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Giurisprudenza
n. 9-2000 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 3 ottobre 2000 n. 1778Pres. Giallombardo, Est. Veneziano – Santoro (Avv. Tinaglia) c. Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo (Avv. Montalbano) e Riccobono (Avv.ti Nocito e  Montelione).

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Procedura di conferimento di incarichi di dirigente medico – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario una controversia relativa ad una procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, dato che tale controversia risulta rientrare nella tipologia di controversie attribuite all’A.G.O. dal comma 1 dell’art. 68 D.L.vo n. 29/1993, come novellato dal D.L.vo n. 80/1998 (conferimento e revoca di incarichi dirigenziali) e non invece nelle eccezioni previste dal comma 4 dello stesso articolo (controversie in materia di procedure concorsuali) (1).

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(1) Come si dà atto nella motivazione della sentenza in rassegna, la prevalente giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi si è sin qui orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario in materia (TAR Campania, Napoli, sez. V, 12.10.1999 n. 2642; TAR Liguria, sez. II, 30.11.1999 n. 680; TAR Molise 25.11.1999 n. 496; TAR Lombardia, sez. di Brescia, ord. 25.02.2000 n. 115) proprio in considerazione della difficoltà di attribuire natura concorsuale alla procedura valutativa che precede la determinazione del Direttore Generale (TAR Liguria, sez. II, 20.03.1998 n. 111).

Solo il TAR Friuli Venezia Giulia ha sul punto adottato tre diverse soluzioni ritenendo, in un primo tempo, la propria giurisdizione (n. 601 del 10.05.1999) sotto il profilo della qualificazione quale interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva dell’aspirante all’incarico, declinandola, in un secondo tempo, a seguito della valorizzazione della previsione del co. 1 dell’art. 68 del D.Leg.vo n. 29/1993 (18.12.1999 n. 1282) e riaffermandola, più recentemente, sulla base dell’assimilazione della procedura selettiva alla nozione di procedura concorsuale ex co. 3 del citato art. 68 (31.07.2000 n. 578).

V. anche in questa rivista T.A.R. ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 febbraio 2000 n.132 che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico. V. in senso analogo TRIBUNALE DI NOVARA - Ordinanza 28 gennaio 2000*, che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi. V. invece TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999* e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999  (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia; v. tuttavia la sentenza dello stesso TAR FRIULI 6 dicembre 1999 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa,  TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 17 gennaio 2000 n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l’attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio e da ult. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 31 luglio 2000 n. 578* che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure di conferimento incarichi AUSL.

 

 

N. 1778/00 Reg.Sent.       

N.  198    Reg. Gen.

ANNO   1999

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima , ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 198/1999 proposto dal dr. SANTORO Francesco, elettivamente dom.to in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dell'avv.to Francesco Tinaglia, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso;

contro

l’ Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo, in persona del Direttore Generale pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via G. D’Annunzio n. 29, presso lo studio dell'avv.to Ignazio Montalbano, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;

e nei confronti

del dr. Riccobono Pietro, elett.te dom.to in Palermo, Via A. Casella n. 60, presso lo studio dell'avv.to A. Nocito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to N. Montelione per mandato in calce alla memoria di costituzione;

per l'annullamento

del conferimento in favore del controinteressato dell’incarico di Dirigente medico di II livello di Neurologia, adottato in data 29.12.1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'avv.to I. Montalbano per l’Az. Ospedaliera intimata e degli avv.ti A. Nocito e N. Montelione per il controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Designato relatore alla pubblica udienza del 7.07.2000 il Consigliere Avv.to Salvatore Veneziano;

Uditi gli avv.ti G. Depilano, in sostituzione dell’avv.to F. Tinaglia,  per il ricorrente, l’avv.to I. Montalbano per l’amm.ne intimata e gli avv.ti A. Nocito e N. Montelione per il controinteressato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato i dì 11./14.01.1999, e depositato il successivo 23.01., il ricorrente espone di avere partecipato alla procedura per il conferimento dell’incarico di Dirigente medico di II livello di Neurologia presso l’Az. Osp. “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo ed impugna il provvedimento di conferimento dell’incarico quinquennale al controinteressato; lamenta che – secondo le previsioni del bando - l’incarico non avrebbe potuto essergli attribuito giacchè questi avrebbe compiuto il 65mo anno di età prima della scadenza dell’incarico quinquennale.

Si sono costituiti in giudizio sia l’Azienda – deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza del gravame – nonché il controinteressato.

Con ordinanza n. 318 del 9.02.1999 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta, ma con ordinanza n. 571/99 il C.G.A. ha successivamente accolto detta istanza.

Con memorie depositate nei termini le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 7.07.2000 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che debba essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dall’amm.ne intimata; essa è fondata.

Osserva il Collegio che il testo vigente dell’art. 68, co. 1 e 4, del D.Leg.vo n. 29/1993, come novellato dal D.Leg.vo n. 80/1998, prevede che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali …” mentre “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni …”; ritiene, quindi, che assuma rilevanza ai fini della delibazione della eccezione di difetto di giurisdizione la circostanza che la presente controversia sia ricompressa tra quelle attinenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali o, piuttosto, tra quelle attinenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il Collegio ritiene che la soluzione più corretta sia la prima giacchè:

a)       l’incarico per il quale è causa rientra nella nozione di “Dirigenza sanitaria”, di cui all’art. 15 del D.Leg.vo n. 502 del 30.12.1992, nel testo vigente all’epoca del conferimento dell’incarico in contestazione, alla quale è espressamente applicabile (co.2 dell’art. 15 citato) la disciplina generale di cui al D.Leg.vo n. 29/1993;

b)       il conferimento dell’incarico (temporaneo) viene disposto dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti, in esito ad una procedura selettiva che, pur mutuando lo schema delle ordinarie procedure concorsuali, non comporta la formulazione di una vera e propria graduatoria vincolante ma si conclude con la predisposizione degli elementi in base ai quali il Direttore Generale assumerà la propria determinazione.

Ad avviso del Collegio, quindi, la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario perché pienamente rientrante nella tipologia di controversie ad esso attribuite dal co. 1 dell’art. 68 citato (conferimento e revoca di incarichi dirigenziali) e, invece, non rientrante tra le eccezioni previste dal co. 4 dello stesso articolo (controversie in materia di procedure concorsuali).

Per altro la giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi che si è sin qui pronunziata in materia appare prevalentemente orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione del giudice ordinario in materia (TAR Campania, Napoli, sez. V, 12.10.1999 n. 2642; TAR Liguria, sez. II, 30.11.1999 n. 680; TAR Molise 25.11.1999 n. 496; TAR Lombardia, sez. di Brescia, ord. 25.02.2000 n. 115) proprio in considerazione della difficoltà di attribuire natura concorsuale alla procedura valutativa che precede la determinazione del Direttore Generale (TAR Liguria, sez. II, 20.03.1998 n. 111).

Solo il TAR Friuli Venezia Giulia ha sul punto adottato tre diverse soluzioni ritenendo, in un primo tempo, la propria giurisdizione (n. 601 del 10.05.1999) sotto il profilo della qualificazione quale interesse legittimo della posizione giuridica soggettiva dell’aspirante all’incarico, declinandola, in un secondo tempo, a seguito della valorizzazione della previsione del co. 1 dell’art. 68 del D.Leg.vo n. 29/1993 (18.12.1999 n. 1282) e riaffermandola, più recentemente, sulla base dell’assimilazione della procedura selettiva alla nozione di procedura concorsuale ex co. 3 del citato art. 68 (31.07.2000 n. 578).

A fronte di siffatto, ancora non consolidato, panorama giurisprudenziale, ed in esito allo svolgimento delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene allo stato di dovere declinare la propria giurisdizione in ordine alla controversia all’esame.

Anche sotto il profilo temporale, per altro, deve affermarsi l’applicabilità del citato art. 68, co. 1, del D.Leg.vo n. 29/1993, giacchè il provvedimento impugnato è stato adottato, e spiega i suoi effetti, in epoca successiva (dicembre 1998) alla data dell’ 1 luglio 1998 fissata dall’art. 45, co. 17, del D.leg.vo n. 80/1998 per il passaggio di giurisdizione al giudice ordinario.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sussistono  giusti motivi   per disporre  tra le parti  la  compensazione  delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile  il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7.07.2000 , con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

Giorgio Giallombardo - Presidente

Salvatore Veneziano  -  Consigliere Estensore

Cosimo Di Paola - Consigliere

Depositata in Segreteria il  3.10.00

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