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n. 2-2003 - © copyright.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 20 febbraio 2003 n. 1010 - Pres. Coraggio, Est. Scafuri - (Avv. Abbamonte) c. Ministero dell’Interno e Prefetto Provincia di Napoli (Avv.Stato) nonché Commissario Straordinario Comune di Forio (n.c.) e Del Deo ed altro (Avv.ti Di Meglio e Rossetti) - (accoglie).

1. Comune e Provincia – Consiglio comunale – Scioglimento – Per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali – Ex art. 141 del T.U. ee.ll. – Presupposti e requisiti – Dimissioni - Nel caso di loro invio mediante posta o di presentazione mediante un nuncius – Vanno necessariamente presentate con firma autenticata.

2. Comune e Provincia – Consiglio comunale – Scioglimento – Per dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali – Ex art. 141 del T.U. ee.ll. – Nel caso di presentazione delle dimissioni, mediante un nuncius, senza firma autenticata – Illegittimità.

1. Ai fini della validità dello scioglimento del consiglio comunale per dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti è necessario, nei casi di invio delle dimissioni stesse tramite posta ovvero di loro presentazione mediante nuncius, che le dimissioni siano state presentate previa autenticazione della firma (1).

2. E’ illegittimo il decreto di scioglimento di un consiglio comunale per dimissioni di oltre la metà dei suoi componenti ove risulti che le dimissioni siano state presentate non personalmente ma tramite un consigliere e tali dimissioni non risultino autenticate dinanzi a pubblico ufficiale.

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(1) Sulla necessità che le dimissioni siano con firma autenticata nel caso di loro presentazione tramite un soggetto incaricato v. in questa Rivista n. 1/2003: Cons. Stato, Sez. I, parere 11 dicembre 2002 n. 4269; v. anche in senso analogo da ult. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, sentenza 17 gennaio 2003 n. 268, con commento di A. VITALE, Dimissioni ultra dimidium e modalità di presentazione.

 

 

(omissis)

per l'annullamento

del provvedimento prefettizio n. 19208/GAB/VI sett. del 28.11.2002 di sospensione del consiglio comunale di Forio e del decreto del Presidente della Repubblica del 18.12.2002 di scioglimento del medesimo consesso, della relazione ministeriale del 10.12.2002 della nota ministeriale n.15951 del 19.12.2002 e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;

(omissis)

RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l'immediata definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti costituite presenti all’udienza, come da relativo verbale;

RITENUTO in fatto che i ricorrenti, componenti del Consiglio Comunale di Forio d’Ischia, si dolgono dei provvedimenti di sospensione e di scioglimento del medesimo consesso per dimissioni "ultra dimidium" ai sensi dell’art. 141, comma 1, lett. b) n. 3 del D.Lgvo n. 267/2000;

CONSIDERATO in diritto quanto segue:

- preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti - sollevata con riferimento alla diversità degli organi che hanno emanato i provvedimenti impugnati - stante la stretta connessione e consequenzialità di questi ultimi nell’ambito del procedimento volto a realizzare la fattispecie di cui all’art.141 co.1 lett.b) n.3 del D.l.gvo n.267/2000, per cui al ricorso introduttivo avverso il decreto di sospensione correttamente è sopravvenuta l’impugnativa del decreto di scioglimento a mezzo dello strumento dei motivi aggiunti quale previsto dall’art. 1 co.2 della L.n.205.2000;

- i ricorrenti sostengono l’insussistenza dei presupposti per dar luogo alla fattispecie dissolutoria prevista dalla suddetta norma, atteso che non v’è stata la corretta presentazione delle dimissioni da parte dei consiglieri interessati, come chiarito da un recente parere del Consiglio di Stato (sez. I n.3049 del 10 ottobre 2002);

- a sostegno del gravame deducono altresì l’indirizzamento delle dimissioni al Prefetto anziché al consiglio, la sottoscrizione avvenuta con firme illeggibili, la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione degli Interni con determinazioni dalla stessa adottate, in particolare con la Circolare URAEL dell’ottobre 2002;

- il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo;

- invero sulla questione delle modalità valide per la configurazione della fattispecie dissolutoria di cui all’art. 141, n. 3 lett. b TU n. 267/2000 questa Sezione ha di recente in più occasioni avuto modo di manifestare il proprio convincimento;

- in particolare si è evidenziato come "il rispetto dell’esigenza, riferibile al principio costituzionale della salvaguardia della volontà dell’elettorato, di assicurare la massima garanzia alla certezza e veridicità dell’atto di dimissioni in questione" e la natura politico-amministrativa delle dichiarazioni dimissorie impongono che "nei casi di invio tramite posta ovvero di presentazione mediante nuncius e tutte le altre volte in cui la certezza in ordine alla paternità, al contenuto ed alla data della dichiarazione non sia insita nelle modalità di presentazione -personale presenza dei consiglieri dimissionari - la fattispecie dissolutoria si possa realizzare solo previa autenticazione della firma (cfr. questa Sezione nn. 268 e 270 del 2003, a cui si rimanda per la più completa trattazione della tematica);

- nel caso di specie, le dimissioni presentate in data 27.11.2002 dagli undici consiglieri rappresentanti la maggioranza non erano valide ai fini dissolutori perché per le modalità seguite – presentazione a mezzo di uno solo di loro – potevano sussistere dubbi sull’autenticità delle dimissioni dissolutorie di coloro che non si erano presentati personalmente ovvero non avevano proceduto all’autentica dinanzi a pubblico ufficiale della loro firma (cfr. questa sezione sentenze citate);

- tali modalità non risultano rispettate nemmeno nella successiva data del 27.11.2002, ove i medesimi consiglieri hanno ritenuto – peraltro con nota di un giorno posteriore al decreto di sospensione impugnato – di "confermare e ribadire le proprie dimissioni", perché anche in tale occasione la presentazione è avvenuta a mezzo di una sola persona, tra l’altro stavolta terzo estraneo al gruppo dei dimissionari;

- per quanto sopra, nessuna delle volontà espresse poteva essere computata al fine della ricostruzione della fattispecie di cui all’art. 141: quella del presentatario perché carente del profilo quantitativo (unica valida) quelle degli altri perchè prive del necessario carattere di certezza e veridicità;

- al riguardo alcuna rilevanza assume la circostanza che le dimissioni onde trattasi non siano state contestate da alcuno dei consiglieri risultanti firmatari, perché le modalità di presentazione hanno valore oggettivo e nella specie sono state tali che come sopra non hanno validamente configurato la fattispecie dissolutoria prevista dal legislatore;

- parimenti la dichiarazione apposta dal segretario circa la paternità della firme non configura quell’autenticazione a norma di legge che è l’unica che garantisce circa la veridicità dell’apposizione autografa;

VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve essere accolto e che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli,sez. I,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe indicato.

Le spese del giudizio sono compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 29 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

Depositata in segreteria in data 20 febbraio 2003.

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