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Giurisprudenza
n. 4-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 2 aprile 2003 n. 2186 - Pres. Baccarini, Est. De Zotti - Damnjanovic (Avv. Volpe) c. Università degli Studi di Trieste (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile e dispone la trasformazione del rito sul silenzio in quello ordinario).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Avverso il silenzio della P.A. - Ex art. 21 bis della legge 1034/1971 - Specialità del rito - Trasformazione nel rito ordinario - Nel caso in cui non si sia in presenza di un effettivo silenzio della P.A. - Possibilità - Sussiste.

Va disposta la trasformazione dello speciale rito in materia di silenzio della P.A. - ex art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205 - in quello ordinario, con successiva fissazione dell’udienza di merito, nel caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato proposto innanzi al G.A. utilizzando lo schema del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione ex art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034,  mentre, in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, non si sia presenza di un effettivo silenzio della P.A., bensì di atti espliciti con cui viene manifestata la volontà dell’Amministrazione; in tale ipotesi il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte relativa alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, mentre, per la restante parte (domanda di annullamento), va disposta la separazione della causa e la trasformazione del rito in quello ordinario, con successiva fissazione dell’udienza di merito (1).

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(1) Sulla possibilità di conversione del rito speciale sul silenzio della P.A., previsto dall’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, in quello ordinario, v. Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1974, in questa Rivista n. 4-2002, secondo cui "il rito speciale previsto dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205, può essere convertito in quello ordinario tutte le volte che, attraverso la proposizione di motivi aggiunti, si riporta nel thema decidendum un provvedimento che si pone in rapporto di connessione diretta, oggettiva e soggettiva, con il comportamento asseritamente omissivo della P.A. Il limite a tale conversione è costituito solo dalla rigorosa tutela dei diritti processuali posti a garanzia della difesa di tutti i soggetti controinteressati, rispetto alla pretesa fatta valere dal ricorrente.

Sull’impossibilità di conversione del rito speciale sul silenzio della P.A., previsto dall’art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, in quello ordinario, v. tuttavia Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256, in questa Rivista n. 6-2002, secondo cui "la diversità degli oggetti giuridici dei due giudizi (quello ordinario, incentrato sul provvedimento e quello ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 sul silenzio), nonché la specialità di quest'ultimo giudizio, porta ad escludere, anche per evitare facili elusioni dei tempi ordinari di trattazione delle controversie: a) che possano proporsi motivi aggiunti avverso il provvedimento amministrativo sopravvenuto nel corso del giudizio instaurato ex art. 21 bis L. n. 1034 del 1971; b) che sia ammissibile la conversione del ricorso speciale in ricorso volto ad introdurre un giudizio ordinario di legittimità".

 

 

 (omissis)

per l’annullamento

dell’atto in data 22 ottobre 2002 della sezione didattica dell’Ateneo triestino, con la quale i ricorrenti sono stati convocati per sostenere la prova della conoscenza della lingua, ai fini del riconoscimento del diploma di laurea in giurisprudenza;

per l’accertamento

del silenzio e dell’inadempimento posto in essere dall’Università degli Studi di Trieste rispetto al dovere di riconoscimento del titolo di studio “diplomiranog pravnika” quale laurea in giurisprudenza italiana;

e per la condanna

al risarcimento dei danni conseguente al comportamento dell’amministrazione.

(omissis)

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti coniugi Slavoljub e Zora Damnjanovic, entrambi in possesso del diploma accademico “diplomiranog pravnika” conseguito presso l’Università di Belgrado hanno chiesto in passato il riconoscimento del titolo di studio siccome corrispondente a laurea in giurisprudenza italiana.

Espongono quindi:

che le istanze vennero in un primo tempo respinte con la motivazione della sopravvenuta sospensione della legge n. 971/1984 che ratificava l’accordo internazionale tra Italia e Jugoslavia sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici;

che in seguito a reclamo, con il quale si chiedeva il riesame in autotutela di tale provvedimento, l’Università di Trieste ha riaperto i procedimenti ed ha informato i ricorrenti della possibilità di formalizzare nuovamente la domanda di equipollenza;

che con nota del 22 ottobre 2002 la medesima sezione didattica dell’Università di Trieste ha invitato i ricorrenti a presentarsi il successivo 13 novembre 2002 per sostenere la prova della conoscenza della lingua italiana, ritenendo tale prova necessaria ai fini del riconoscimento del titolo di studio;

che i ricorrenti non si sono presentati a sostenere la prova, sia per non risultare acquiescenti, sia perché la comunicazione è pervenuta loro il giorno successivo alla data fissata per la presentazione.

che di tale determinazione, con cui le autorità accademiche subordinano il riconoscimento del titolo al superamento della prova integrativa, i ricorrenti chiedono l’annullamento deducendo la violazione dell’accordo internazionale tra la Jugoslavia e l’Italia del 18 febbraio 1983, ratificato con la legge n. 971/1984, ed il vizio di illegittimità derivata.

che, al contempo, in via principale, essi impugnano il silenzio dell’amministrazione che non ha condotto alla formale chiusura del procedimento di autotutela.

Ciò premesso il Collegio osserva:

che il gravame è stato proposto, in via principale, utilizzando lo schema del ricorso contro il silenzio dell’amministrazione introdotto dall’art. 21 bis della legge 1034/1971;

che nella specie non si è in presenza di silenzio ma di atti espliciti che presuppongono la volontà dell’amministrazione di subordinare l’accoglimento della domanda alla effettuazione di una prova integrativa di conoscenza della lingua, che i ricorrenti non intendono invece effettuare;

che in tale situazione, indipendentemente dalla prefigurata natura implicita (di atto di rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo di studio) attribuita alla comunicazione impugnata, non sussistono i presupposti per il ricorso al rito camerale del silenzio;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, mentre quanto alla domanda di annullamento va disposta la separazione della causa e la trasformazione del rito in quello ordinario, con successiva fissazione dell’udienza di merito.

Ogni altra questione, in rito, nel merito e sulle spese, va riservata al definitivo.

P.Q.M.

            Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, non definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e dispone la trasformazione del rito in quello ordinario per quanto concerne la domanda di annullamento.

            Spese riservate al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

            Così deciso in Venezia, addì 26 febbraio 2002

Il Presidente                                                                L’Estensore

Depositata in Segreteria in data 2 aprile 2003.

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