TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenza 12 marzo 2003 n. 1920 - Pres. Giulia, Est. Capuzzi - Terlizzi (Avv.ti Mazzarelli e Piccinini) c. Comune di Corchiano (Vt) (Avv.Lepore) - (accoglie).
Circolazione stradale - Strada vicinale - Autorizzazione allo spostamento del tracciato e sdemanializzazione - Delibera di consiglio comunale - Motivazione - Accertamento dell’interesse pubblico all’uso attuale della strada da parte della collettività degli utenti - Necessità - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Fattispecie.
1. E’ illegittima una delibera con cui il consiglio comunale, in accoglimento di specifica istanza di alcuni privati frontisti, deliberi l’autorizzazione allo spostamento, in altro sito, del tracciato di una strada vicinale destinata all’uso pubblico, e la sdemanializzazione della stessa, senza effettuare un autonomo e imparziale accertamento a tutela del superiore interesse pubblico connesso all’uso della medesima strada da parte dei proprietari di altri fondi limitrofi, e da parte della generalità indistinta degli utenti (alla stregua del principio, è stata annullata, in virtù di ricorso giurisdizionale proposto da una proprietaria di un terreno limitrofo – con affaccio sulla strada vicinale - una delibera del consiglio comunale del Comune di Corchiano, con cui, su istanza di alcune altre parti private, era stato autorizzato lo spostamento del tracciato della strada vicinale destinata all’uso pubblico, e la sdemanializzazione della stessa; e ciò solo sulla base della relazione tecnica fornita dal perito di parte dei richiedenti la sdemanializzazione - controinteressati - e senza che l’ufficio tecnico comunale avesse presentato una propria relazione in proposito, autonoma ed imparziale, atta a verificare compiutamente i presupposti di fatto e gli interessi in gioco) (1).
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(1) In materia di strade vicinali, v. da ult. TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 10 marzo 2003, n. 270, in questa Rivista, n. 3-2003, ed ivi ult. riferimenti.
V. anche Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 6 giugno 2002 n. 3173, in questa Rivista, n. 6-2002.
Ha aggiunto il T.A.R. Lazio che le doglianze di contraddittorietà e carenza di istruttoria da cui era affetta l’azione amministrativa censurata, apparivano ancora più fondate alla stregua della circostanza secondo cui, appena nove mesi prima dell’adozione della gravata delibera di consiglio comunale, il Sindaco aveva emesso un’ordinanza con cui aveva imposto la rimozione di un cancello installato dalle controinteressate sulla medesima strada vicinale, preclusivo della relativa percorribilità, così riconoscendo, da un lato, che la strada non era in disuso, e, dall’altro, l’apprezzabilità dell’interesse della ricorrente alla conservazione dell’originario tracciato stradale per l’accesso e per la conduzione agricola del proprio terreno.
(omissis)
PER L'ANNULLAMENTO
Della delibera del Consiglio Comunale di Corchiano n. 95 adottata nella seduta del 7.11.1994 con la quale è stata autorizzata la variazione del tracciato della strada vicinale in località Vantignana secondo gli elaborati tecnici allegati alla stessa delibera e conseguentemente sdemanializzato il relitto stradale.
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato in data 24.5.1995 e depositato in data 7.6.1995 la ricorrente espone quanto segue.
L’odierna ricorrente è
proprietaria di un appezzamento di terreno in località Vantignana nel Comune di
Corchiano individuato nel catasto partita 1096, foglio n. 21 particelle
Le particelle
Assume la ricorrente che tale strada vicinale, che si interseca a circa metà percorso con una strada interpoderale proveniente dalla direzione di Civita Castellana, sarebbe stata sempre utilizzata da tutti i proprietari di fondi limitrofi circostanti, dai contadini e cacciatori e comunque dalla generalità indistinta degli utenti che la percorrevano soprattutto nel tratto compreso tra l’incrocio con strada interpoderale proveniente da Civita Castellana e l’immissione nella Fallarese.
Le controinteressate, proprietarie di fondi siti lungo la stessa strada vicinale, nel settembre 1994, avrebbero apposto un cancello ed una recinzione sulla strada stessa precludendo in tale modo la percorribilità della strada e l’accesso ai terreni da essa serviti.
A fronte di tale circostanza la ricorrente ed altri proprietari interessati hanno immediatamente sporto reclamo al Sindaco di Corchiano.
A seguito di tale iniziativa è stato ripristinato il transito sulla strada.
Allorquando la vicenda sembrava definita il Consiglio Comunale ha assunto la delibera in questa sede impugnata con la quale in accoglimento della istanza delle signore Crescenzi ha autorizzato lo spostamento del tracciato della strada vicinale in altro sito e la sdemanializzazione della stessa.
I motivi dedotti sono di
violazione dell’articolo
Si è costituito il Comune di Corchiano chiedendo una pronunzia di irricevibilità o inammissibilità del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.
Si sono costituite altresì le controinteressate pervenendo alle medesime conclusioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.
Per la udienza di trattazione venivano depositate ulteriori memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 5 febbraio 2003.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Infondata è la eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Comune.
Come ha avuto modo di sottolineare la medesima Sezione, la sola pubblicazione di un atto nell’albo pretorio comunale non è idonea a determinare la piena conoscenza se non nei casi in cui tale specifico effetto sia previsto legislativamente (Cfr. TAR Lazio, Sez. II n. 1148 dell’8.7.1997; TAR Basilicata n. 308 del 26 sett. 1985).
D’altro canto, ai fini dell'inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto non basta la semplice notizia del rilascio dell'atto o la vaga cognizione del suo contenuto, poiché occorre la conoscenza dei suoi elementi essenziali, tra i quali rientrano, in relazione al genere di impugnativa dedotta, le caratteristiche oggettive evincibili dagli allegati grafici; pertanto, la pubblicità di fatto, ovvero vaghe notizia assunte presso uffici comunali ed anche la pubblicazione del progetto nell'albo pretorio, la richiesta di delucidazioni, non possono integrare la piena conoscenza dell’atto da parte della ricorrente.
Nel merito risultano fondate ed assorbenti le censure di contraddittorietà e carenza di istruttoria dedotte dalla ricorrente.
Al riguardo è opportuno sottolineare che solo 9 mesi prima dell’adozione della deliberazione impugnata, su richiesta di alcuni interessati e tra questi della odierna ricorrente, il Sindaco di Corchiano, in applicazione di poteri di vigilanza ex art. 15 del d.lvo n. 1446/1918 aveva ordinato la eliminazione di un cancello installato sulla strada vicinale dalle controinteressate signore Crescenzi.
Appare quindi da tale circostanza che la strada non fosse in
disuso ed addirittura, come sostenuto nel provvedimento comunale, non carrabile
da decenni e che quanto meno l’odierna ricorrente, che si duole di vedere
intercluse le particelle n.
Tali considerazioni che danno credito alla dedotta censura di carenza di una esauriente verifica dello stato dei luoghi, vengono ulteriormente avvalorate dal fatto che il Consiglio Comunale si è limitato espressamente a fare proprie le risultanze della relazione tecnica fornita dalle signore Crescenzi e redatta a cura di un loro perito, aderendo ad un nuovo tracciato dalle medesime presentato, senza che l’ufficio tecnico comunale avesse presentato una propria relazione in proposito atta a verificare compiutamente i presupposti di fatto e gli interessi in gioco.
In sostanza è mancata un autonomo ed imparziale accertamento del Comune a tutela del superiore interesse pubblico là dove invece, la vicenda in ordine alla sdemanializzazione della strada era connotata da pretese e rivendicazioni di varie parti private.
In tali termini il ricorso è meritevole di accoglimento e per l’effetto l’atto impugnato deve essere annullato.
Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati integralmente tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. II
definitivamente decidendo ACCOGLIE il ricorso n.
Compensa spese ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febb. 2003 con l'intervento dei signori
Patrizio GIULIA Presidente
Roberto CAPUZZI Consigliere est.
Giuseppe SAPONE Consigliere
Depositata in segreteria in data 12 marzo 2003.