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n. 6-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 12 giugno 2003 n. 2399 - Pres. ed Est. Ferrari - Giannatempo (Avv.ti De Metrio e Pellegrini) c. I.N.P.D.A.P. e Regione Puglia (n.c.) - (dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto).

1. Giustizia amministrativa - Generalità - Rapporto giuridico processuale - Momento dell’instaurazione - Coincide con il deposito del ricorso.

2. Pubblico impiego - Controversie - Fine del regime transitorio - Disciplina prevista dall’art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998 - Decadenza dell’azione per le controversie proposte innanzi al G.A. dopo il 15 settembre 2000 - Nel caso in cui il ricorso sia stato depositato dopo quest’ultima data - Opera - Circostanza che la notifica del ricorso sia avvenuta prima della suddetta data - Irrilevanza.

3. Pubblico impiego - Controversie - Fine del regime transitorio - Disciplina prevista dall’art. 45, comma 17, del D.L.vo n. 80/1998 - Decadenza dell’azione per le controversie proposte innanzi al G.A. dopo il 15 settembre 2000 - Conseguenze - Improponibilità dell’azione innanzi al G.A. dopo quest’ultima data - Proponibilità dopo la data stessa innanzi all’A.G.O.

1. Nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto giuridico-processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R. ed è quindi da tale momento che il giudice amministrativo è investito della controversia ed insorge per lui il potere-dovere di provvedere sulla domanda e di pronunciare sul rito e sul merito del ricorso stesso (1).

2. La decadenza di cui all’art. 45, punto 17, parte seconda del D.L.vo 31 marzo 1988 n. 80 (secondo il quale le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, anteriore alla data del 30 giugno 1998, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000) si verifica se il deposito del ricorso sia stato effettuato oltre la data del 15 settembre 2000, a nulla rilevando che la notificazione del ricorso stesso sia avvenuta entro il suddetto termine (2).

3. La decadenza di cui all’art. 45, punto 17, parte seconda del D.L.vo 31 marzo 1988 n. 80, comporta solo che dopo il 15 settembre 2000 non sia più possibile per un pubblico dipendente proporre l’azione innanzi al giudice amministrativo; tale azione, anche se relativa al periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998, tuttavia, resta proponibile innanzi a quello ordinario nell’ambito del termine prescrizionale, risultando priva sia di supporto testuale che di giustificazione logica e giuridica la tesi che dal mero trasferimento di competenza da uno ad altro giudice fa discendere, con finalità sanzionatorie, la sostituzione del regime prescrizionale con quello decadenziale sostanziale (3).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 25 maggio 1968 n. 11; 3 febbraio 1978 n. 3; 28 luglio 1980 n. 35 e 23 febbraio 1982 n. 2; Sez. IV, 7 giugno 1977 n.574; Sez. V, 19 ottobre 1983 n. 453 e 6 maggio 1987 n. 270; Sez.VI, 18 febbraio 1989 n. 134 e 16 maggio 1992 n.394; T.A.R. Lazio, Sez. III, 28 agosto 1997 n. 2082 e 6 agosto 1999 n. 2422; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 2 novembre 2000 n. 4248 e 21 dicembre 2000 n. 4946.

(2) Ha osservato in particolare il T.A.R. Puglia che non poteva indurre a diversa conclusione la sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003 n. 1804, in questa Rivista n. 4-2003, atteso che la fattispecie esaminata con quest’ultima sentenza riguardava l’opposizione a decreto ingiuntivo ed è "in relazione alla particolare natura del termine previsto per la proposizione del ricorso a decreto ingiuntivo" che si è ritenuto – fermo restando che "la compiuta instaurazione del rapporto processuale amministrativo...si ha solo con il deposito del ricorso notificato nella Segreteria del giudice amministrativo" – che "soltanto la notificazione del ricorso debba aver luogo nel termine di quaranta giorni" (fissato dagli artt. 641 e 647 cod. proc. civ.), "mentre il successivo deposito va effettuato nell’osservanza degli ordinari termini processuali".

(3) Sul regime transitorio previsto per le controversie in materia di pubblico impiego dall’art. 45, punto 17, parte seconda del D.L.vo 31 marzo 1988 n. 80, v. da ult. Corte Cost., ordinanza 24 aprile 2003 n. 144, in questa Rivista n. 4-2003, che ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata dal T.A.R. della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, atteso che "il remittente .... nel sollevare l’anzidetta questione di legittimità costituzionale, ha omesso di prendere in esame l’effetto dell’intervenuta abrogazione della disposizione censurata e della contestuale riformulazione della stessa ad opera dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e non ha quindi svolto alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della disposizione abrogata ai fini della definizione del giudizio principale".

V. anche in argomento di recente in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 5 aprile 2003 n. 1804, secondo cui, in particolare, il termine del 15 settembre 2000, previsto dall’art. 45, comma 17, del d.l.vo 31 marzo 1998, n. 80 (confermato, con analoga formulazione, dall’articolo 69, comma 7 del d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro con una Pubblica amministrazione anteriori al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sempreché siano state proposte entro il 15 settembre 2000), non ha natura di termine processuale, diretto a determinare l’ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente. Infatti tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, si estingue non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo né dinanzi al giudice civile.

TRIBUNALE DI COSENZA, SEZ. II CIVILE - Sentenza 21 novembre 2001 n. 1769, secondo cui, in particolare, la giurisdizione del G.A. permane anche se trattasi di controversie proposte dopo il 15.9.2000, non potendosi viceversa ritenere che l’espressione usata dall’art. 69 del T.U. 165/2001 (secondo cui le controversie in questione "… restano attribuite alla giurisdizione del GA solo qualora sia state proposte a pena di decadenza entro il 15.9.2000") sia da interpretare nel senso che le controversie dei pubblici dipendenti restano attribuite al G.A. se proposte entro il 15.9.2000, mentre qualora il diritto non sia prescritto e non sia già proposta domanda davanti al G.A., l’interessato potrà proporre domanda innanzi al G.O.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - Ordinanza 21 novembre 2002 n. 22, che ha sollevato q.l.c. della disciplina prevista dall'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (secondo cui "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"), il quale - eccedendo dai limiti della delega conferita - ha modificato parzialmente il precedente art. 45, comma 17, decreto legislativo n. 80/1998 ed ha reintrodotto la possibilità di far valere i diritti da cui il dipendente delle pubbliche amministrazioni era decaduto per inosservanza del termine del 15 settembre 2000, con azione innanzi al giudice ordinario.

 

 

(omissis)

per l’accertamento

e la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo della base di computo dell’indennità di anzianità e agli interessi legali e la rivalutazione monetaria sull’indennità rivalutata di buonuscita, nonchè

per la condanna

dell’I.N.P.D.A.P. e della Regione Puglia al pagamento delle somme a lui dovute a detto titolo.

(omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con atto (n. 2903/2000) notificato in data 15 settembre 2000 e depositato il successivo 14 ottobre il sig. Giovanni Giannatempo, già dipendente dell’ERSAP e collocato a riposo con decorrenza 1° settembre 1993, ha chiesto a questo Tribunale che sia riconosciuto il proprio diritto al ricalcolo dell’indennità di anzianità e agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sull’indennità di buonuscita rivalutata.

Deduce a supporto della propria pretesa censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 L. n.482 del 1988 e 7 L. 20 marzo 1980 n.75.

2. Rilevato che, ai sensi dell’art.45, punto 17, parte seconda D.L.vo 31 marzo 1988 n.80 le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, anteriore alla data del 20 giugno 1998, restano riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove i relativi ricorsi siano stati proposti, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 settembre 2000;

3. Considerato che nel processo amministrativo, a differenza del processo civile, il rapporto processuale si costituisce con il deposito del ricorso presso la Segreteria del T.A.R., ed è quindi da tale momento che il giudice amministrativo è investito della controversia ed insorge per lui il potere-dovere di provvedere sulla domanda e di pronunciare sul rito e sul merito del ricorso stesso (Cons. Stato, Ap., 25 maggio 1968 n.11; 3 febbraio 1978 n.3; 28 luglio 1980 n.35 e 23 febbraio 1982 n.2; IV Sez., 7 giugno 1977 n.574; V Sez., 19 ottobre 1983 n.453 e 6 maggio 1987 n.270; VI Sez., 18 febbraio 1989 n.134 e 16 maggio 1992 n.394; T.A.R. Palermo 27 ottobre 1983 n.886; T.A.R. Lazio, III Sez., 28 agosto 1997 n.2082 e 6 agosto 1999 n.2422; T.A.R. Bari, I Sez., 2 novembre 2000 n.4248 e 21 dicembre 2000 n.4946);

4. Ritenuto pertanto che la decadenza di cui all’art.45, punto 17, parte seconda cit. D.L.vo n.80 del 1998 si verifica se il deposito del ricorso sia stato effettuato oltre la data del 15 settembre 2000, a nulla rilevando che la notificazione dello stesso sia avvenuta entro il suddetto termine;

5. Rilevato che nella controversia in esame non sussiste più la giurisdizione esclusiva di questo T.A.R., atteso che il ricorso de quo è stato depositato il 14 ottobre 2000 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

6. Ritenuto che non è in grado di condurre a diversa conclusione il richiamo effettuato dal difensore del ricorrente, nel corso della discussione orale, alla decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n.1804 del 2003, atteso che nel caso di specie si discuteva dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed è "in relazione alla particolare natura del termine previsto per la proposizione del ricorso a decreto ingiuntivo" che si è ritenuto – fermo restando che "la compiuta instaurazione del rapporto processuale amministrativo...si ha solo con il deposito del ricorso notificato nella Segreteria del giudice amministrativo" – che "soltanto la notificazione del ricorso debba aver luogo nel termine di quaranta giorni" (fissato dagli artt. 641 e 647 cod. proc. civ.), "mentre il successivo deposito va effettuato nell’osservanza degli ordinari termini processuali";

7. In ogni caso il richiamo alla suddetta decisione, così come a quelle della Corte di Cassazione nn. 8700 del 17 giugno 2002 e 9690 del 4 luglio 2002, non è neppure utile al ricorrente per una compiuta difesa delle proprie ragioni, atteso che dall’avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000 le suddette decisioni fanno derivare la decadenza sostanziale dall’azione (id est innanzi sia al giudice amministrativo che a quello ordinario), che è conclusione molto più severa di quella alla quale è costantemente pervenuto questo Tribunale e che cognita causa viene confermata anche nel presente giudizio, giacchè dalla suddetta evenienza essa fa discendere solo la decadenza dall’azione innanzi al giudice amministrativo, che resta invece proponibile innanzi a quello ordinario nell’ambito del termine prescrizionale, risultando priva sia di supporto testuale che di giustificazione logica e giuridica la tesi che dal mero trasferimento di competenza da uno ad altro giudice fa discendere, con finalità sanzionatorie, la sostituzione del regime prescrizionale con quello decadenziale sostanziale.

8. Nulla per le spese non avendo le Amministrazioni intimate provveduto a costituirsi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. I – dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto come in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. I, con l’intervento dei signori:

Gennaro Ferrari, est. Presidente

Amedeo Urbano Consigliere

Vito Mangialardi Consigliere

Depositata in segreteria in data 12 giugno 2003.

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