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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 25 luglio 2002 n. 3719Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Canton (Avv.ti G. Fornasiero e F. Zambelli) c. Comune di Piove di Sacco (n.c.) – (accoglie).

Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Per tettoia a servizio di una officina – Illegittimità, trattandosi di opera pertinenziale soggetta a sanzione pecuniaria.

E’ illegittima l’ordinanza di demolizione emessa per l’esecuzione non autorizzata di una tettoia, realizzata in funzione di copertura di una attrezzatura della preesistente officina, atteso che tale manufatto non costituisce un volume aggiuntivo, in ampliamento dell’edificio esistente, ma è configurabile come una pertinenza, per cui la sanzione applicabile, in mancanza del titolo autorizzativo, è solo pecuniaria (1).

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(1) Nel senso di ritenere invece necessaria la concessione edilizia per la realizzazione di una tettoia prefabbricata, allorchè risulti che essa abbia rilevanti dimensioni (nella specie, m. 13,10x8,40 in pianta) ed abbia una funzione di carattere non transitorio (nella specie, la tettoia era destinata all'esercizio della ristorazione estiva) v. in questa Rivista TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - Sentenza 27 febbraio 2001 n. 178.

In senso analogo alla sentenza in rassegna v. TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ II, sentenza 6 febbraio 1988, n. 28, in Riv. giur. ed. 1988, I, 381, secondo cui "la sanzione dell'acquisizione gratuita dell'area e dell'opera abusiva prevista dal comma 3 dell'art. 7 della nuova legge n. 47 del 1985 è applicabile solo relativamente alla realizzazione di opere nuove ed autonome, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, ovvero nei confronti di interventi sul costruito di entità tale da superare i limiti della "trasformazione" delle strutture preesistenti e, quindi, della ristrutturazione delle medesime; è pertanto illegittima l'applicazione della sanzione surrichiamata con riferimento alla realizzazione, seppure abusiva, di una tettoia-terrazza, opera questa che deve essere considerata come meramente accessoria e priva di autonomia funzionale".

V. anche TAR SICILIA CATANIA, SEZ. I, sentenza 10 febbraio 1998, n. 141, in Giust. amm. sic., fasc. 2/98, p. 507, secondo cui "la costruzione di una tettoia configura una pertinenza del preesistente fabbricato, in quanto non costituisce essenza dello stesso, ma è utile a farne conseguire una maggiore funzionalità; pertanto, non sono applicabili per tale opera le sanzioni previste per il difetto del rilascio della concessione edilizia"; in senso analogo v. anche TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, sentenza 29-4-1996, n. 696, ivi, fasc. 0/96, p. 293, secondo cui "la costruzione di una tettoia configura una pertinenza del preesistente fabbricato, in quanto non costituisce essenza dello stesso, ma è utile a farne conseguire una maggiore funzionalità; pertanto, non sono applicabili per tale opera le sanzioni previste per il difetto del rilascio della concessione edilizia".

In senso opposto v. tuttavia C.G.A., SEZ. RIUNITE, parere 16 marzo 1993, n. 81892, in Giur. amm. sic., fasc. 3/93, p. 561, secondo cui "non può considerarsi precaria e, come tale, è soggetta al previo rilascio di una concessione edilizia la costruzione di una tettoia destinata a deposito di materiale edilizio, atteso che nessun elemento oggettivo può indurre ad una valutazione di precarietà, a nulla rilevando la tettoia stessa sia in legno e lamiera". V. anche CONS. STATO, SEZ. V, sentenza 10 febbraio 1998, n. 149, in Foro amm. 1998, p. 409, secondo cui "è legittima l'ordinanza sindacale di demolizione di un forno per pizze e di una tettoia di protezione, realizzate senza titolo in aggiunta ad un fabbricato in corso di costruzione e autorizzato, posto che tali opere, ben lungi dall'essere meramente interne, costituiscono un'evidente alterazione della sagoma dell'edificio principale". 

Sulla nozione di pertinenza, ai fini edilizi, v. da ult. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. II – Parere 26 aprile 2002 n. 2560/2001

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 ottobre 2000 n. 5828

TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 3 aprile 2002 n. 2737

 

 

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza comunale n. 897, notificata il 28.5.2002, di ripristino dello stato dei luoghi.

Visto il ricorso, notificato il 6.7.2002 e depositato presso la segreteria il 16.7.2002, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito nella camera di consiglio del 24 luglio 2002, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv. Fornasiero per il ricorrente;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che appaiono fondati il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui è stato dedotto che il manufatto (tettoia con tenda scorrevole, in funzione di copertura di un’attrezzatura dell’officina) non costituisce, allo stato, un volume aggiuntivo, in ampliamento dell’edificio esistente, ma è configurabile come una pertinenza, per cui la sanzione applicabile, in mancanza del titolo autorizzativo, è pecuniaria ex art. 94 L.R. 61/85;

che il ricorso, per tali assorbenti ragioni, è fondato;

che le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 luglio 2002.

Il Presidente L'Estensore

Depositata in cancelleria in data 25 luglio 2002.

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