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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I - Sentenza 1 marzo 2003 n. 1576 - Pres. Baccarini, Est. Antonelli - Ceccato e Fenzo (Avv.ti Ceccato e Fenzo, in proprio) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia (n.c.) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza – Professioni - Ricorso per l’annullamento di una deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati – Con cui è stata stabilita la cancellazione di un iscritto dagli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato – Investe posizioni di diritto soggettivo - Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste – Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.

La normativa riguardante le modalità di cancellazione dagli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non prevede una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, e, pertanto, le rivendicazioni degli iscritti sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, sulle quali deve ritenersi competente a pronunciarsi il Giudice ordinario. E' conseguentemente inammissibile, per difetto giurisdizione del Giudice amministrativo, un ricorso giurisdizionale proposto avverso una delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine ha stabilito di cancellare un avvocato dagli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato (1).

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(1) Sulla giurisdizione competente a decidere controversie in materia di iscrizione in albi v. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, sent. 29 agosto 2002 n. 3756, in questa Rivista n. 9-2002, che distingue i casi in cui l'attività è da ritenere strettamente vincolata, dalle ipotesi in cui sono necessari apprezzamenti discrezionali.

Sulla giurisdizione in materia di iscrizione nelle liste di collocamento v. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. 16 marzo 2002 n. 1099, ivi n. 4-2002.

 

 

(omissis)

per l’annullamento

della delibera del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Venezia in data 3.2.2003, con la quale i ricorrenti sono stati cancellati dagli elenchi dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente;

Visto il ricorso, notificato il 7.2.2003 e depositato presso la Segreteria il 10.2.2003, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 26 febbraio 2003 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli), gli avvocati Ceccato e Fenzo in proprio;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che questo Tribunale difetta di giurisdizione, posto che, le rivendicazioni dei ricorrenti sono riconducibili a posizioni di diritto soggettivo non prevedendo la normativa una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione e pertanto nella specie, deve ritenersi competente a pronunciarsi il Giudice Ordinario.

Nulla per le spese non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 26 febbraio 2003.

Il Presidente l’Estensore

Depositata in segreteria il 1° marzo 2003.

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