TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 18 aprile 2003 n. 1764 - Pres. Ferrari, Est. Spagnoletti - Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Didonna & C. (Avv.ti Di Donna e Pedone) c. Sesit Puglia S.p.A. (Avv. Damascelli) - (accoglie).
1. Giurisdizione e competenza – Fermo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Sussiste - Fattispecie relativa a fermo amministrativo veicoli a motore disposto da concessionario per la riscossione.
2. Atto amministrativo - Fermo amministrativo - Natura discrezionale - Motivazione circa le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito ed alle circostanze concrete - Necessità.
3. Atto amministrativo - Fermo amministrativo - Sua comunicazione - Costituisce condizione di efficacia del provvedimento di fermo - Comunicazione pervenuta oltre il termine di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 503 del 1998 - Illegittimità.
1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione di un provvedimento con il quale viene disposto il fermo amministrativo (nella specie il fermo era stato disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R. . 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera q), del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337) (1).
2. Poiché il fermo amministrativo ha natura di provvedimento amministrativo di carattere discrezionale, esso, a pena d’illegittimità, deve essere motivato in modo congruo e specifico; tale motivazione deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito ed alle circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito.
3. La ricezione del provvedimento di fermo amministrativo costituisce una specifica condizione di efficacia del fermo stesso, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero invio della comunicazione; è pertanto illegittimo il provvedimento di fermo la cui comunicazione sia pervenuta al destinatario oltre il termine di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 503 del 1998.
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(1) V. nello stesso senso cfr. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 - Pres. ed Est. Ferrari, in questa Rivista n. 3-2003 ed ivi ulteriori riferimenti.
V. tuttavia n senso opposto T.A.R. Piemonte, 5 ottobre 2002, n. 1577 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 gennaio 2003 n. 886, entrambe pubblicate in questa Rivista n. 3-2003.
Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa per le controversie relative al fermo amministrativo disposto da amministrazioni statali e della giurisdizione dell’A.G.O. per il fermo disposto da amministrazioni non statali v. da ult. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 4 novembre 2002 n. 15382, in questa Rivista n. 11-2002.
Ha osservato il T.A.R. Puglia con la sentenza in rassegna che la giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di fermo amministrativo sussiste, sotto il profilo che:
- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche "graduarla" nel suo oggetto;
Deve pertanto negarsi la giurisdizione dell’A.G.O., mentre deve riconoscersi quella del G.A. per le controversie in materia di fermoi ammministrativo, quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le attività…di ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…"; sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’emanazione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un "rapporto individuale di utenza".
(omissis)
per l’annullamento
del provvedimento di fermo amministrativo dell’autoveicolo Fiat Palio Weekend tg. BN093AK, di proprietà della azienda ricorrente, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 3 marzo 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, comunicato con racc.ta n. 60256992737-9 del 7 marzo 2003, ricevuta dall’azienda ricorrente il 12 marzo 2003; di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi ancorché non conosciuti;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società SESIT PUGLIA S.p.a. ;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2003, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. per l’azienda ricorrente e l’avv. per la società SESIT PUGLIA S.p.A.
Considerato che il ricorso può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente fondato per le ragioni di seguito esposte;
Ritenuto in fatto:
- che col ricorso in epigrafe,
notificato il 28 marzo
- che l’azienda ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 86 comma 4 d.P.R. n. 602 del 1973. Carenza di potere. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, malgoverno e sviamento. Illegittimità costituzionale dell’art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal d.lgs. n. 193 del 2001 in riferimento agli artt. 24 e 76 Cost.
Il provvedimento di fermo è illegittimo perché emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dal d.lgs. n. 193 del 2001, risultando inapplicabile il d.p.r. (recte: d.m.) n. 503 del 1998 emanato in relazione all’abrogata disposizione dell’art. 91 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e dovendosi alternativamente opinare l’illegittimità costituzionale della disposizione sotto il profilo del contrasto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 76 Cost. quanto all’eccesso di potere normativo rispetto all’art. 1 della legge di delegazione 28 settembre 1998, n. 337;
2) Violazione dell’art. 7 della
legge n. 212 del
In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo è privo di qualsivoglia motivazione, nonché dell’indicazione del termine e autorità entro e dinanzi alla quale ricorrere.
3) Violazione dell’art. 62 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 514 c.p.c.
Poiché trattasi di autovettura
aziendale, mezzo per lo svolgimento dell’attività lavorativa, essa non è
soggetta alla disciplina del combinato disposto degli artt. 2759 cod. civ., 514
c.p.c.
4) Violazione dell’art. 3 comma 4 d.m. n. 503 del 1998
Il provvedimento di fermo è stato comunicato oltre il termine di cinque giorni dalla sua adozione, in quanto comunicato soltanto il 12 marzo 2003;
- che in giudizio si è costituita la società intimata, che ha dedotto a sua volta:
-- il difetto di giurisdizione del G.A., in relazione alla lamentata carenza di potere del concessionario, come dedotta col primo motivo, in favore del giudice tributario;
-- l’infondatezza del ricorso, in relazione all’affermata perdurante applicabilità del d.m. n. 503 del 1998, alla manifesta irrilevanza e infondatezza della questione di legittimità costituzionale, alla pretesa sussistenza di vincolo in capo al concessionario a disporre il fermo sotto pena del discarico della quota dei tributi non riscossi, e quindi alla sufficienza della sola emanazione dell’atto ai fini della sua motivazione, alla contestata natura di atto di esecuzione e quindi all’infondatezza delle censure dedotte col terzo motivo;
Considerato in diritto:
- che, secondo quanto già affermato dalla
giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR
PUGLIA-BARI, SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n.
-- il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica nel la temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
-- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche “graduarla” nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere, come non dubita nemmeno il difensore della SESIT PUGLIA S.p.A., che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi quella del G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti “…le attività…di ogni genere…rese nell’espletamento di pubblici servizi…”; sotto quest’ultimo profilo non può sfuggire che l’emanazione del fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un “rapporto individuale di utenza”;
- che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la devoluzione dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art. 12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché essa riguarda le controversie “aventi ad oggetto i tributi”, e quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell’accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all’esistenza dell’obbligazione tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare;
- che, prescindendo dalla
questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante efficacia ed
applicabilità del il regolamento ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998,
n. 503, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui ali motivi sub
- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico, non potendo la motivazione coincidere con l’emanazione dell’atto secondo la invero assai “singolare” prospettazione del difensore della SESIT PUGLIA S.p.A..; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare in rapporto all’entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto;
- che del pari deve ritenersi sussistente la violazione del termine di cui all’art. 4 comma 1 del regolamento di cui al d.m. n. 503 del 1998, dovendosi opinare, salvo a svuotare la disposizione di ogni significato in relazione all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, che la comunicazione del fermo intanto possa dispiegare effetti in quanto sia portata nell’effettiva sfera di conoscenza del destinatario, ed integri una specifica condizione di efficacia del fermo stesso, e non essendo dunque sufficiente, a tal fine il mero invio della comunicazione;
- che in conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico;
Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 441 del 2003:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo dell’autoveicolo Fiat Palio Weekend tg. BN093AK, di proprietà della azienda ricorrente, disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 3 marzo 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;
2) condanna la società SESIT
PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore, alla
rifusione in favore della l’Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Di donna &
C. società semplice, con sede in Rutigliano, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore Nicola Enrico Di Donna, delle spese ed onorari del
giudizio liquidati in complessivi
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2003 , con l’intervento dei magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Amedeo URBANO Componente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Depositata in segreteria in data 18 aprile 2003.