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TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 31 agosto 2002 n. 7506Pres. Marzano, Est. Calveri - Soc. Coop. Maci 2000 (Avv. Caputo) c. Comune di Vetralla (n.c.) e Soc. Manutencoop a r.l. (Avv.ti Baccolini e Rizzo) – (accoglie).

1. Contratti della P.A. – Gara – Principio di pubblicità delle operazioni di gara – Omesso rispetto – Illegittimità dell’aggiudicazione disposta – Va dichiarata.

2. Contratti della P.A. – Bando – Impugnativa immediata – Onere – Sussiste solo nel caso di clausole che impediscono la partecipazione o la formulazione dell’offerta.

1. Ai sensi dell’art. 89, quarto comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui "l’autorità che deve aggiudicare l’appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone che sono state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all’apertura delle obbligazioni ricevute"), nonchè ai sensi del generale principio partecipativo ormai positivizzato dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 – è da ritenere illegittimo l’operato di una amministrazione appaltante che ha aggiudicato una gara senza consentire alle imprese partecipanti di assistere alle operazioni di apertura delle offerte economiche (1).

2. L’onere di tempestiva impugnazione della clausole del bando di gara viene in rilievo solo con riferimento a clausole del bando che impediscano la partecipazione alla gara ovvero a clausole irragionevoli e tali da non consentire la formulazione dell’offerta (1).

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(1) Come risulta dalla motivazione della sentenza, nella specie la impresa ricorrente, la quale aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, aveva chiesto formalmente di poter assistere alle operazioni di apertura delle offerte economiche; tale richiesta, tuttavia, non era stata  riscontrata dall’amministrazione appaltante che, con apposita deliberazione, conformemente al giudizio della Commissione giudicatrice, aveva aggiudicato la gara stessa (nella specie si trattava di appalto di servizi) ad una impresa.

Ha rilevato il T.A.R. Lazio che sia l’art. 89, quarto comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sia (in via generale) gli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono e garantiscono un obbligo di pubblicità delle procedure concorsuali; tale obbligo deriva non solo dalle regole di trasparenza e di imparzialità dello svolgimento della gara (onde evitare discrasie, turbative funzionali, oltre che garantire la certezza di evitare manomissioni), ma anche, e soprattutto, dall’esigenza di consentire agli interessati di poter interloquire in funzione collaborativa con l’ente appaltante.

Pertanto, nella specie, in presenza di una richiesta formalmente avanzata dall’impresa ricorrente di conoscere la data di svolgimento della seduta della gara, l’amministrazione appaltante era venuta meno a un elementare obbligo di informazione su una circostanza (l’indicazione, appunto, della data della seduta pubblica) la cui mancata esplicitazione non poteva non refluire sulla validità della gara.

Nè potevano ritenersi sufficienti le ragioni successivamente addotte dall’Amministrazione appaltante – e ritualmente impugnate con ricorso per motivi aggiunti – secondo cui, nel caso di accoglimento della richiesta, sarebbe stato necessario sospendere i lavori e di aggiornarli ad altra data, atteso che tali ragioni non erano idonee in alcun modo a contrastare l’esigenza primaria e indefettibile – quale esplicitazione del necessario principio di pubblicità delle sedute delle procedure concorsuali – di consentire ai partecipanti di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.

Sulla necessità di applicare il principio di pubblicità delle operazioni di gara alla fase relativa alla apertura dei plichi ed all’esame della loro integrità e sulla possibilità, viceversa, di escludere la pubblicità per le sedute riguardanti la valutazione delle offerte, nel caso di appalto-concorso v. da ult., in questa Rivista, TAR LAZIO, SEZ. II TER, sentenza 11 luglio 2002 n. 6264.

Sul rispetto del principio di pubblicità delle operazioni di gara nel caso in cui in seduta pubblica sia stata verificata tutta la documentazione allegata alle offerte e siano aperte le buste, redigendo apposito verbale v., sempre in questa Rivista, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 3 settembre 2001 n. 4586.

(2) Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 23 maggio 2000, n. 2990.

Sull'impugnativa delle clausole del bando v. da ult.:

S. BACCARINI, Clausole "non escludenti" dei bandi di gara ed onere di impugnazione autonoma delle stesse: un inattendibile orientamento del Consiglio di Stato, in questa Rivista pag. http://www.giustamm.it/articoli/baccarini_bandi.htm ed in in Giustizia amministrativa, n. 2/2002, p. 400 ss.

P. BISCONTI, L'impugnativa dei bandi delle gare d'appalto, ivi, pag. http://www.giustamm.it/articoli/bisconti_bandi.htm

 

 

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione di data ed estremi sconosciuti, dell’appalto afferente al servizio di nettezza urbana e servizi connessi di cui all’estratto del bando di gara a firma dell’arch. Anastasio Diacodimitri, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, anche pattiziamente convenuto tra l’amministrazione e l’aggiudicataria, ivi incluso il verbale di gara nel quale si dà atto dell’aperture delle buste contenenti le offerte economiche non in seduta pubblica o, quanto meno, senza averne dato preavviso alla ricorrente;

nonché per l’accertamento

del diritto al risarcimento del danno ex artt. 33 e 35 del d.lgs. n. 80/1998, causato alla ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata;

Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente;

Vista l’ordinanza n. 880/2000 adottata nella camera di consiglio del 26 gennaio 200 che ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2002 il consigliere Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto che, nella specie, esistono i presupposti per definire il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo novellato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Premesso che, con lettera del 6 settembre 1999, la ricorrente veniva invitata alla gara di licitazione privata indetta dal Comune di Vetralla per l’appalto del "servizio di nettezza urbana e servizi connessi" per il quinquennio 1999-2004;

Premesso che la ricorrente, avanzando domanda di partecipazione alla gara e non avendo ricevuto formale comunicazione in proposito, chiedeva, con lettera in data 25 novembre 1999, di poter assistere alle operazioni di apertura delle offerte economiche;

Premesso, altresì, che la richiesta non veniva riscontrata dall’amministrazione appaltante che, con deliberazione n. 307 in data 3 dicembre 1999, conformemente al giudizio della Commissione giudicatrice deliberava l’affidamento del servizio alla Cooperativa Manutencoop;

Ritenuto che, nella descritta situazione, la Società ricorrente è insorta deducendo in primis la violazione dell’art. 89, quarto comma, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ("Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"), ai sensi del quale "l’autorità che deve aggiudicare l’appalto, in un giorno ed ora da indicarsi alle persone state invitate a concorrere, procede in pubblica seduta all’apertura delle obbligazioni ricevute", oltre che del generale principio partecipativo ormai positivizzato dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che appare affatto condivisibile l’argomentazione, contenuta in ricorso a sostegno della violazione di legge nei termini così dedotti, che l’ora menzionata normativa consolida e rafforza un obbligo di pubblicità delle procedure concorsuali dettato non solo dalle regole di trasparenza e di imparzialità dello svolgimento della gara (onde evitare discrasie, turbative funzionali oltre che garantire la certezza di evitare manomissioni), ma anche, e soprattutto, dall’esigenza di consentire agli interessati di poter interloquire in funzione collaborativa con l’ente appaltante;

Considerato che, nella fondatezza della dedotta censura, il ricorso merita accoglimento;

Considerato che non può trovare apprezzamento l’eccezione di inammissibilità prospettata dalla difesa della controinteressata nel rilievo che, nella specie, avrebbe dovuto tempestivamente impugnarsi l’atto dell’Amministrazione comunale con il quale, informando i partecipanti alla gara di una proroga di nove giorni del termine ultimo di presentazione delle offerte, non veniva aggiornata la data della seduta pubblica per le occorrenti verifiche, in precedenza stabilita per il 29 settembre 1999;

Considerato, infatti, che l’eccezione sollevata non appare pertinentemente invocata in quanto, secondo la prevalente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale (ex multis: CdS, V, 23 maggio 2000, n. 2990), l’onere di tempestiva impugnazione viene in rilievo in subiecta materia solo con riferimento a clausole del bando che impediscano la partecipazione alla gara ovvero a clausole irragionevoli e tali da non consentire la formulazione dell’offerta;

Considerato, pertanto, che il caso all’esame esula dalle situazioni sopra tipizzate anche in ragione del fatto che, in presenza di una richiesta formalmente avanzata dall’impresa ricorrente di conoscere la data di svolgimento della seduta della gara, l’amministrazione appaltante è venuta meno a un elementare obbligo di informazione su una circostanza (l’indicazione, appunto, della data della seduta pubblica) la cui mancata esplicitazione non poteva non rifluire sulla validità della gara;

Considerata, infine, la fondatezza dei motivi aggiunti formulati con riferimento alle argomentazioni addotte, in sede di verbale, dalla Commissione aggiudicatrice sulle ragioni che non avevano consentito di accogliere la richiesta di assistenza all’apertura delle offerte economiche, trattandosi di giustificazioni (fondamentalmente sintetizzabili nella necessità, derivante dall’accoglimento della richiesta, di sospendere i lavori e di aggiornarli ad altra data) non idonee in alcun modo a contrastare l’esigenza primaria e indefettibile – quale esplicitazione del necessario principio di pubblicità delle sedute delle procedure concorsuali - di consentire ai partecipanti di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte economiche;

Considerato che, alla stregua, di quanto puntualizzato, e con assorbimento delle rimanenti censure, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati come specificati in epigrafe;

Ritenuto, altresì, che la domanda di risarcimento dei danni non può trovare considerazione perché non supportata da concreti e sufficienti elementi idonei a quantificare il pregiudizio patrimoniale asseritamene subito;

Ritenuto, infine, che le spese di lite vanno poste a carico, come di consueto, della parte soccombente e liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione seconda), decidendo il ricorso in epigrafe, l’accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti specificati in epigrafe.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il Comune di Vetralla al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite quantificate in euro 1549.37 (millecinquecentoquarantanove/37).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 aprile 2002.

Il Presidente dr. Filippo Marzano

Il Consigliere est. dr. Massimo L. Calveri

Il Consigliere dr. Giuseppe Sapone

Depositata in cancelleria in data 31 agosto 2002.

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