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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR ABRUZZO - L’AQUILA - Sentenza 8 febbraio 2003 n. 31 - Pres. Balba, Est. De Leoni - Carrozzi (Avv.Leopardi) c. Prefetto della Provincia dell’Aquila (Avv.Stato) - (accoglie).

Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Che comportano limitazioni della sfera giuridico-personale del destinatario - Provvedimento del Prefetto - Ordine amministrativo - Divieto detenzione armi e munizioni - Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo - Sussiste - Mancanza - Illegittimità.

I provvedimenti amministrativi adottati dal Prefetto, recanti misure di prevenzione a tutela dell’ordine pubblico, che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, devono essere obbligatoriamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, nel caso in cui non sussistano particolari esigenze di celerità, e nel caso in cui a tali provvedimenti non possa attribuirsi natura cautelare, in considerazione degli effetti definitivi e non meramente interinali prodotti (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo un provvedimento con il quale il Prefetto dell’Aquila aveva vietato al ricorrente – trovato, in occasione di una lite condominiale, in possesso di alcune armi e munizioni - la detenzione di tutte le armi e munizioni in suo possesso e, contestualmente, aveva ingiunto al medesimo di venderle o cederle a persona non convivente) (1).

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(1) Con la sentenza in rassegna, afferente, tra l’altro, la più ampia questione - sempre attuale - dell’uso improprio delle armi, il T.A.R. dell’Aquila ha accolto il gravame proposto dal ricorrente.

Questi era insorto contro il provvedimento (misura e/o ordine amministrativo a tutela dell’ordine pubblico), con cui il Prefetto della Provincia dell’Aquila - incidendo, in grado differente, sulla sfera giuridico-personale del prefato ricorrente - aveva imposto nei confronti dell’istante:

- per un verso, il divieto, di detenzione di tutte le armi e munizioni trovate in suo possesso in occasione di una lite condominiale;

- per altro verso, l’ingiunzione di provvedere alla vendita delle stesse armi e munizioni o alla cessione delle medesime a persona non convivente.

L’Organo giurisdizionale, nel sindacare le censure sollevate dal destinatario delle misure adottate a tutela dell’ordine pubblico, ha dato atto della precipua fondatezza, in particolare, del primo motivo di ricorso, consistente nella violazione, da parte del Prefetto della Provincia dell’Aquila, dell’art.7 della legge n.241/1990.

In effetti il provvedimento di divieto impugnato, era stato emanato senza il preventivo avviso, in favore del ricorrente, di avvio del relativo procedimento amministrativo.

Il Collegio ha osservato che le misure adottate dal Prefetto della Provincia dell’Aquila con il provvedimento gravato, per un verso, non erano, in vero, assistite da ragioni di particolare celerità (1); per altro verso, al medesimo provvedimento non poteva attribuirsi natura cautelare, essendo pacificamente emerso nel corso del giudizio che l’atto impugnato era foriero di effetti definitivi e non meramente interinali.

Ha infine chiarito che il provvedimento impugnato era viziato, perché evidentemente adottato nell’inosservanza di quella maggior cautela che avrebbe dovuto essere consigliata al Prefetto dal fatto che il procedimento penale cui, nel frattempo, era stato sottoposto il ricorrente, si era concluso con la mancata convalida del sequestro della maggior parte delle armi e munizioni, e con la conseguente restituzione in favore del proprietario.

Ad avviso dei Giudici dell’Abruzzo detta maggior cautela si sarebbe potuta ottenere proprio mediante la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento, allo scopo di ottenere ulteriori elementi istruttori in ordine alla condotta complessiva del soggetto, sotto l’aspetto della rilevanza ai fini della capacità di abuso delle armi (2) (3).

E’ agevole "leggere" in tale ultima affermazione dei Giudici amministrativi, il riferimento, sia pure criptico, al più generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (4). (Avv. Ottavio Carparelli)

Note:

(1) V. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 16 febbraio 1999, n. 88, in CED Cass., secondo cui: "Fra gli atti caratterizzati da particolari esigenze di celerità, per i quali può essere omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dall’art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241, rientra il provvedimento previsto dall’art.39 T.U.L.P.S., in quanto ispirato dall’esigenza di privare quanto prima delle armi un soggetto ritenuto capace di abusarne".

(2) Cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 7 marzo 1991, n. 69; in CED Cass., secondo cui: "La detenzione di armi non è soggetta ad un controllo di pubblica sicurezza di tipo autorizzatorio, come nel caso della licenza di porto d’armi, essendo, al contrario, sufficiente per la legge che la detenzione stessa sia comunicata all’Autorità di P.S.; pertanto, il provvedimento di divieto di detenzione, che l’art.39 T.U. 18 giugno 1931, n. 773 intesta al potere del Prefetto, si ascrive non alla categoria degli atti di ritiro di un’autorizzazione preesistente, sibbene a quella degli ordini amministrativi. La circostanza di non aver riportato condanne penali non è di per sé ostativa all’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi per possibile uso delle stesse, ferma restando, tuttavia, la esigenza di una adeguata motivazione".

(3) Sul divieto di detenzione di armi e munizioni, v. anche T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 4 luglio 2002 n. 915, in questa Rivista, n. 7/8-2002.

(4) Sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, v. da ult.  TAR Veneto, Sez. III , 10 gennaio 2003 n. 202, in questa Rivista n.1-2003 ed ivi ult. riferimenti.

 

 

(omissis)

per l’annullamento

del provvedimento prefettizio, con cui si vieta al ricorrente la detenzione di tutte le armi e munizioni in suo possesso e si ingiunge al medesimo di venderle o cederle a persona non convivente;

(omissis)

F A T T O

Con ricorso notificato il 15 ottobre 1999, il ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe, con cui il prefetto della Provincia di L’Aquila ha vietato al medesimo la detenzione di tutte le armi e munizioni in suo possesso nonché ha ingiunto allo stesso di venderle o cederle a persona non convivente.

Il provvedimento impugnato è stato determinato dal fatto che il ricorrente, in occasione di una lite condominiale, veniva trovato in possesso di una pistola P. Beretta cal 7.65, di un caricatore, di 80 colpi cal. 7,65, di n. 35 bossoli dello stesso calibro esplosi, di due colpi cal. 45 blindati, di una sciabola ed un paio di manette, che gli venivano sequestrate. Il sequestro, tuttavia, non è stato convalidato dal Magistrato, fatta eccezione che per i due colpi cal. 45 e per la sciabola.

Deduce:

1)- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 19990, poiché nessun avviso di avvio del procedimento risulta sia stato notificato al ricorrente;

2 e 3)- violazione dell’art. 27, 2° comma, della Costituzione; eccesso di potere per carenza di presupposti, poiché la sanzione inflitta al ricorrente, il quale deve ritenersi, in virtù del principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, innocente, non può costituire un’anticipazione della pena e, quindi, trasformare la presunzione di innocenza in presunzione di colpevolezza. Tanto più che non vi è stata alcuna minaccia da parte dello stesso nei confronti del Pubblico Ufficiale e la pistola è dallo stesso posseduta in conformità alla normativa in materia;

4 e 5)- violazione degli artt. 9 e 39 T.U.L.P.S., difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione non ha motivato in ordine alla circostanza secondo cui il ricorrente sarebbe "persona capace di abusarne" (dell’arma), né è stato tenuto conto che la convalida del sequestro non vi è stata.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

D I R I T T O

Il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondato il primo motivo, con il qual si deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Tale disposizione, imponendo a carico dell’Amministrazione procedente, l’obbligo dell’avviso di procedimento, si adegua ad un principio di civiltà giuridica e di equiordinazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini, che non compete certo alla prima di disattendere ad libitum.

Nella specie, non ricorrevano, in relazione alla natura del provvedimento (divieto di detenere le armi e ingiunzione a venderle o a cederle entro trenta giorni), le "particolari esigenze di celerità" alla cui sussistenza il citato art. 7 subordina l’esclusione della comunicazione in questione, né al provvedimento stesso può attribuirsi natura cautelare, con la conseguente applicabilità della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 7 (che ugualmente esclude l’obbligo di comunicazione), giacché – contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione nella nota in data 21 ottobre 1999 per l’Avvocatura dello Stato – il provvedimento in questione è produttivo di un effetto definitivo e non meramente interinale.

Del resto,lo svolgimento del procedimento penale, con la mancata convalida del sequestro per la maggior parte delle armi e la conseguente restituzione delle stesse al Carrozzi, avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad una maggior cautela nell’adozione del provvedimento in questione, cautela che si sarebbe potuta ottenere proprio mediante la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento.

La ritenuta fondatezza del motivo fa ritenere assorbito l’esame degli altri.

Le spese possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2002, con la partecipazione dei magistrati:

Santo BALBA - Presidente

Luciano RASOLA - Consigliere

Maria Luisa DE LEONI - Consigliere

Depositata in data 8 febbraio 2003.

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