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Giurisprudenza
n. 11-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 24 ottobre 2002 n. 6608 - Pres. Coraggio, Est. Scafuri - T.D.M. di Volpe Gaetana & C. s.a.s. (Avv. C. Saetta) c. Prefetto della Provincia di Napoli (Avv.ra Stato), T.A.V. S.p.A. (Avv.ti L. Piscitelli e A. Profili) e Salini Costruzioni S.p.A. (n.c.) - (accoglie).

1. Contratti della P.A. - Certificato antimafia - Informativa prefettizia - Ha valore vincolante per la P.A. appaltante - Potere di quest’ultima di apprezzare discrezionalmente la valutazione della Prefettura - Non sussiste.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza - Certificato antimafia - Diniego - Fondato su precedenti penali remoti - Illegittimità - Nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento mafioso - Necessità.

1. L’informativa prefettizia, resa ai sensi degli articoli 4 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490 e 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non può essere considerata come meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione della stazione appaltante destinataria circa il permanere dell’aggiudicazione, ma determina ineludibilmente la sorte della medesima; ciò in quanto la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi dell’impresa non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto ed è inconfigurabile, secondo canoni di buona amministrazione, un potere discrezionale dell’ente appaltante di valutare autonomamente tali condizionamenti in funzione di contrasto della criminalità organizzata.

2. La difficoltà e la complessità dell’accertamento presupposto dall’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 richiedono un giudizio legato all’attualità della compromissione, non potendo altrimenti ritenersi significativi al riguardo addebiti remoti, quali negatività che marchino in modo indelebile e perenne l’azienda di cui sia titolare l’interessato. In altri termini, l’informativa della Prefettura non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti ma, per la sua stessa natura e concetto, deve essere legata all’attualità e quando prende spunto da un riesame di vicende remote, non può che essere corroborata e comprovata, se positiva, da nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento (alla stregua del principio nella specie il T.A.R. Campania ha annullato l’informativa prefettizia, resa ai sensi degli articoli 4 del D.L.vo n. 490/1994 e 10 del DPR n. 252/1998, per difetto di motivazione, in quanto emanata in relazione a precedenti penali remoti - risalenti a venti anni prima e non suffragata da nuovi accertamenti che avrebbero consentito di provare in maniera adeguata il giudizio di pericolosità espresso).

Documenti correlati:

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (in G.U. 30 luglio 1998 n. 176).

MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE 18 dicembre 1998, n. 559

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 20 novembre 2000 n. 510

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 25 luglio 2001 n. 4065

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I – Sentenza 22 agosto 2001 n. 1490

F. CARINGELLA, L'assetto delegificato della normativa antimafia e la nuova disciplina del subappalto.

L. MAZZEI, Cum grano constitutionis – Riflessioni a margine di TAR Campania-Napoli, Sez. III, 17.01.2000, n. 72.

 

per l'annullamento

della nota della Prefettura di Napoli n. I/1501/II del 21.2.2001 richiamata nella nota della Salini Costruzioni del 19.3.2001 con la quale viene rescisso l’ordine di lavoro 0191/61/00129 del 3.11.2000 e di ogni altro atto dalla stessa presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso la nota della TAV S.p.A. con la quale si respinge la richiesta di subappalto avanzata dalla Salini Costruzioni nell’ambito del sistema AV;

(omissis)

FATTO

La ditta ricorrente si duole dell’informativa prefettizia negativa (nota del 21.2.2001) - resa ai sensi degli articoli 4 del D.Lgvo n. 490/1994 e 10 del DPR n. 252/1998 - che le ha fatto rigettare la richiesta di autorizzazione al subappalto nell’ambito dei lavori per la TAV.

Al riguardo deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Con motivi aggiunti depositati il 12 luglio 2001 ha altresì contestato le risultanze istruttorie richiamate nella nota prefettizia impugnata (informazione delle Forze di Polizia e verbali del 24.3.2000 e del 13.12.2000 del gruppo ispettivo antimafia istituito presso la Prefettura di Napoli), prodotte in giudizio dall’Amministrazione a seguito di ordinanza presidenziale n. 504/2001.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio ed hanno resistito al ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta.

Dopo che con ordinanza collegiale n. 450/2002 sono state chiesti direttamente agli organi inquirenti, alla pubblica udienza del 12 giugno 2002 la causa è stata introitata in decisione.

DIRITTO

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione, sulla natura ed il valore rivestito dall’informativa prefettizia si fonda l’intero procedimento conclusosi con il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione al subappalto impugnato.

Invero tale informativa non può essere considerata come meramente volta ad attivare il potere discrezionale di valutazione della stazione appaltante destinataria circa il permanere dell’aggiudicazione bensì determina ineludibilmente la sorte della medesima. Ciò in quanto la valutazione e la conseguente decisione circa la sussistenza di condizionamenti mafiosi dell’impresa, tali da imporre la cessazione di rapporti giuridico-economici con la P.A., non può che spettare ex lege in via esclusiva al Prefetto, ed è inconfigurabile – secondo canoni di buona amministrazione – un potere discrezionale dell’ente locale in funzione di contrasto alla criminalità organizzata.

In definitiva il sistema normativo vigente non consente alcun rimando alla scelta della stazione appaltante circa la decisione sull’idoneità antimafia dell’imprenditore di rendersi appaltatore di lavori pubblici.

Quanto sopra rende l’operato della T.A.V. S.p.A. necessitato dalla informativa ricevuta, non potendo che trarne le dovute conseguenze in termini di diniego dell’autorizzazione al subappalto.

A sua volta la legittimità dell’operato della Prefettura va valutato alla stregua del contenuto dell’informativa, resa "all’esito degli accertamenti" compiuti dagli organi di polizia.

Sull’adeguatezza di tali elementi si appuntano le censure di parte, le quali evidentemente possono essere prese in considerazione nei limiti in cui non originano il sindacato di merito di questa Sezione ma solo la verifica di logicità e coerenza con le finalità della legge.

Il dettato normativo impone che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa vanno desunte dai provvedimenti di carattere penale o dalle misure di prevenzione specificamente indicate ovvero dagli accertamenti disposti dal Prefetto (art. 10, comma 7, lettere a, b e c del dPR n. 252/1998).

Nella specie il giudizio di sussistenza di pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata viene basato sui precedenti penali a carico del marito della titolare dell’impresa in questione ed in particolare sulla condanna per reato associativo ex art. 416 c.p., essendo in sintesi il medesimo sospettato di essere affiliato al clan Cutolo quale componente della banda di estorsioni operante nella zona.

L’informativa prefettizia onde trattasi ha fatto seguito ad altra di pari tenore dell’11.5.1999 – impugnata con ricorso a parte tuttora pendente - per la quale la "T.D.M." ha avanzato richiesta di riesame suffragata dall’asserita riforma da parte della Corte di Appello della condanna ex art. 416 c.p. con sentenza di non doversi procedere.

Peraltro dall’apposita istruttoria esperita in merito da questa Sezione è emerso che in relazione a tale imputazione non risulta alcuna assoluzione ma soltanto un condono parziale della multa (cfr. note Comando Provinciale di Napoli dei Carabinieri del 5.7.2000 e del 15 febbraio 2002).

Ciononostante ritiene il Collegio che gli elementi emersi a carico del predetto nominativo non siano idonei allo stato a sorreggere ancora la cd. informativa positiva nei suoi confronti ovvero non siano idonei a supportare le conclusioni negative in ordine alla richiesta di riesame.

Invero la condanna per il reato in questione – che tra l’altro non è tra quelli enucleati dalla normativa antimafia succitata - risale ad un tempo ormai remoto (1982).

Al riguardo, può osservarsi che proprio la difficoltà e la complessità dell’accertamento onde trattasi, le esigenze di prevenzione criminale cui risponde l’azione amministrativa in materia, il concetto stesso di condizionamento richiedono un giudizio legato all’attualità della compromissione, non potendo altrimenti ritenersi significativi al riguardo addebiti remoti, quali negatività che marchino in modo indelebile e perenne l’azienda.

In altri termini l’informativa positiva non può reggersi esclusivamente su rinnovate valutazioni sempre dei medesimi fatti ma, per la sua stessa natura e concetto, deve essere legata all’attualità e quando, come nella specie, prende spunto da un riesame di vicende remote, non può che essere corroborata e comprovata, se positiva, da nuovi accertamenti che dimostrino la persistenza del condizionamento.

In definitiva il Collegio, alla luce degli elementi di conoscenza come sopra acquisiti, ritiene che allo stato difetti la motivazione di rigetto della richiesta di riesame in quanto non suffragata da nuovi accertamenti che consentano di provare in maniera adeguata il giudizio di pericolosità espresso dalla Prefettura ai sensi della normativa antimafia sulla base di addebiti risalenti a circa venti anni prima.

Per le suesposte considerazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, con assorbimento dei motivi non espressamente esaminati.

Sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.I,

ACCOGLIE

per quanto di ragione il ricorso in epigrafe proposto dalla TDM

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 12 giugno 2002.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE estensore

Depositata in segreteria in data 24 ottobre 2002.

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