TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Ordinanza 1 giugno 2002 n. 499 – Pres. Cavallari, Est. Viola – Casa di cura Villa Bianca ed altri (Avv. Pellegrino) c. Azienda U.S.L. LE/1 (Avv. De Pascalis), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv.ra Stato) e Regione Puglia (Avv. Portaluri).
Sanità pubblica - Prestazioni sanitarie - Esclusione di alcune prestazioni non inserite nei livelli essenziali di assistenza fissati dal DPCM 29 novembre 2001 - In mancanza di appositi protocolli elaborati in sede regionale - Illegittimità.
Va sospesa una nota con la quale una AUSL ha stabilito che, a partire dal 23.2.2002, non sono più erogabili a carico del SSN dalle strutture ricorrenti né a tal fine prescrivibili dai medici di base, le prestazioni non inserite nei livelli essenziali di assistenza fissati dal DPCM 29 novembre 2001 (nella specie si trattava delle prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia).
Appare invero irrazionale e fonte di disparità di trattamento la mancata inclusione delle dette prestazioni nel novero delle prestazioni temporaneamente assicurate fino all’elaborazione di nuovi protocolli che individuino nuove indicazioni cliniche specifiche, in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale della Puglia n. 310 del 2002 per le prestazioni di cui all’All. 2B del DPCM 29 novembre 2001.
Le modifiche dell’art. 121 Cost., disposte dalla L. cost. n. 3 del 2001 hanno fatto cadere il limite applicabile in precedenza al Consiglio regionale, al quale era riservata solo una potestà regolamentare in materia sanitaria (1).
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(1) V. in argomento in questa rivista da ult. CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE – Parere 11 aprile 2002 n. 1/2002, secondo cui, in particolare, nel nuovo sistema di legislazione concorrente introdotto dalla L. cost. n. 3/2001, in materia di sanità spetta allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali).
Sulla legge cost. n. 3/2001 v. l'apposita pagina di approfondimento.
Per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- della nota 22.2.2002 n. 430/P con cui il D.G. e il D.S. dell’AUSL LE/1 ha determinato che a partire dal 23.2.2002 non sono più erogabili a carico del SSN dalle strutture ricorrenti né a tal fine prescrivibili dai medici di base, le prestazioni non inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza fissati dal DPCM 29.11.2001;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto e in particolare del DPCM 29.11.2001 e ove occorra del presupposto accordo Stato-Regioni;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di
AZIENDA U.S.L. LE/1
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
REGIONE PUGLIA-BARI
Udito nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2002 il relatore Primo Ref. LUIGI VIOLA e uditi altresì per le parti gli Avv. Gianluigi Pellegrino, De Pascalis, l’avv. dello Stato Trentini ed il Prof. Avv. Portaluri;
Considerato:
- che il D.P.C.M. 29.11.2001 costituisce espressione del disposto dell’art. 117, 2° comma lett. m) della Costituzione, dell’art. 1, 3° comma del D.Lgs. 502/92, nonché dell’art. 6 del D.L. 347/2001, convertito con modificazioni nella L. n. 405/2001 (previsione che trova giustificazione proprio nella previsione costituzionale richiamata);
- la deliberazione G.R. n. 310 del 2002 costituisce solo un adeguamento alla nuova strutturazione dei livelli essenziali di assistenza portata dal D.P.C.M. 29.11.2001;
- che la previsione dell’art. 27 dello Statuto regionale approvato con legge n. 349 del 1971 si inseriva in un sistema costituzionale che riservava al Consiglio regionale la potestà regolamentare;
- che, oggi, tale strutturazione è venuta meno per effetto delle modifiche dell’art. 121 Cost., disposte dalla legge cost. n. 3 del 2001; modifiche costituzionali che hanno fatto cadere la detta riserva al Consiglio comunale (rectius: regionale) della potestà regolamentare;
- che, in mancanza di altre previsioni, devono trovare applicazione le previsioni dell’art. 121, 3° comma Cost. (che individua nella Giunta regionale l’organo esecutivo) e 41 Statuto Reg. Puglia (che attribuisce alla Giunta le attribuzioni non riservate ad altro organo);
- che la ricomprensione delle 4 prestazioni (laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia) previste dall’Allegato 2A lett. f) ult. parte al D.P.C.M. 29.1.2001 nelle prestazione di cui all’Allegato 2B doveva costituire oggetto di espressa determinazione regionale, nel caso di specie, non desumibile dalla delibera G.R. 8.4.2002 n. 310;
- che l’implicita determinazione della Giunta di non assicurare anche le 4 prestazioni (laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia) previste dall’Allegato 2A lett. f) ult. parte del D.P.C.M. 29.1.2002 non è stata preceduta da adeguata istruttoria in ordine all’efficacia terapeutica, al costo ed all’opportunità di assicurare anche le dette prestazioni;
- che appare irrazionale a fonte di disparità di trattamento la mancata inclusione delle dette prestazioni nel novero delle prestazioni temporaneamente assicurate fino all’elaborazione di nuovi protocolli che individuino nuove indicazioni cliniche specifiche, in modo difforme rispetto a quanto stabilito dalla delibera G.R. n. 310 del 2002 per le prestazioni di cui all’All. 2B del DPCM 29 novembre 2001;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal comma terzo del citato art. 21;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente alle 4 prestazioni (laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia e mesoterapia) previste dall’Allegato 2A lett. f) ult. parte al D.P.C.M. 29.1.2001 e fino alla Camera di Consiglio, avanti al T.A.R. del Lazio, fissata per la definitiva delibazione dell’istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Depositata il 1° giugno 2002.