TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 27 settembre 2002 n. 4126 - Pres. ed Est. Ferrari - Stea (Avv. Ciuffreda) c. Regione Puglia (n.c.) e A.U.S.L. FG/3 (Avv. Cangelli).
1. Giustizia amministrativa - Generalità - Rapporto giuridico processuale - Instaurazione - Coincide con la data del deposito del ricorso.
2. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Notifica del ricorso entro il 15 settembre 2000 - Deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. oltre la data del 15 settembre 2000 - Decadenza sostanziale del ricorrente dal diritto azionato - Ex art. 45, punto 17, parte seconda D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80 - Si verifica.
1. Nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. ed è quindi da tale momento che il giudice amministrativo è investito della controversia ed insorge per lui il potere-dovere di provvedere sulla domanda e di pronunciare sul rito e sul merito del ricorso stesso (1).
2. La decadenza prevista dall’art. 45, punto 17, parte seconda, del D.L.vo 31 marzo 1988, n. 80 (v. ora l'art. 69, comma 7°, ultimo alinea, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per le controversie in materia di pubblico impiego proposte innanzi al giudice amministrativo si verifica se il deposito del ricorso sia stato effettuato oltre la data del 15 settembre 2000, a nulla rilevando che la notificazione del ricorso stesso sia avvenuta entro il suddetto termine (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 1968, n. 11; 3 febbraio 1978, n. 3; 28 luglio 1980 n. 35 e 23 febbraio 1982, n. 2; Sez. IV, 7 giugno 1977, n. 574; Sez. V, 19 ottobre 1983, n. 453 e 6 maggio 1987 n. 270; Sez. VI, 18 febbraio 1989, n. 134 e 16 maggio 1992, n. 394; T.A.R. Sicilia-Palermo, 27 ottobre 1983 n. 886; T.A.R. Lazio, Sez. III, 28 agosto 1997, n. 2082 e 6 agosto 1999 n. 2422; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 2 novembre 2000, n. 4248 e 26 aprile 2001, n. 1285.
(2) Commento di
OTTAVIO CARPARELLI
Con la sentenza in rassegna il T.A.R. della Puglia - Bari appare in sintonia con il pensiero espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 45, punto 17, parte seconda D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 - come novellato dall’art. 69, c. 7°, ultimo alinea, del D. Lgs. n. 165 del 2001 - costituisce non una norma sulla giurisdizione, ma un ostacolo insormontabile all’esercizio dell’azione, disvelandosi, in tal senso, una preclusione assoluta.
Ne consegue che - secondo la pronuncia che si annota - un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto controversie di pubblico impiego anteriori alla data del 30 giugno 1998, e non proposte entro il 15 settembre 2000, deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale dell’istante dal diritto azionato, a seguito di estinzione dello stesso.
Il corredo motivazionale della decisione annotata è in sintonia, in particolare, con la recente decisione della Sez. V del Consiglio di Stato (ordinanza 10 maggio 2002, n.1752, in questa Rivista, n. 6-2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2002-05-10.htm).
Si ritiene utile ricordare, altresì, il recente diverso avviso del T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. II, espresso con sentenza 29 giugno 2002, n.3020, in questa Rivista n. 7/8 2002, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarpugliale2_2002-06-29.htm.
La segnalazione del provvedimento giurisdizionale in esame è apparsa opportuna avendo, il Collegio giudicante adìto, deciso l’interessante e singolare fattispecie di un ricorso giurisdizionale in materia di pubblico impiego, che, pur ritualmente notificato in data 15 settembre 2000, era stato depositato presso la Segreteria del T.A.R. il successivo 16 ottobre 2000.
Si osserva, da ultimo - quale profilo ritenuto di rilievo - che i Giudici amministrativi pugliesi, dopo aver chiarito che nel giudizio amministrativo, diversamente da quello civile, il rapporto processuale si instaura soltanto con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R., per un verso, hanno emesso una pronuncia di sostanziale ed implicita decadenza della ricorrente dal diritto azionato, per l’intervenuta estinzione dello stesso, e, per altro verso, hanno contestualmente dichiarato di non essere forniti di giurisdizione, per essere stato depositato il ricorso, presso la Segreteria del T.A.R., in data 16 ottobre 2000 e, quindi, oltre il termine decadenziale del 15 settembre 2000.
per la declaratoria
di illegittimità (e conseguentemente per l’accertamento ed il riconoscimento del diritto) per violazione di legge del silenzio rifiuto formatosi conseguentemente alla notifica dell’atto di diffida e messa in mora del 5.8.2000, ed in ogni caso del mancato riconoscimento da parte delle convenute Regione Puglia e AUSL FG/3 della qualifica superiore, il conseguente inquadramento e il pagamento delle differenze retributive, ovvero, in subordine, la restituzione dell’indebito oggettivo o il risarcimento del danno o la corresponsione dell’indennizzo ragguagliato alle differenze retributive tra il profilo professionale di appartenenza e quello corrispondente alle mansioni effettivamente espletate.
(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Con atto (n.2968/2000) notificato in data 15 settembre 2000 e depositato il successivo 16 ottobre la signora Giovanna Antida Stea, dipendente dell’A.U.S.L. FG/3, ha chiesto a questo Tribunale che sia riconosciuto il suo diritto all’inquadramento nella qualifica superiore e alle differenze retributive ovvero, in via subordinata, la restituzione dell’indebito oggettivo o il risarcimento del danno.
Deduce a supporto della sua pretesa censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 2033 e 2041 Cod. Civ. e 56 D.L.vo 3 febbraio 1993, n.29.
2. Si è costituita in giudizio l’A.U.S.L. FG/3, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in via gradata, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
3. Rilevato che, ai sensi dell’art.45, punto 17, parte seconda D.L.vo 31 marzo 1988 n.80 le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, anteriore alla data del 20 giugno 1998, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000;
Considerato che nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R., ed è quindi da tale momento che il giudice amministrativo è investito della controversia ed insorge per lui il potere-dovere di provvedere sulla domanda e di pronunciare sul rito e sul merito del ricorso stesso (Cons. Stato, Ap., 25 maggio 1968 n.11; 3 febbraio 1978 n.3; 28 luglio 1980 n.35 e 23 febbraio 1982 n.2; IV Sez., 7 giugno 1977 n.574; V Sez., 19 ottobre 1983 n.453 e 6 maggio 1987 n.270; VI Sez., 18 febbraio 1989 n.134 e 16 maggio 1992 n.394; T.A.R. Palermo 27 ottobre 1983 n.886; T.A.R. Lazio, III Sez., 28 agosto 1997 n.2082 e 6 agosto 1999 n.2422; T.A.R. Bari, I Sez., 2 novembre 2000 n.4248 e 26 aprile 2001 n.1285).
Ritenuto pertanto che la decadenza di cui all’art.45, punto 17, parte seconda cit. D.L.vo n.80 del 1998 si verifica se il deposito del ricorso sia stato effettuato oltre la data del 15 settembre 2000, a nulla rilevando che la notificazione dello stesso sia avvenuta entro il suddetto termine;
Rilevato che nella controversia in esame non sussiste più la giurisdizione esclusiva di questo T.A.R., atteso che il ricorso de quo è stato depositato il 16 ottobre 2000 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ma che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. I – dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto come in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 settembre 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. I, con l’intervento dei signori:
Gennaro |
Ferrari, est. |
Presidente |
Amedeo |
Urbano |
Consigliere |
Leonardo |
Spagnoletti |
Consigliere |
Depositata in segreteria in data 27 settembre 2002.