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Giurisprudenza
n. 1-2003 - © copyright.

TAR ABRUZZO-L’AQUILA - Sentenza 15 gennaio 2003 n. 2 - Pres. Balba, Est. De Leoni - D'Alessandro (Avv.ti Pettinelli e Giancarli) c. Provincia di Teramo (n.c.), Giancaterini (n.c.) e Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo (Avv. Colagrande) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito).

Giurisdizione e competenza - Concorso - Giurisdizione del G.A. - Dopo il D. L.vo n. 80/1998 - Riguarda i soli concorsi per l’accesso alle amministrazioni pubbliche - Ricorso avverso graduatoria formata in base a criteri fissi e prestabiliti dall’Amministrazione - Non rientra nella giurisdizione del G.A.

In materia di pubblico impiego, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.80 del 1998, così come modificato dalla legge n. 205 del 2000, è residuata al giudice amministrativo la sola giurisdizione sui concorsi per l’accesso alle amministrazioni pubbliche. Pertanto, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla impugnazione di graduatoria predisposta dall’Ufficio del Centro dell’impiego della Provincia, atteso che la formazione di tale graduatoria non rientra in una procedura concorsuale, poiché viene formata in base a criteri fissi e prestabiliti dall’Amministrazione dotata di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, ove il soggetto che chiede l’inserimento nella medesima fa valere un proprio diritto al lavoro, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario (1).

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(1) Cfr. Cass. SS.UU. 23 novembre 2000, n. 1203, in Giust. civ. 2001, I, 1976 ed in Giur. it. 2001, 1035, secondo cui "nel sistema di reclutamento fondato su graduatorie formate dalla p.a. in base a criteri fissi e prestabiliti ed in virtù di poteri di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto che lamenti la cancellazione e chieda l'inserimento nelle medesime, fa valere il suo diritto al lavoro garantito dagli art. 4 e 36 cost., talchè le relative controversie devono essere conosciute dal giudice ordinario ai sensi degli art. 2 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e 2907 c.c. Tali controversie non sono riconducibili alla previsione dell'art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, in quanto il rapporto di lavoro non è ancora in corso e l'inserzione dell'aspirante nella graduatoria ne determina il reclutamento non immediato, ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro".

V. anche in questa Rivista, in senso analogo:

TAR ABRUZZO-PESCARA – Sentenza 7 dicembre 2001 n. 1187 (con nota di G. VIRGA), secondo cui "esula dalla giurisdizione del G.A., rientrando invece in quella dell’A.G.O., una controversia riguardante una graduatoria di una procedura selettiva (nella specie si trattava di una graduatoria del personale A.T.A) per la quale all’Amministrazione compete solo un potere di accertamento e di valutazione tecnica; in tale ipotesi, infatti, il soggetto che chiede l’inserzione nella graduatoria stessa fa valere il suo diritto al lavoro".

TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 23 febbraio 2001 n. 199, secondo cui "nel caso in cui sia adottato un sistema di reclutamento fondato su graduatorie formate in base a criteri fissi e prestabiliti dalla P.A. e quest'ultima sia dotata di un potere di accertamento e valutazione tecnica, il soggetto che chiede l’inserzione nelle graduatorie stesse fa valere il suo diritto al lavoro, per cui le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in base al disposto dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dell’art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248 e dell’art. 2907 del codice civile".

V. tuttavia TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 17 aprile 2002 n. 1969, secondo cui "le posizioni soggettive dei lavoratori riguardo alla formazione delle graduatorie ed all’emissione degli atti di avviamento, nelle controversie in cui si deducano vizi di avviamento ai lavori socialmente utili, hanno consistenza non di diritto soggettivo, ma d’interesse legittimo; esse, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. In ogni caso la sussistenza della giurisdizione amministrativa per le controversie relative alle formazioni delle graduatorie ed agli atti di avviamento ai l.s.u. deriva dallo stesso dettato letterale dell’art. 68 comma quarto del d.lgs. 3 febbraio 1993, n, 29, come sostituito dall’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ed ora dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (secondo cui “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…”), il quale comporta l’attribuzione della giurisdizione per materie e/o blocchi di materie e finisce per escludere la rilevanza della posizione soggettiva azionata (se di interesse legittimo o di diritto soggettivo)".

V. anche, in senso analogo alla sentenza da ultimo citata, TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 26 febbraio 2002 n. 1113.

 

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

della graduatoria del 9.12.2002 relativa alla richiesta di avviamento a selezione presso la ASL di Teramo per rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di ogni altro atto ivi indicato.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Udito il relatore Cons. MARIA LUISA DE LEONI e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;

Ritenuto che il ricorrente impugna la graduatoria pubblicata il 9 dicembre 2002, relativa alla richiesta di avviamento a selezione presso la ASL di Teramo per la copertura di un posto di operatore tecnico con profilo professionale di "Ordinatore di Magazzino" (cat. B del vigente CCNL Aziende Sanitarie);

Considerato che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.80 del 1998, così come modificato dalla legge n.205 del 2000 è residuato al giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, solo la giurisdizione sui concorsi per l’accesso nelle amministrazioni pubbliche;

che, nella specie, la graduatoria impugnata, non rientra in una procedura concorsuale, poiché viene stabilita dall’Ufficio del Centro dell’impiego di Teramo in base a criteri fissi e prestabiliti dall’Amministrazione, dotata di un potere di accertamento e di valutazione tecnica, ove il soggetto che chiede l’inserimento nella medesima fa valere un proprio diritto al lavoro, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario (cfr. Cassazione SS.UU. 23.11.2000, n.12039);

che, sussistono ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Spese compensante.

Depositata in segreteria in data 15 gennaio 2003.

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