TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Sentenza 13 aprile 2002 n. 686 - Pres. Mariuzzo, Est. Quadri - Scavedil Beton Srl (Avv.ti G. ed F. Fontana) c. Comune di Lumezzane (n.c.) e TSL di Tomasoni Mario e c. Sas (Avv. Trombini).
1. Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio di attività (D.i.a.) - Principi applicabili - Sono quelli previsti in via generale per le attività che possono essere intraprese a seguito di semplice denuncia.
2. Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio di attività (D.i.a.) - Decorso del termine per l’inizio della attività - Non fa venir meno l’obbligo per la P.A. di verificare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività edilizia.
3. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso il silenzio della P.A. - Ex art. 2 L. n. 205/2000 - Per ottenere l’attivazione del potere di controllo del Comune su una attività edilizia intrapresa a seguito di d.i.a. - Verifica preliminare della legittimità dell’attività intrapresa mediante d.i.a. - Necessità.
1. I principi applicabili nei confronti della denuncia di inizio dell’attività edilizia (d.i.a.) sono del tutto identici a quelli stabiliti in via generale per le attività che possono essere intraprese a seguito di semplice denuncia, in ordine alle quali l'attività di accertamento dell'amministrazione è sempre possibile.
2. Il decorso del termine previsto per la denuncia di inizio dell’attività edilizia (d.i.a.) senza che l'Amministrazione abbia adottato alcuna pronuncia sulla richiesta dell'atto abilitativo comporta la possibilità di dare inizio alla attività denunciata, ma non anche una definitiva abdicazione dell'Amministrazione dall'esercizio dei propri poteri di riscontro; quest’ultima, pur dopo il decorso del termine previsto, è sempre tenuta ad un riscontro dei presupposti che legittimano l’attività edilizia e ad adottare gli eventuali interventi repressivi nel caso in cui tale riscontro abbia avuto esito negativo (1).
3. L’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 2 L. 205/2000 su una istanza con la quale si chiede al Comune di verificare la legittimità di una attività edilizia intrapresa a seguito di d.i.a. deve essere filtrata da una verifica da parte dello stesso Giudice amministrativo della conformità a legge della dichiarazione del privato e solo se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si potrà affermare l’illegittimità del silenzio della p.a. (2).
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(1) In materia di denuncia di inizio di attività v. di recente in questa Rivista:
TAR Lombardia-Brescia, 1° giugno 2001 n. 397, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombbre_2001-06-01.htm
T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 6 dicembre 2001, n. 5272, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampna1_2001-12-06.htm
V. in argomento anche A. TRAVI, Silenzio-assenso, denuncia di inizio di attività e tutela dei terzi controinteressati, in Dir. proc. amm. n. 1/2002, p. 16 ss.
Ha rilevato in proposito il TAR Lombardia con la sentenza in rassegna che:
a) le disposizioni che disciplinano l’istituto della denunzia di inizio attività in materia edilizia sono espressamente destinate alla semplificazione dell'azione amministrativa, trattandosi, in realtà, di norme che, per evidenti esigenze di speditezza, intervengono sulla struttura rigidamente consequenziale del procedimento amministrativo, risolvendosi in una sostanziale inversione di quest’ultima;
b) nei casi in cui l'esercizio dell'attività privata possa essere intrapresa su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla amministrazione competente, l’effetto abilitante si costituisce esclusivamente quando si riscontri l’effettiva conformità alla normativa edilizia ed urbanistica delle opere intraprese; spetta, dunque, all’amministrazione competente la verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, nonché di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti;
c) le attività di riscontro che debbono compiere le amministrazioni comunali concernono fattispecie che, nel vigente regime, risultano sottoposte ad accertamenti a carattere rigorosamente vincolato o, comunque, caratterizzati da una discrezionalità particolarmente limitata;
d) l'esercizio di tale potere si configura - avuto riguardo alla circostanza che esso interviene successivamente all'inizio dell'attività e con riferimento ad una attività già intrapresa - alla stregua e nei limiti del più generale potere di intervento successivo dell'Amministrazione.
(2) V. in questo senso T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 6 dicembre 2001, n. 5272, in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampna1_2001-12-06.htm
In applicazione del principio nella specie il TAR Lombardia - prima di annullare il silenzio serbato dalla P.A. sulla istanza con la quale si chiedeva la verifica della legittimità dell’attività edilizia intrapresa a seguito di d.i.a. - non si è limitato d ritenere in astratto sussistente l’obbligo di pronunciarsi su tale istanza per la P.A. ma ha anche ritenuto necessario dare atto in concreto che l’attività oggetto di denuncia aveva comportato nella specie una modifica dello stato dei luoghi per la quale era necessaria la concessione edilizia e che non non sussistevano, quindi, le condizioni legittimanti l’esercizio dell’attività previa presentazione della semplice d.i.a.
L’orientamento del TAR Lombardia finisce per mostrare i limiti del diverso orientamento recentemente espresso in materia dall’Adunanza del Consiglio di Stato (dec. 9 gennaio 2002 n. 1, in questa Rivista, n. 1/2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_2002-1.htm , con nota di G. Bacosi), secondo cui l’obbligo di pronunciarsi va dichiarato ex art. 2 L. n. 205/2000 in astratto e non in concreto (più precisamente è stato affermato che «nel caso in cui sia stato proposto un ricorso avverso il silenzio di cui all’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la cognizione del giudice amministrativo adito è limitata all’accertamento della illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione e non si estende all’esame della fondatezza della pretesa sostanziale del privato»).
Quest’ultima opzione esegetica, tuttavia, diviene del tutto impraticabile nel caso in questione, nel quale il G.A., prima di ordinare alla P.A. di pronunciarsi su una istanza tendente a sollecitare i necessari controlli sulla sussistenza dei requisiti prescritti per l’esercizio di attività edilizie tramite d.i.a., deve - quanto meno per ragioni di cautela - verificare preliminarmente se sussistevano in concreto le condizioni per l’esecuzione di opere edili tramite semplice d.i.a.
per l’annullamento
degli effetti della denunzia di inizio attività datata 29.2.2000 a firma della società controinteressata, o comunque per l’accertamento della illegittimità degli stessi e/o della inefficacia della denunzia di inizio attività stessa e dell’illegittimità del comportamento tenuto dal comune di Lumezzane in relazione alla predetta DIA;
del verbale di accertamento in data 15.12.2000 prot. n. 54326;
(omissis)
Rilevato che il ricorso è stato iscritto nel ruolo camerale del 28.3.2002 della Sezione ai sensi dell’art. 21 bis della L. 6.12.1971, n. 1034, così come introdotto dall’art. 2 della L. 21.7.2000, n. 205, in quanto proposto avverso l’assunto silenzio serbato da parte del resistente comune;
Atteso che l’oggetto della presente controversia è costituito dall’asserito silenzio serbato dall’amministrazione nei confronti dei terzi, soggetti controinteressati all’effetto abilitativo dell’attività denunciata formatosi a seguito del mancato intervento repressivo ad opera del comune;
Ritenuto che le disposizioni che disciplinano l’istituto della denunzia di inizio attività in materia edilizia sono espressamente destinate alla semplificazione dell'azione amministrativa, trattandosi, in realtà, di norme che, per evidenti esigenze di speditezza, intervengono sulla struttura rigidamente consequenziale del procedimento amministrativo, risolvendosi in una sostanziale inversione di quest’ultima;
che, nei casi in cui l'esercizio dell'attività privata può essere intrapresa su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla amministrazione competente, l’effetto abilitante si costituisce esclusivamente quando si riscontri l’effettiva conformità alla normativa edilizia ed urbanistica delle opere intraprese;
che spetta, dunque, all’amministrazione competente la verifica d'ufficio dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, nonché di disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti;
che le attività in questione concernono fattispecie che, nel vigente regime, risultano sottoposte ad accertamenti a carattere rigorosamente vincolato o, comunque, caratterizzati da una discrezionalità particolarmente limitata;
che l'esercizio di tale potere si configura, - avuto riguardo alla circostanza che esso interviene successivamente all'inizio dell'attività e con riferimento ad una attività già intrapresa - alla stregua e nei limiti del più generale potere di intervento successivo dell'Amministrazione;
che il riferimento all'attività di riscontro della sussistenza dei requisiti e dei presupposti è, d'altra parte, reso palese dal collegamento di essa con le iniziative successive previste, e cioè con la fase dell'intervento repressivo dell'Amministrazione per l'ipotesi di esito negativo del riscontro stesso;
che tale intervento repressivo è, d'altra parte, eventuale nel senso che è subordinato all'esito negativo degli accertamenti concernenti i requisiti;
che con riferimento alle ipotesi in cui all'inizio dell'attività può procedersi dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti, il termine dilatorio per l'esercizio dell'attività è previsto in relazione alla più intensa rilevanza dell'attività stessa in ordine al pubblico interesse, sicché è concesso all'amministrazione uno spazio temporale per il riscontro dei presupposti e dei requisiti di legge (tenuto conto della complessità degli accertamenti richiesti) e per l'interdizione preventiva dall'attività, se il riscontro è negativo. Ciò non significa che, decorso il termine, si estinguono il potere dell'Amministrazione di procedere, anche in via successiva, alla verifica della esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge;
che il decorso del termine produce, infatti, come conseguenza, la possibilità di dare inizio alla attività denunciata, sicché il regime previsto per queste ipotesi diviene del tutto identico a quello previsto in via generale per le attività che possono essere intraprese a seguito di semplice denuncia, relativamente alle quali l'attività di accertamento dell'amministrazione è, come si è visto, sempre possibile;
che il decorso del termine senza che l'Amministrazione abbia adottato alcuna pronuncia sulla richiesta dell'atto abilitativo comporta, infatti, una « franchigia » dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, ma non una definitiva abdicazione dell'Amministrazione dall'esercizio dei propri poteri di riscontro. In caso contrario, si verrebbe ad attribuire alle attività private che possono essere iniziate soltanto dopo il decorso del termine prefissato (e per le quali è stata dunque prevista una maggiore cautela) un regime di liberalizzazione rafforzato rispetto a quello assicurato alle attività che possono essere intraprese su semplice denuncia;
che l’accoglimento della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere deve incontestabilmente essere filtrata da una verifica in questa sede della conformità a legge della dichiarazione del privato e solo se tale verifica si conclude con la negazione della conformità si potrà affermare l’illegittimità del silenzio della p.a. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 6.12.2001, n. 5272);
che, nel caso di specie, l’attività oggetto di denuncia ha comportato una modifica dello stato dei luoghi per la quale era necessaria la concessione edilizia, non sussistendo, quindi, le condizioni legittimanti l’esercizio dell’attività previa presentazione della semplice D.I.A.;
che, alla luce delle suesposte considerazioni, l’amministrazione aveva, senza dubbio, l’obbligo di esercitare i poteri di controllo in precedenza descritti, adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni;
che, in omaggio al principio della soccombenza, le spese di giudizio sono da porre a carico dell’amministrazione resistente e del controinteressato e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione staccata di Brescia - accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del comune di Lumezzane di provvedere come in motivazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna il comune di Lumezzane ed il controinteressato, in via solidale, a corrispondere nei confronti della ricorrente le spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 2000, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Cos’ deciso alla c.c. del 28 marzo 2002
Depositata il 13 aprile 2002.