LUIGI OLIVERI
La
disciplina delle acquisizione di beni e servizi secondo
la Corte dei Conti: poche modifiche e più rigore
(note a margine di CORTE DEI CONTI, SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO - Delibera 27 febbraio 2003*)
La Corte dei conti ha posto parzialmente rimedio alla carenza di indicazioni operative ed interpretative da parte del legislatore relativamente all’articolo 24 della legge 289/2002.
La delibera delle Sezioni Unite in sede di controllo, 27 febbraio 2003, ha in particolare il merito di un approccio operativo ed interpretativo razionale che elimina remore connesse ad interpretazioni eccessivamente restrittive, da un lato, o orientate ad assimilare istituti giuridici molto diversi tra loro, da un altro.
I punti fermi che si possono ricavare dalla lettura della delibera appaiono:
1) la conferma che la soglia europea è rimasta là dove era stata fissata dalle norme nazionali di recepimento delle direttive CEE;
2) la soglia di 50.000 euro è, dunque, non una nuova soglia comunitaria, ma il riferimento per l’applicazione nel diritto interno di norme considerate oggettivamente maggiormente in grado di assicurare l’economicità dei contratti stipulati dalla P.A.;
3) la trattativa privata al di sopra di tale soglia non è stata assolutamente abrogata;
4) le procedure in economia sono e restano cosa diversa dalla trattativa privata, sebbene essa sia il sistema di individuazione del contraente nell’ambito dei cottimi;
5) il d.P.R. 384/2001 non è, pertanto, stato abrogato;
6) la soglia di 50.000 euro per le procedure negoziate (trattative private) e per le procedure in economia viene presa in considerazione al solo fine di stabilire quando sia necessario inviare la comunicazione alle sezioni di controllo;
7) l’invio della comunicazione previsto dal comma 5 dell’articolo 24 è obbligatorio solo per le trattative ed i cottimi di importo superiore ai 50.000 euro (il che conferma la possibilità di utilizzare tali procedure anche al di sopra della soglia di cui al comma 1);
8) non è, pertanto, obbligatorio comunicare nulla per acquisizioni al di sotto di tale soglia;
9) il regime normativo della trattativa privata è comunque più rigoroso, in quanto occorre l’eccezionalità del suo utilizzo, l’espressa motivazione e la documentata indagine di mercato;
10) l’indagine deve obbligatoriamente essere attivata anche per le procedure in economia;
11) il regime normativo introdotto dalla legge finanziaria si rivela innovativo solo nei riguardi della disciplina dei servizi, in quanto il d.P.R. 573/1994 per le forniture ne ha da tempo anticipato i contenuti;
12) le comunicazioni relative alle trattative ed alle procedure in economia sono obbligatorie per tutte le amministrazioni dello Stato ed anche per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Tali elementi, che emergono con sufficiente chiarezza dall’analisi compiuta dalle Sezioni Unite, confermano che il rigore dell’articolo 24 non è finalizzato all’eliminazione di istituti come la trattativa privata o le procedure in economia, ma a ricordare:
1) che il metodo ordinario di acquisizione di beni e servizi è la contrattazione vera e propria (non le procedure in economia) con individuazione del contraente mediante procedure aperte o ristrette;
2) che le procedure negoziate o le procedure in economia sono un sistema straordinario, da contenere e motivare specificamente.
A ben vedere, dunque, gli elementi di novità dell’articolo 24 della legge finanziaria non sono moltissimi, come già in precedenza si è avuto modo di rilevare.
Particolarmente utili, inoltre, si rivelano i richiami delle Sezioni unite:
1) all'individuazione dei soggetti destinatari delle comunicazioni, ovvero le Sezioni regionali di controllo, per i contratti stipulati dalle Amministrazioni periferiche dello Stato e dalle Amministrazioni regionali e locali; la Sezione centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, attraverso i propri uffici, per i contratti stipulati dai Ministeri e dagli altri soggetti sottoposti, ai sensi della vigente legislazione, al controllo della Sezione medesima; la Sezione di controllo sugli enti, per i contratti stipulati dagli enti pubblici assoggettati al suo controllo;
2) alla necessità che le comunicazioni, pur successive, siano comunque tempestive;
3) al permanere della possibilità per la Corte di effettuare il controllo successivo anche sulle procedure di importo inferiore ai 50.000 euro.
Documenti correlati:
G. PAPA, Brevi note a commento dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)*.
L. OLIVERI, Le procedure in economia non sono state abrogate o intaccate dalla legge finanziaria per il 2003.
ID., Problemi di costituzionalità dell'articolo 24 della legge 289/2002.
D. SCERBO, L’acquisizione di beni e servizi secondo la disciplina prevista dall’art. 24 della legge finanziaria 2003.
P. MONEA e E. IORIO, Commento dell’art. 24 della legge finanziaria 2003*.