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n. 3-2003 - © copyright.

TAR CALABRIA, REGGIO CALABRIA - Sentenza 17 marzo 2003 n. 198 - Pres. Passanisi, Est. Criscenti - Valastro (Avv. Caristi) c. Comune di Condofuri (RC) (Avv. Bagnoli) - (accoglie).

1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ex art. 25 L. n. 241/1990 - Notifica ai controinteressati - Obbligo - Sussiste solo nel caso in cui i documenti coinvolgono aspetti di riservatezza dei terzi.

2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Ex art. 25 L. n. 241/1990 - In materia di diritti soggettivi e di giurisdizione esclusiva del G.A. - Termine per la proposizione- Non attiene ai terzi eventualmente coinvolti nel giudizio - Integrazione del contraddittorio jussu judicis ex art. 102 c.p.c. - Possibilità - Sussiste.

3. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Actio ad exibendum ex art. 25 L. n. 241/1990 - Nei confronti di atti e documenti amministrativi detenuti da un Comune - Riguardanti opere realizzate su strada pubblica da un confinante dell’accedente - Sussiste - Ragioni - Fattispecie.

1. Il ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 deve essere notificato, ai sensi dell’art. 21, comma 1°, L. 1034 del 1971, oltre che all’amministrazione cui era stata presentata la domanda di accesso, anche al soggetto cui si riferiscono i documenti amministrativi, soltanto se detti documenti coinvolgono aspetti di riservatezza del terzo (1).

2. Nel caso in cui il ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 abbia ad oggetto atti e documenti stabilmente detenuti dalla P.A., afferenti una questione in materia di diritti soggettivi e di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, il termine decadenziale fissato per la proposizione del ricorso non attiene ai terzi eventualmente coinvolti, per i quali – in caso di omessa intimazione – è comunque possibile l’integrazione del contraddittorio jussu judicis ai sensi dell’art. 102 c.p.c. (2).

3. Devono ritenersi accessibili, ex artt. 22 e segg. L. n. 241/1990, gli atti e documenti detenuti da un Comune, aventi ad oggetto verbali ed accertamenti dello stato dei luoghi riguardanti opere realizzate da un privato su stradella avente natura pubblica (alla stregua del principio il T.A.R. Calabria, ha accolto il ricorso ed ha ordinato al Comune di Reggio Calabria, l’esibizione, in favore del ricorrente, dei documenti richiesti in ostensione, sul rilievo che, a seguito della realizzazione, da parte di un privato, su un vico avente natura pubblica, di un canale di defluizione delle acque piovane, e di un cancello, era stato impedito all’accedente, confinante con detto vico, l’uso, e, quindi, il possesso, pacificamente esercitato sulla stradella pubblica da oltre quarant’anni).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2002 n. 3549, in questa Rivista n. 7/8-2002 e Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 24 giugno 1999, n. 16, ivi n. 6-1999

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002 n. 2542; Sez. IV, 19 marzo 2001 n. 1621; id., 24 luglio 2000 n. 4092; T.A.R. Lazio, II, 13 ottobre 1999 n. 1904 e T.A.R. Reggio Calabria, 13 novembre 1999 n. 1382.

Ha osservato il T.A.R. Calabria che, nella specie, i documenti richiesti in ostensione, si presentano connessi e strumentali alla tutela di una specifica situazione giuridica soggettiva, proprietaria e possessoria, di cui si assume la violazione; la disponibilità degli atti e dei documenti, formati o detenuti dall’Amministrazione intimata, inerenti alla vicenda in esame e scaturenti, in particolare, dalla segnalazione del ricorrente, gioverebbe ovviamente alla difesa del ricorrente stesso, anche nel giudizio già intrapreso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 703 c.p.c. (per un caso analogo cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, 14 gennaio 2003 n. 26).

 

 

(omissis)

per l’annullamento

del silenzio-rigetto dell’istanza di accesso prot. n. 0206534 del 18 ottobre 2002

(omissis)

FATTO

Con istanza protocollata in data 18 ottobre 2002 VALASTRO Francesco, proprietario di un immobile sito in Condofuri, al fg. 13 p. lla 140, premesso che nel mese di agosto 2002 il proprietario confinante aveva installato un canale di defluizione delle acque piovane sul vico Ferrari, stradella avente natura pubblica, modificando la defluizione naturale prima esistente ed aveva anche installato un cancello sul predetto vico, sul quale prospetta il proprio immobile, impedendone l’accesso, da lui pacificamente esercitato da oltre quarant’anni e che tale circostanza aveva denunciato alla locale Stazione CC nonché al Sindaco del Comune di Condofuri (allegate in atti), il quale aveva però omesso ogni intervento, chiedeva il rilascio dei seguenti atti:

"- copia dei verbali e degli accertamenti redatti dal responsabile dell’ufficio tecnico a seguito della denuncia di cui sopra; - copia della eventuale relazione redatta dal responsabile incaricato; - copia integrale del fascicolo relativo alla segnalazione in esame; - copia della concessione/autorizzazione rilasciate dal Comune di Condofuri per la realizzazione delle opere di cui sopra; copia del piano di illuminazione pubblica e stradale di Condofuri Centro".

Essendo la richiesta rimasta senza risposta, con ricorso notificato il 16 dicembre 2002 l’istante contestava il diniego implicitamente formatosi, ritenendolo contrario alle disposizioni normative in materia di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare agli atti degli enti locali (l.n. 241/90; D.l.vo 267/00; D.P.C.M. 11.10.1994; D.l.vo 165/01; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; regolamento del Comune di Condofuri) e concludeva per la condanna del Comune all’esibizione di tutti i documenti richiesti.

Si costituiva il Comune intimato, chiedendo il rigetto del gravame per difetto d’interesse.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2003, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente verificarsi la questione di inammissibilità del gravame per tardività della notifica del ricorso al controinteressato, sollevata dal Comune resistente.

Il Collegio ritiene la circostanza ininfluente per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, infatti, il terzo cui il ricorso è stato comunque notificato non presenta allo stato la qualità di contraddittore necessario. In materia di actio ad exhibendum, il ricorso, ai sensi dell'art. 21 comma 1 l. 1034 del 1971, deve essere, infatti, notificato oltre che all’amministrazione cui era stata presentata la domanda di accesso, anche al soggetto cui si riferiscono i documenti amministrativi, se detti documenti coinvolgono aspetti di riservatezza del terzo (Cons. St., IV, 26 giugno 2002 n. 3549).

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non si riferiscono direttamente al terzo, proprietario confinante, ma attengono o agli esiti della denuncia sporta dal ricorrente a tutela del proprio diritto di proprietà (o comunque di una situazione di possesso), riguardante aspetti tecnici, intrinsecamente pubblici, e non di natura personale, o agli atti autorizzativi rilasciati in favore del terzo, per i quali neppure si pone alcuna esigenza di rispetto della privacy, peraltro non dedotta in giudizio come possibile ostacolo al rilascio dei documenti, negato in forma silente.

In secondo luogo, vertendosi in materia di diritti soggettivi e di giurisdizione esclusiva (così Cons. St., VI, 9 maggio 2002 n. 2542; Cons. St., IV, 19 marzo 2001 n. 1621; Id, 24 luglio 2000 n. 4092; Tar Lazio, II, 13 ottobre 1999 n. 1904; Tar Reggio Calabria, 13 novembre 1999 n. 1382) il termine pur decadenziale fissato per la proposizione del ricorso non attiene ai terzi eventualmente coinvolti, per i quali – in caso di omessa intimazione – sarebbe comunque possibile l’integrazione jussu judicis ai sensi dell’art. 102 c.p.c..

2. Il Tribunale ritiene che la domanda sia meritevole di accoglimento, sussistendo il diritto alla conoscenza degli atti richiesti.

Essi si presentano connessi e strumentali alla tutela di una specifica situazione giuridica soggettiva, proprietaria e possessoria, di cui si assume la violazione; la disponibilità degli atti e dei documenti, formati o detenuti dall’Amministrazione intimata, inerenti alla vicenda in esame e scaturenti, in particolare, dalla segnalazione del ricorrente, gioverebbe ovviamente alla difesa del ricorrente stesso, anche nel giudizio già intrapreso innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 703 c.p.c. (per un caso analogo cfr. Tar Catanzaro 14 gennaio 2003 n. 26).

Vi è interesse anche a prendere visione del piano di illuminazione pubblica e stradale del centro di Condofuri, avendo l’istante dedotto – per comprovare la natura pubblica del vico – che in esso esiste illuminazione pubblica, per la quale il Comune avrebbe più volte effettuato i necessari interventi di manutenzione e riparazione.

In conclusione, il gravame deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria - definitivamente pronunciando sul ricorso n. 72/03 R.G., lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Condofuri l’esibizione dei documenti richiesti con la nota prot. n. 0206534 del 18 ottobre 2002.

Condanna il Comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese della lite, liquidate in complessivi 1.200 €.

Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2003

IL GIUDICE ESTENSORE

Caterina Criscenti

IL PRESIDENTE

Luigi Passanisi

Depositata il 17 marzo 2003.

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