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n. 1-2003 - © copyright.

TAR LOMBARDIA - BRESCIA - Ordinanza 14 gennaio 2003 n. 27 - Pres. Conti, Est. Quadri - Polis S.r.l. (Avv. Ballerini) c. Comune di Riva di Solto (Avv. Benedetti) - (respinge).

Edilizia ed urbanistica - Denuncia inizio attività (D.i.a.) - Decadenza - Per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale - Disposta in applicazione analogica a quanto previsto in generale dall’art. 31 L. urbanistica fondamentale - Appare legittima.

Appare legittimo un provvedimento con il quale si dichiara la decadenza di una denuncia di inizio di attività adottato in considerazione del fatto che i lavori di cui alla d.i.a. non sono stati iniziati entro un anno dalla denuncia stessa, atteso che alla d.i.a., in assenza di specifiche previsioni, deve essere applicata la disciplina prevista in generale dall'articolo 31 legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo cui i lavori autorizzati con licenza edilizia vanno iniziati, a pena di decadenza, entro un anno (1).

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(1) Sulla denuncia di inizio di attività v.:

D. FODERINI, L’ambito di operatività della denuncia di inizio attività in edilizia, in www.giustamm.it, n. 11-2002.

N. LAIS, Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività nel nuovo testo unico dell'edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, 380), in Giust. amm., n. 2/2002, p. 421 ss.

S. SCARLATELLI, Autorizzazione edilizia e denuncia di inizio attività in una prospettiva evolutiva, in www.giustamm.it, n. 1-2002.

M. DE PALMA, Denuncia di inizio attività e tutela del terzo (nota a T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, ordinanza 28 maggio 1999 n. 179), in www.giustamm.it, n. 6-1999.


 

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare

del provvedimento del responsabile comunale 22.10.2002 n. 3233, di decadenza denuncia di inizio attività e degli atti connessi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: Comune di Riva di Solto

Udito il relatore Ref. Elena Quadri e, uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato che, nel caso di specie, non risulta previsto specificatamente, a pena di decadenza della D.I.A., un termine di inizio dei lavori, ma solo quello finale di tre anni e ritenuto che all'attività edilizia a seguito di presentazione della D.I.A., in assenza di specifiche previsioni, debba essere applicata la medesima disciplina che regola le edificazioni subordinate alla concessione edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge n. 493 del 1993;

che, ai sensi dell'articolo 31 legge 17 agosto 1942, n. 1150: « ... La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio»;

che, di conseguenza, il provvedimento di decadenza oggetto della presente impugnazione, espressione dei permanenti poteri di vigilanza che, nel pubblico interesse, sono attribuiti all'Amministrazione in ordine all'esecuzione dell'opera autorizzata, sia stato emanato nel rispetto della disciplina edilizia;

Visti gli articoli 19 e 21, ultimo comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'articolo 36 del R.D. 17 agosto 1917, n. 642

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Depositata in segreteria in data 14 gennaio 2003.

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