo (nella specie di 180 giorni) previsto dal disciplinare di gara (1).

-----------------------

(1) Nel senso di ritenere illegittima l’esclusione di una impresa che ha allegato all’offerta una polizza fideiussoria la cui validità (di centottanta giorni) decorreva non già dalla data di effettiva presentazione dell’offerta ma da quella, successiva, di scadenza del termine di produzione delle offerte v. in questa Rivista CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 14 maggio 2001 n. 2645

In materia di cauzione provvisoria, v. sempre in questa Rivista:

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 maggio 2002 n. 3177

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 30 maggio 2001 n. 195

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 8 aprile 2002 n. 1318

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 18 novembre 1999 n. 3702

TAR PUGLIA, SEZ. I - Sentenza 4 aprile 2000 n. 1401

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del verbale della commissione esaminatrice del 1.10.2002 relativo alla valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione dei piani viabili delle strade regionali (ex ANAS), nonché di ogni altro atto ivi indicato.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udito il relatore Cons. LUCIANO RASOLA e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;

Visto l'art. 26 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000 e ritenuto di definire il ricorso con sentenza breve;

Rilevato che il ricorso è infondato, in quanto la fideiussione bancaria prodotta, avente validità inferiore ai 180 giorni prescritti, non è conforme al contenuto che, a pena di esclusione, deve possedere il documento di cui sopra, così come previsto dal punto 8 del disciplinare di gara;

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

RELATORE PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 06 novembre 2002.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico