TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA - Sentenza 14 gennaio 2003 n. 23 - Pres. ed Est. Cicciò - Sidoli e Ossani (Avv.Manfredi) c. Comune di Piacenza (Avv.ti Crippa e Vezzulli) - (dichiara inammissibile il ricorso).
1. Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Domanda di restituzione - Per indebito versamento connesso al mutamento destinazione d’uso solo funzionale dell’immobile - Impugnativa degli atti comunali di determinazione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione - Necessità - Mancanza - Inammissibilità.
2. Giustizia amministrativa - Acquiescenza - In materia di oneri di urbanizzazione - Impugnativa degli atti comunali di determinazione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione - Mancanza - Si verifica.
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. Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Indebito versamento - Domanda di ripetizione - Caducazione degli atti autoritativi impugnati - Mancanza - Non può essere accolta.1. E’ inammissibile la domanda proposta contro un Comune per ottenere l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione, per mutamento destinazione d’uso funzionale dell’immobile, nel caso in cui non siano stati specificamente impugnati gli atti comunali di determinazione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione (norme di piano regolatore e concessione edilizia).
2. In materia di oneri di urbanizzazione, comportano acquiescenza gli atti con cui è stato richiesto ed accettato l’ammontare ed effettuato il relativo versamento, per il mutamento destinazione d’uso dell’immobile, nel caso in cui il beneficiario della concessione edilizia abbia richiesto la restituzione degli importi pagati, ma non abbia tempestivamente impugnato gli atti comunali presupposti (norme di piano regolatore e concessione edilizia) di determinazione dell’ammontare degli oneri; ancorché le disposizioni legislative poste a base di tali atti comunali, siano state, medio tempore, dichiarate costituzionalmente illegittime.
3. In materia di oneri di urbanizzazione, non può essere accolta la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate, se non tramite la caducazione degli atti autoritativi impugnati, caducazione che costituisce il necessario presupposto per la richiesta di restituzione dell’indebito, essendo le somme pagate inerenti al concetto di onerosità insito nella concessione edilizia.
Commento di
OTTAVIO CARPARELLI
Sull’acquiescenza in tema di versamento di oneri di urbanizzazione.
Nella fattispecie decisa con la sentenza in rassegna, i ricorrenti hanno proposto ricorso giurisdizionale per sentir accertare il loro diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione - quantificati in Lire 10.427.560 - pagati in favore del Comune di Piacenza, in relazione a mutamento di destinazione d’uso funzionale di un immobile di proprietà (da abitazione ad ufficio), assentito con concessione edilizia.
A fondamento della domanda, hanno evidenziato, tra l’altro, che, trattandosi di atto di assenso edilizio avente ad oggetto mutamento di destinazione d’uso senza opere, lo stesso avrebbe dovuto essere escluso dalla categoria di atti amministrativi soggetti al principio di onerosità della concessione edilizia, ex art.2 della legge Regione Emilia Romagna n.46/1988, e art.15 N.T.A. del p.r.g. del Comune di Piacenza.
E’ stato dedotto dagli istanti, altresì, che il loro diritto alla ripetizione delle somme versate in favore del Comune di Piacenza, a titolo di oneri di urbanizzazione, aveva scaturigine non soltanto dal fatto che il principio di onerosità della concessione edilizia trova giustificazione solo nel concreto esercizio della facoltà di costruire, ma anche dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale - nelle more intervenuta con sentenza del Giudice delle leggi n.259/1997 - delle sopra richiamate disposizioni legislative, poste a base del permesso edilizio, connesso al mutamento di destinazione d’uso solo funzionale dell’immobile.
I Giudici amministrativi parmigiani, di diverso avviso, hanno ritenuto di non poter accogliere la tesi dei ricorrenti sul precipuo ed esclusivo rilievo che gli atti comunali presupposti, connessi e consequenziali a quello di determinazione e liquidazione degli oneri concessori (norme di piano regolatore e concessione edilizia), non erano mai stati oggetto di specifico gravame da parte degli istanti.
Hanno chiarito, altresì, che, la mancata proposizione di tale impugnativa, era elemento sufficiente, da solo, ad emettere declaratoria di rigetto del gravame, non potendo considerarsi idonea a superare l’accertata inattaccabilità degli atti comunali presupposti, connessi e consequenziali alla liquidazione degli oneri (norme di piano regolatore e concessione edilizia) la pronuncia della Corte Cost.le di dichiarazione di illegittimità delle norme di legge sottese a tali atti.
I Giudici hanno, da ultimo, osservato che la controversia sottoposta al loro sindacato, pur avendo per oggetto la ripetizione di somme asseritamente versate in favore dell’ente locale senza una causa originaria giustificativa del pagamento, non poteva essere risolta in senso favorevole ai ricorrenti, atteso che non risultavano specificamente impugnati e, quindi, a maggior ragione, caducati, gli atti autoritativi della P.A., alla cui stregua era stato richiesto ed accettato l’obbligo del versamento degli oneri concessori.
In particolare, il T.A.R. Parma ha ritenuto la caducazione dei menzionati atti autoritativi, presupposto necessario ed imprescindibile per poter avanzare fondatamente e legittimamente la richiesta di ripetizione dell’indebito; e ciò sul rilievo che gli importi versati a titolo di spese di urbanizzazione e costo di costruzione - secondo il pensiero del Collegio - sono inerenti al concetto di onerosità (artt.3 e 5, l. 28 gennaio 1977, n.10) insito nella concessione edilizia, nella specie non impugnata.
La pronunzia che si annota, è di interesse.
E’ noto, in vero, che la giurisprudenza maggioritaria (1) (2) (3) (4) (5), è nel senso di ritenere che il pagamento degli oneri di urbanizzazione non può considerarsi, tout court, acquiescenza all’atto di determinazione e liquidazione delle spese di urbanizzazione e costo di costruzione.
Pertanto, la decisione, con essenziale percorso argomentativo, introduce nella tematica controversa un duplice profilo parzialmente innovativo:
a) l’irrilevanza - in assenza della specifica impugnativa e conseguente caducazione degli atti autoritativi connessi all’assenso edilizio - della declaratoria, nel frattempo intervenuta, di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative poste a presidio dei medesimi atti autoritativi (norme di piano regolatore e concessione edilizia);
b) l’irrilevanza della semplice riserva, posta dagli interessati al momento del pagamento degli oneri, di inoltrare domanda di restituzione dell’importo pagato, e, quindi, l’obbligo del beneficiario del permesso, che intende ripristinare la propria sfera patrimoniale, di impugnare specificamente, ai fini della relativa caducazione, tutti gli atti autoritativi, presupposti, connessi e consequenziali, all’assenso edilizio per mutamento di destinazione d’uso funzionale, onde avanzare fondatamente e legittimamente, domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Note:
(1) Cfr. T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 12 febbraio 2002, n. 739 (inedita), secondo cui: "il pagamento del contributo di urbanizzazione non costituisce acquiescenza all’atto di liquidazione del contributo stesso, con la conseguenza che non impedisce al concessionario di promuovere azione per la restituzione del contributo che egli afferma di aver pagato indebitamente in tutto o in parte".
(2) Cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, 23 aprile 2001, n. 251, in I T.A.R., 2001, I, 2272, secondo cui "il pagamento del contributo di urbanizzazione non costituisce acquiescenza all’atto di liquidazione; pertanto, esso non impedisce al concessionario di promuovere azione – che si configura come azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art.2033 c.c. cod.civ – per la restituzione del contributo che egli afferma di aver pagato in tutto o in parte indebitamente".
(3) Cfr. T.A.R. Lombardia-Brescia, 27 dicembre 2000, n. 992, in I T.A.R., 2000, I, 578, secondo cui" "il pagamento del contributo di urbanizzazione non costituisce acquiescenza all’atto di liquidazione con la conseguenza che non impedisce al concessionario di promuovere azione – che si configura come azione di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell’art.2033 c.c. cod.civ – per la restituzione del contributo che egli afferma di aver pagato in tutto o in parte indebitamente".
(4) Sulla nozione di acquiescenza, v. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 9 maggio 2002 n. 2269, in questa Rivista n. 6-2002; v. anche Cons. Stato, Sez. V, 30 marzo 1998, n. 398, in Il Consiglio di Stato, 1998, I, 413, secondo cui: "l’acquiescenza postula da parte del ricorrente un comportamento chiaro ed inequivocabile dal quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento, rinunciando a far valere contro di esso eventuali motivi di impugnativa".
(5) Sull’acquiescenza in materia di pagamento di oneri di urbanizzazione, T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2000, n. 21, in questa Rivista, n. 1-2000.
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a vedersi restituire la somma di L.10.427.560, versata in data 20/4/94 al Comune di Piacenza per il pagamento degli oneri di urbanizzazione inerenti alla concessione n.84/94 per il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Piacenza, Via Tassi n.7.
(omissis)
FATTO e DIRITTO
Considerato che i ricorrenti hanno chiesto nei confronti del Comune di Piacenza l’accertamento del loro diritto alla restituzione della somma di L.10.427.560 pagata per ottenere la concessione n.84/1994 a titolo di oneri di urbanizzazione per mutamento di destinazione d’uso di immobile di loro proprietà;
considerato che i ricorrenti assumono che si sarebbe trattato di mutamento di destinazione d’uso (da abitazione ad ufficio) sottoposto a concessione edilizia onerosa per effetto dell’art.2 della l.r.n.46/88 e dell’art.15 delle N.T.A. del P.R.G. di Piacenza, che peraltro contrasterebbero con gli artt.7, 8 e 25 della legge statale n.47/85 che non darebbe rilievo urbanistico a tali mutamenti funzionali; in alternativa alle tesi sulla prevalenza delle norme statali si deduce l’incostituzionalità dell’art.2 della l.r. 46/78 per violazione degli artt.5 e 117 Cost., per violazione dei principi fondamentali contenuti nella l.n.47/85, in particolare per la previsione che assoggetta a concessione il mutamento di destinazione senza opere ancorchè si tratti di passaggio della destinazione stessa dall’uno all’altro dei cinque raggruppamenti previsti dalla normativa regionale; sostiene inoltre la difesa dei ricorrenti che si tratterebbe, nel caso in esame, di controversia avente per oggetto diritti soggettivi perfetti e, con memoria, rileva che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme regionali poste a base dei provvedimenti comunali, dei quali si chiede la disapplicazione;
considerato che il Comune di Piacenza si è costituito in giudizio e ha depositato memoria eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
ritenuto che, ancorchè la Corte costituzionale, con sentenza n.259/97 emessa in corso di causa, abbia dichiarato l’illegittimità delle disposizioni legislative sulle quali si fondano gli atti comunali presupposti (norme di piano regolatore e concessione edilizia) questi ultimi appaiono inattaccabili in quanto non sottoposti ad impugnativa (non essendo sufficiente la semplice riserva dei ricorrenti, in sede di assolvimento degli oneri, di chiedere la restituzione di quanto pagato), ed anzi richiesti ed esplicitamente accettati, con atti che possono senza dubbio essere considerati di acquiescenza;
ritenuto che la presente controversia, pur avendo per oggetto la restituzione di somme che si assumono indebitamente versate, non può essere risolta in senso favorevole ai ricorrenti, se non tramite la caducazione di atti autoritativi impugnati, caducazione che costituisce il necessario tramite per la richiesta di restituzione dell’indebito, essendo le somme pagate inerenti al concetto di onerosità insito nella concessione edilizia non impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Compensa le spese per giusti motivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 7 gennaio 2003.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente Rel.Est
Depositata in segreteria in data 14 gennaio 2003.