TAR
SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 3 ottobre 2000 n. 1778 – Pres.
Giallombardo, Est. Veneziano – Santoro (Avv. Tinaglia) c. Azienda
Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo (Avv. Montalbano) e
Riccobono (Avv.ti Nocito e Montelione).
Giurisdizione
e competenza – Pubblico impiego – Procedura di conferimento di incarichi di
dirigente medico – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste.
Appartiene
alla giurisdizione del giudice ordinario una controversia relativa ad una
procedura per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, dato che tale
controversia risulta rientrare nella tipologia di controversie attribuite all’A.G.O.
dal comma 1 dell’art. 68 D.L.vo n. 29/1993, come novellato dal D.L.vo n.
80/1998 (conferimento e revoca di incarichi dirigenziali) e non invece nelle
eccezioni previste dal comma 4 dello stesso articolo (controversie in materia di
procedure concorsuali) (1).
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(1) Come si dà
atto nella motivazione della sentenza in rassegna, la prevalente giurisprudenza
dei Tribunali Amministrativi si è sin qui orientata nel senso di riconoscere la
giurisdizione del giudice ordinario in materia (TAR Campania, Napoli, sez. V,
12.10.1999 n. 2642; TAR Liguria, sez. II, 30.11.1999
n. 680; TAR Molise 25.11.1999 n. 496; TAR Lombardia, sez. di Brescia, ord.
25.02.2000 n. 115) proprio in considerazione della difficoltà di attribuire
natura concorsuale alla procedura valutativa che precede la determinazione del
Direttore Generale (TAR Liguria, sez. II, 20.03.1998 n. 111).
Solo il TAR
Friuli Venezia Giulia ha sul punto adottato tre diverse soluzioni ritenendo, in
un primo tempo, la propria giurisdizione (n. 601 del 10.05.1999) sotto il
profilo della qualificazione quale interesse legittimo della posizione giuridica
soggettiva dell’aspirante all’incarico, declinandola, in un secondo tempo, a
seguito della valorizzazione della previsione del co. 1 dell’art. 68 del
D.Leg.vo n. 29/1993 (18.12.1999
n. 1282) e riaffermandola, più recentemente, sulla base
dell’assimilazione della procedura selettiva alla nozione di procedura
concorsuale ex co. 3 del citato art. 68 (31.07.2000 n. 578).
V. anche in questa rivista T.A.R. ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 febbraio 2000 n.132 che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico. V. in senso analogo TRIBUNALE DI NOVARA - Ordinanza 28 gennaio 2000*, che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi. V. invece TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999* e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999 (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia; v. tuttavia la sentenza dello stesso TAR FRIULI 6 dicembre 1999 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa, TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 17 gennaio 2000 n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l’attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio e da ult. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 31 luglio 2000 n. 578* che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure di conferimento incarichi AUSL.
N.
1778/00 Reg.Sent.
N.
198
Reg. Gen.
ANNO
1999
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima
, ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. 198/1999 proposto dal dr. SANTORO Francesco, elettivamente dom.to
in Palermo, via Santuario di Cruillas n. 8, presso lo studio dell'avv.to
Francesco Tinaglia, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del
ricorso;
contro
l’
Azienda Ospedaliera “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo, in persona del
Direttore Generale pro-tempore, elett.te dom.to in Palermo, Via G. D’Annunzio
n. 29, presso lo studio dell'avv.to Ignazio Montalbano, che lo rappresenta e
difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
e
nei confronti
del
dr. Riccobono Pietro, elett.te dom.to in Palermo, Via A. Casella n. 60, presso
lo studio dell'avv.to A. Nocito, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv.to
N. Montelione per mandato in calce alla memoria di costituzione;
per
l'annullamento
del
conferimento in favore del controinteressato dell’incarico di Dirigente medico
di II livello di Neurologia, adottato in data 29.12.1998.
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio dell'avv.to I. Montalbano per l’Az.
Ospedaliera intimata e degli avv.ti A. Nocito e N. Montelione per il
controinteressato;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Designato
relatore alla pubblica udienza del 7.07.2000 il Consigliere Avv.to Salvatore
Veneziano;
Uditi
gli avv.ti G. Depilano, in sostituzione dell’avv.to F. Tinaglia,
per il ricorrente, l’avv.to I. Montalbano per l’amm.ne
intimata e gli avv.ti A. Nocito e N. Montelione per il controinteressato;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato i dì 11./14.01.1999, e depositato il successivo 23.01., il
ricorrente espone di avere partecipato alla procedura per il conferimento
dell’incarico di Dirigente medico di II livello di Neurologia presso l’Az.
Osp. “Villa Sofia – C.T.O.” di Palermo ed impugna il provvedimento di
conferimento dell’incarico quinquennale al controinteressato; lamenta che –
secondo le previsioni del bando - l’incarico non avrebbe potuto essergli
attribuito giacchè questi avrebbe compiuto il 65mo anno di età prima della
scadenza dell’incarico quinquennale.
Si sono
costituiti in giudizio sia l’Azienda – deducendo il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo e l’infondatezza del gravame – nonché il
controinteressato.
Con
ordinanza n. 318 del 9.02.1999 l’istanza di sospensione del provvedimento
impugnato è stata respinta, ma con ordinanza n. 571/99 il C.G.A. ha
successivamente accolto detta istanza.
Con
memorie depositate nei termini le parti hanno insistito nelle rispettive
conclusioni.
Alla
pubblica udienza del 7.07.2000 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il
ricorso in decisione.
DIRITTO
Ritiene
il Collegio che debba essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto
di giurisdizione dedotta dall’amm.ne intimata; essa è fondata.
Osserva
il Collegio che il testo vigente dell’art. 68, co. 1 e 4, del D.Leg.vo n.
29/1993, come novellato dal D.Leg.vo n. 80/1998, prevede che “sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali …”
mentre “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni …”; ritiene, quindi, che assuma
rilevanza ai fini della delibazione della eccezione di difetto di giurisdizione
la circostanza che la presente controversia sia ricompressa tra quelle attinenti
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali o, piuttosto, tra
quelle attinenti le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.
Il
Collegio ritiene che la soluzione più corretta sia la prima giacchè:
a)
l’incarico per il quale è causa rientra nella nozione di “Dirigenza
sanitaria”, di cui all’art. 15 del D.Leg.vo n. 502 del 30.12.1992, nel testo
vigente all’epoca del conferimento dell’incarico in contestazione, alla
quale è espressamente applicabile (co.2 dell’art. 15 citato) la disciplina
generale di cui al D.Leg.vo n. 29/1993;
b)
il conferimento dell’incarico (temporaneo) viene disposto dal direttore
generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti, in esito
ad una procedura selettiva che, pur mutuando lo schema delle ordinarie procedure
concorsuali, non comporta la formulazione di una vera e propria graduatoria
vincolante ma si conclude con la predisposizione degli elementi in base ai quali
il Direttore Generale assumerà la propria determinazione.
Ad avviso del
Collegio, quindi, la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione del
giudice ordinario perché pienamente rientrante nella tipologia di controversie
ad esso attribuite dal co. 1 dell’art. 68 citato (conferimento e revoca di
incarichi dirigenziali) e, invece, non rientrante tra le eccezioni previste dal
co. 4 dello stesso articolo (controversie in materia di procedure concorsuali).
Per altro la
giurisprudenza dei Tribunali Amministrativi che si è sin qui pronunziata in
materia appare prevalentemente orientata nel senso di riconoscere la
giurisdizione del giudice ordinario in materia (TAR Campania, Napoli, sez. V,
12.10.1999 n. 2642; TAR Liguria, sez. II, 30.11.1999 n. 680; TAR Molise
25.11.1999 n. 496; TAR Lombardia, sez. di Brescia, ord. 25.02.2000 n. 115)
proprio in considerazione della difficoltà di attribuire natura concorsuale
alla procedura valutativa che precede la determinazione del Direttore Generale
(TAR Liguria, sez. II, 20.03.1998 n. 111).
Solo il TAR
Friuli Venezia Giulia ha sul punto adottato tre diverse soluzioni ritenendo, in
un primo tempo, la propria giurisdizione (n. 601 del 10.05.1999) sotto il
profilo della qualificazione quale interesse legittimo della posizione giuridica
soggettiva dell’aspirante all’incarico, declinandola, in un secondo tempo, a
seguito della valorizzazione della previsione del co. 1 dell’art. 68 del
D.Leg.vo n. 29/1993 (18.12.1999 n. 1282) e riaffermandola, più recentemente,
sulla base dell’assimilazione della procedura selettiva alla nozione di
procedura concorsuale ex co. 3 del citato art. 68 (31.07.2000 n. 578).
A fronte di
siffatto, ancora non consolidato, panorama giurisprudenziale, ed in esito allo
svolgimento delle precedenti considerazioni, il Collegio ritiene allo stato di
dovere declinare la propria giurisdizione in ordine alla controversia
all’esame.
Anche sotto il
profilo temporale, per altro, deve affermarsi l’applicabilità del citato art.
68, co. 1, del D.Leg.vo n. 29/1993, giacchè il provvedimento impugnato è stato
adottato, e spiega i suoi effetti, in epoca successiva (dicembre 1998) alla data
dell’ 1 luglio 1998 fissata dall’art. 45, co. 17, del D.leg.vo n. 80/1998
per il passaggio di giurisdizione al giudice ordinario.
Il ricorso
deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono
giusti motivi per
disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7.07.2000 , con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
Giorgio Giallombardo - Presidente
Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
Cosimo Di Paola - Consigliere
Depositata in Segreteria il 3.10.00