Giustizia Amministrativa - on line
Giurisprudenza


n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR TOSCANA, SEZ. II - Sentenza 14 agosto 2002 n. 1775 - Pres. Corasaniti, Est. Radesi - Alessi e c.ti (Avv.ti Favati e Sanchini) c. U.S.L. n. 5 di Pisa (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato).

1. Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Soppressione - Ex l'art. 6, 1° comma, della L. n. 724/94, come integrato dall'art. 2, 14° comma, della L. n. 549/95 - Effetti - Debiti pregressi - Fanno capo alle apposite gestioni liquidatorie.

2. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Ricorso proposto nei confronti di una Azienda U.S.L. - Per crediti vantati nei confronti delle ormai disciolte U.S.L. - Inammissibilità per difetto di legittimazione passiva.

1. Con l'art. 6, 1° comma, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 2, 14° comma, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono stati trasferiti alla responsabilità della ricostituita U.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le Regioni (1).

2. Con la soppressione delle U.S.L. e la conseguente creazione delle A.S.L. (d.lg. 30.12.1992 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l'art. 6, 1° comma, della L. 23 dicembre 1994 n. 724 e l'art. 2, 14° comma, della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole Regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti delle soppresse U.S.L. mediante le apposite gestioni-stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai Direttori Generali delle neoistituite A.S.L. (2).

E' pertanto inammissibile un ricorso per esecuzione del giudicato proposto per crediti vantati dalla soppressa U.S.L. nei confronti di una Azienda U.S.L., atteso che nessuna legittimazione passiva può essere riconosciuta in capo a quest'ultima.

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 febbraio 2001, n. 484.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 275, in questa Rivista, n. 1/2001.

Nel testo della sentenza in rassegna si ricorda peraltro che la Corte Costituzionale, con ord. 31 marzo 2000 n. 89 (in questa Rivista, n. 4/2000), ha affermato che l'art. 6, 1° comma, L. n. 724/94 costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, per il quale in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neoistituite Aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti U.S.L., dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite "gestioni stralcio", individuando l'ufficio responsabile delle medesime.

V. in materia TAR Puglia-Lecce. Sez. II, sent. 1° febbraio 2001, n. 309, in questa Rivista n. 3/2001 (secondo cui in particolare le Regioni non sono legittimate passive nei giudizi relativi a debiti contratti dalle disciolte USL).

V. anche in argomento U. ADORNO, Debiti delle ex-UU.SS.LL. ....

 

 

F A T T O

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti insorgono contro l'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 315/1999 di questo Tribunale, che aveva accolto il ricorso n. 1768/1995, promosso a suo tempo dagli stessi.

L'azienda U.S.L. n. 5 di Pisa con provvedimento del Direttore Generale n. 799 del 23.6.99, deliberava di "dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 315/99, secondo quanto dalla medesima disposto " e "dispone altresì il pagamento degli oneri di soccombenza nella misura di £ 2.000.000".

Nonostante la suddetta delibera, l'Azienda U.S.L. - sostengono i ricorrenti - non procedeva a dare completa esecuzione alla citata sentenza del T.A.R.: infatti, l'Amministrazione con provvedimento n. 61 del 28.10.99 disponeva di liquidare l'indennità dovuta solo a decorrere al 29.4.1995 e non a far data dall'inizio dell'attività di collaudo posta in essere da ciascun ricorrente.

I ricorrenti diffidavano, quindi, l'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa con lettera raccomandata del 26.10.99, affinché procedesse a dare immediata esecuzione alla decisione precitata senza però ottenere alcun esito.

Successivamente, con provvedimento dell'11.7.2000 n. 881, la Azienda Sanitaria deliberava il pagamento degli interessi legali, anch'essi in misura parziale e, cioè, a far data dal 1°.5.1995.

Gli odierni istanti, quindi, con atto di diffida stragiudiziale notificato in data 11.5.2001 diffidavano espressamente la U.S.L. n. 5 di Pisa a voler provvedere alla liquidazione dell'indennità di trasporto di materiali e strumenti occorrenti per lo svolgimento dei loro compiti per il periodo anteriore al 1°.5.1995, oltre interessi e rivalutazione, ed alla liquidazione degli onorari del giudizio, già quantificati dal G.A. in £ 2.000.000, il tutto in esecuzione della sentenza n. 315/1999: e ciò entro e non oltre trenta giorni dalla notifica della stessa diffida.

Non avendo l'Amministrazione provveduto in seguito alla notifica della suddetta diffida stragiudiziale, i ricorrenti si sono visti costretti a promuovere il presente ricorso, sostenendo che la giurisprudenza, al riguardo, ha affermato che "dalla legislazione nazionale (art. 3 D.Lgs. n. 507/97; art. 6 Legge n. 724/94; art. 2 Legge n. 549/95) interpretata alla stregua dei principi costituzionali, emerge che le nuove AA.UU.SS.LL. sono succedute ex lege alle soppresse UU.SS.LL..

Il criterio meramente interno della ripartizione della spesa tra Stato, Regioni e Aziende Sanitarie Locali costituisce fatto del tutto ininfluente per il terzo creditore, nella sfera giuridica del quale la relativa disciplina non produce alcun effetto giuridicamente rilevante, certo essendo il suo diritto a ricevere in ogni caso il pagamento di quanto dovutogli a prescindere dal soggetto legittimato ad effettuarlo. Soggetti passivamente obbligati alla definizione delle passività pregresse sono le Aziende Sanitarie locali, rivestendo le Regioni la qualità di soggetti meri delegati all'adempimento contabile".

La competenza della Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa alla corresponsione agli odierni istanti della indennità di trasporto deriverebbe direttamente anche dall'applicazione del principio generale previsto dall'art. 2112, I e II com. cod. civ..

E' evidente, quindi, che nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti affinché possa invocarsi l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., essendo i ricorrenti passati, con soluzione di continuità e senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro, dalle dipendenze della ex U.S.L. n. 12 alle dipendenze della subentrante Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.

Del resto - si sostiene - l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. al rapporto di lavoro del personale U.S.L. si evince anche in forza del disposto di cui all'art. 31 del T.U. sul pubblico impiego, D.lgs. n. 165/30.3.2001 (art. 34 D.lgs. n. 29/1993 e art. 19 D.lgs. n. 80/98) che così recita: "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubblica amministrazione, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici e privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del Codice Civile".

Non si è costituita in giudizio l'Azienda U.S.L. intimata.

D I R I T T O

Innanzitutto, il Collegio deve dare atto della rinuncia al ricorso intervenuta da parte del sig. Luciano Zuccoli come risulta dall'atto depositato in data 19.4.2002.

Passando, poi, all'esame del presente ricorso, il Collegio deve dichiararlo inammissibile.

Il Collegio, infatti, deve dichiarare priva di giuridica consistenza la prospettazione sostenuta dalla difesa dei ricorrenti in quanto in base all'art. 6, I com., Legge n. 724 del 23.12.94, come integrato dall'art. 2, XIV com. Legge 28.12.95 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono stati trasferiti alla responsabilità della ricostituita U.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le Regioni (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 6.2.2001 n. 484).

In sostanza, con la soppressione delle U.S.L. e la conseguente creazione delle A.S.L. (d.lg. 30.12.92 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l'art. 6, I com., della Legge 23.12.94 n. 724 e l'art. 2, XIV com., Legge n. 549/28.12.95 hanno espressamente individuato nelle sole Regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i debiti delle soppresse U.S.L. mediante le apposite gestioni-stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai Direttori Generali delle neoistituite A.S.L. (v. Cons. St., Sez. V, 26.1.2001 n. 275).

Del resto, tale circostanza è stata autorevolmente confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha affermato che l'art. 6, I com. Legge n. 724/94 costituisce principio fondamentale della legislazione nazionale, per il quale in nessun caso le Regioni possono far gravare, direttamente o indirettamente, sulle neoistituite Aziende i debiti pregressi facenti capo alle preesistenti U.S.L., dovendo a tal fine le Regioni stesse predisporre apposite "gestioni Stralcio", individuando l'Ufficio responsabile delle medesime (v. Corte Costituz. 31.3.2000 ord. n. 89).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile dal momento che nessuna legittimazione passiva può essere riconosciuta in capo all'Azienda U.S.L. n. 5 di Pisa.

Nulla si dispone in ordine alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^:

- dà atto della rinuncia al ricorso intervenuta da parte del Sig. Luciano Zuccoli;

- dichiara INAMMISSIBILE, per carenza di legittimazione passiva della Azienda U.S.L. intimata, il ricorso in epigrafe;

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 17 luglio 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Saverio CORASANITI - Presidente

D.ssa Angela RADESI, est. - Consigliere

Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere

F.to Saverio Corasaniti

F.to Angela Radesi, est.

F.to Alessandro Terzani - Il Segretario Generale

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 AGOSTO 2002.

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