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n. 12-2002 - © copyright.

TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 7 novembre 2002 n. 1051 - Pres. Catoni, Est. Eliantonio - Mantini ed altri (Avv. G. Cerceo) c. Comune di Montesilvano (Avv.ti E. Follieri, S. Civitarese Matteucci e L. N. Brocchi) e Amministrazione provinciale di Pescara (n.c.).

1. Regioni – Potestà legislativa – Materia del governo del territorio – A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione ex L. cost. n. 3/2001 – Rientra tra le materie di legislazione concorrente – Rispetto dei principi generali desumibili anche dalle leggi statali preesistenti – Necessità - Riferimento a Corte cost., sent. n. 282/2002.

2. Regioni – Potestà legislativa – In materia di governo del territorio – A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione ex L. cost. n. 3/2001 – Rispetto dei principi generali desumibili dal T.U. enti locali – Necessità – Potere della Provincia di accertare la conformità dei nuovi strumenti urbanistici con il piano territoriale di coordinamento – Sussiste ex art. 20 T.U. cit.

3. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici – Procedimento di formazione - Regione Abruzzo – Art. 1 L. reg. n. 26/2000 - Previsione di un potere di auto-approvazione da parte dei Comuni - Contrasto con l’art. 20 del T.U. enti locali - Che riserva alle Province il potere di verificare in ogni caso la compatibilità con il Piano territoriale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

1. A seguito della modifica del Titolo V della Costituzione disposta con la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il governo del territorio rientra tra le materie di legislazione concorrente, relativamente alle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, con esclusione della determinazione dei principi fondamentali, che è riservata allo Stato; mentre lo Stato ha legislazione esclusiva solo relativamente alle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane"; com’è stato chiarito dalla Corte costituzionale, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, i principi fondamentali della disciplina che la legislazione regionale deve rispettare possono trarsi non solo dalle leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dalla legislazione statale già in vigore (1).

2. La legislazione regionale in materia urbanistica deve uniformarsi ai principi generali desumibili dalla legislazione statale ed, in particolare, al principio di cui all’art. 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art. 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che ha riservato alla Provincia il compito di accertare "in ogni caso" la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento; onde la legislazione regionale può ritenersi contrastante con tale principio fondamentale, ove sia in realtà precluso alla Provincia di effettuare tale accertamento.

3. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. reg. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, che attribuisce al Comune il compito di accertare il non contrasto dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, per asserito contrasto con gli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione ed in relazione a quanto disposto dall’art. 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che è "in ogni caso" compito della provincia accertare la compatibilità del P.R.G. con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. Tale disposizione di legge, secondo cui il Consiglio comunale nell’auto-approvare il P.R.G. deve accertare anche il non contrasto dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, non ha infatti inteso contestualmente sottrarre tale compito alla Provincia, che è in ogni caso chiamata ad intervenire al procedimento di formazione del P.R.G. partecipando, in base al disposto dell’art. 10, n. 4, della L. reg. Abruzzo 18 ottobre 1983, n. 18, alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (2).

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(1) Cfr. Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282, in questa Rivista n. 6-2002.

(2) Ha osservato in proposito il T.A.R. Abruzzo che la legge regionale n. 26/00, quando ha previsto che il consiglio comunale deve valutare tale conformità del nuovo strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, ha voluto ulteriormente evitare la possibilità di eventuali contrasti con tale strumento di programmazione, imponendo anche al Consiglio comunale di effettuare una espressa valutazione in merito; fermo restando, peraltro, il normale apporto della Provincia in materia, che, partecipando alla conferenza dei servizi, può in quella sede ad esternare il proprio avviso sulla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento.

Così letta la norma regionale in questione e così privilegiata una sua interpretazione che esclude il prospettato contrasto con la Costituzione, sembra evidente che l’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, non si ponga in contrasto con il predetto principio fondamentale contenuto nella legislazione statale (art. 20 T.U. eee.ll.), in quanto resta pur sempre attribuito alla Provincia il compito di accertare "in ogni caso" la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Sulla riforma del Titolo V della Costituzione, v. la pagina di approfondimento.

 

 

F A T T O

Il consiglio comunale di Montesilvano con deliberazione 23 aprile 1999, n. 41, ha adottato una variante generale al P.R.G. del Comune, e dopo aver, con deliberazione 10 marzo 2000, n. 24, esaminato le osservazioni pervenute, con deliberazione consiliare 23 marzo 2001, n. 20 (pubblicata sul BURA del 30 maggio 2001), ha approvato definitivamente il nuovo piano.

Gli istanti sono proprietari di un appezzamento di terreno in Montesilvano, che con la variante generale in questione è stato vincolato ad "attrezzature e servizi pubblici generali a destinazione flessibile" (F4).

Con il ricorso in esame hanno impugnato tale variante generale, unitamente agli atti presupposti e connessi, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, e dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11.

Il Consiglio comunale non ha accertato il non contrasto dello strumento urbanistico con gli indirizzi generali stabiliti dal Piano territoriale adottato dalla Provincia di Pescara. In via subordinata, si è prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, per contrasto con gli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione ed in relazione a quanto disposto dall’art. 20 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2) Violazione dell’art. 3 della L. 6 agosto 1967, n. 765 e dell’art. 11 della L.R. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. Violazione dei principi generali in materia di pianificazione.

In sede di approvazione definitiva del piano sono state apportate modifiche e prescrizioni tali da determinare uno strumento urbanistico sostanzialmente diverso da quello originariamente esaminato dalla Conferenza dei servizi.

3) Violazione dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, e di ogni norma o principio in materia di formazione dello strumento urbanistico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Non è stata effettuata la verifica della capacità insediativa del piano.

4) Violazione dei principi generali della pianificazione urbanistica.

E’ illegittima la previsione di attuazione dei comprensori attraverso i Progetti Urbanistici Esecutivi (PUE), atteso che è stato ipotizzato uno strumento di pianificazione non previsto dalla normativa statale e regionale; è ugualmente illegittima la previsione delle zone ad "attrezzature e servizi pubblici generali a destinazione flessibile" (F4), in quanto tali zone, pur destinate al reperimento degli standards, contengono un indice di edificabilità da realizzare in altre aree (c.d. ricettrici).

Il Comune di Montesilvano si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 12 ottobre 2002 ha diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2002 la causa è stata introitata a decisione.

D I R I T T O

1. - Con il ricorso in esame – come sopra esposto – è stata impugnata la variante generale al P.R.G. di Montesilvano, che ha vincolato i terreni di proprietà della parte ricorrente ad "attrezzature e servizi pubblici generali a destinazione flessibile" (F4).

2. - Con il primo motivo di gravame la parte ricorrente, nel dedurre la violazione dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, e dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, si è lamentata nella sostanza del fatto che il Consiglio comunale non aveva accertato il non contrasto dello strumento urbanistico con gli indirizzi generali stabiliti dal Piano territoriale adottato dalla Provincia di Pescara.

In via subordinata, è stata prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, che attribuisce al Comune il compito di accertare il non contrasto dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, per contrasto con gli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione ed in relazione a quanto disposto dall’art. 20 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che – come è noto – dispone che è "in ogni caso" compito della provincia accertare la compatibilità del P.R.G. con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Tale censura non è fondata.

Nel costituirsi in giudizio, invero, l’Amministrazione resistente ha evidenziato che il consiglio comunale di Montesilvano, contrariamente a quanto supposto con il gravame, aveva in realtà accertato con deliberazione 3 novembre 2000, n. 103, il non contrasto dello strumento urbanistico comunale in questione con il piano territoriale di coordinamento adottato dalla Provincia di Pescara.

Con riferimento a tale considerazione appare evidente che la doglianza dedotta sia, in punto di fatto, priva di pregio.

In via subordinata, come già detto, è stata però prospettata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, che nell’aggiungere un ulteriore quinto comma all’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, ha nella sostanza previsto che il Consiglio comunale non solo autoapprovi il P.R.G., ma accerti espressamente anche il non contrasto dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento.

Secondo la parte istante, in base ai principi della legislazione statale in materia, che possono individuarsi nell’art. 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art. 20 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267), tale norma sarebbe incostituzionale, in quanto è "in ogni caso" compito della provincia accertare la compatibilità del P.R.G. con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, per cui la legislazione regionale non avrebbe potuto non conformarsi a tale principio fondamentale fissato dalla legislazione statale.

Ad avviso del Collegio, tale questione è palesemente infondata ove si interpreti tale norma regionale in senso diverso da quello prospettato con il gravame.

Deve in merito premettersi che – come è noto – a seguito della modifica del titolo V della Costituzione disposto con la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il governo del territorio rientra tra le materie di legislazione concorrente, relativamente alle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, con esclusione della determinazione dei principi fondamentali, che è riservata allo Stato; mentre lo Stato ha legislazione esclusiva solo relativamente alle "funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane".

Ciò posto, deve osservarsi che – come è già stato recentemente chiarito (Corte Cost., 26 giugno 2002, n. 282) – nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, i principi fondamentali della disciplina che la legislazione regionale deve rispettare possono trarsi non solo dalle leggi statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo, ma anche dalla legislazione statale già in vigore.

Per cui, contenendo il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali dei principi generali in materia, la legislazione regionale deve certamente uniformarsi a tali princpici ed, in particolare, al predetto principio di cui all’art. 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art. 20 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) che ha riservato alla provincia il compito di accertare "in ogni caso" la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

Conseguentemente, la legislazione regionale contrasterebbe con tale principio fondamentale, ove fosse in realtà precluso alla provincia di effettuare tale accertamento.

Tale circostanza non sembra, però, ricorra nel caso di specie.

Sembra, invero, al Collegio che l’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, nell’aggiungere un ulteriore quinto comma all’art. 43 della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, quando ha previsto che il Consiglio comunale nell’autoapprovare il P.R.G. accerti anche il non contrasto dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento, non abbia inteso contestualmente sottrarre tale compito alla provincia, che è in ogni caso chiamata ad intervenire al procedimento di formazione del P.R.G. partecipando, in base al disposto dell’art. 10, n. 4, della L. R. Abruzzo 18 ottobre 1983, n. 18, alla conferenza di servizi di cui all’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

In altri termini, quando la legge regionale n. 26/00 ha previsto che il consiglio comunale debba valutare tale conformità del nuovo strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento ha voluto ulteriormente evitare la possibilità di eventuali contrasti con tale strumento di programmazione, imponendo anche al consiglio comunale di effettuare una espressa valutazione in merito; fermo restando, peraltro, il normale apporto della provincia in materia, che, partecipando alla conferenza dei servizi, avrebbe potuto pur sempre continuare in quella sede ad esternare il proprio avviso sulla compatibilità dello strumento urbanistico comunale con il piano territoriale di coordinamento.

Così letta la norma regionale in questione e così privilegiata quell’interpretazione della norma regionale in parola che esclude il prospettato contrasto con la Costituzione, sembra evidente che l’art. 1 della L.R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, non si ponga in contrasto con il predetto principio fondamentale contenuto nella legislazione statale, in quanto resta pur sempre attribuito alla provincia il compito di accertare "in ogni caso" la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

E nella specie, da un’attenta lettura dell’impugnata deliberazione consiliare 23 marzo 2001, n. 20, di approvazione del piano, ove è trascritto il verbale della conferenza dei servizi del 10 agosto 2000, si rileva che il rappresentante della Provincia di Pescara ha in effetti fatto testualmente presente in quella sede che "in linea generale non vi sono contrasti con gli indirizzi di P.T.P."; per cui in concreto la Provincia di Pescara ha in realtà effettuato il predetto giudizio di compatibilità, previsto dall’art. 20 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, escludendo ogni piano territoriale di coordinamento adottato.

3. - Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente si è poi lamentata delle seguenti circostanze:

a) che in sede di approvazione definitiva del piano erano state apportate modifiche e prescrizioni tali da determinare uno strumento urbanistico sostanzialmente diverso da quello originariamente esaminato dalla Conferenza dei servizi;

b) che non era stata effettuata la verifica della capacità insediativa del piano.

Osserva il Collegio che relativamente all’esame di tali doglianze la causa non appare allo stato matura per la decisione.

Ai fini del decidere occorre, infatti, acquisire agli atti del giudizio tutti gli atti del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, nonchè una dettagliata relazione con la quale da un lato vengano evidenziate le modifiche e prescrizioni apportate in sede di approvazione allo strumento urbanistico adottato e dall’altro venga chiarito se sia stata o meno effettuata, così come lamentato con il ricorso, la verifica della capacità insediativa del piano.

Va, pertanto, ordinato al Dirigente del V Settore del Comune di Montesilvano, progettista del piano, di depositare entro il termine indicato in dispositivo nella Segreteria di questo Tribunale gli atti sopra indicati, nonché una documentata relazione in ordine alle doglianze di cui al ricorso.

Nel frattempo, va sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, pronunciandosi in ordine al ricorso specificato in epigrafe così dispone:

1) dichiara privo di pregio il primo motivo di ricorso;

2) sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso, ordina al Dirigente del V Settore del Comune di Montesilvano di depositare nella Segreteria di questo Tribunale gli atti specificati in motivazione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza interlocutoria, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

3) fissa la pubblica udienza del 6 febbraio 2003 per l’ulteriore esame del ricorso in parola.

Depositata in data 7 novembre 2002.

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