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n. 7/8-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 6 agosto 2002 n. 4096 - Pres. Ruoppolo, Est. Maruotti - TIM s.p.a. (Avv.ti Ferrari e Sanino) Comune di Alessandria (Avv.ti Dal Piaz e Contaldi) - (riforma in parte T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 novembre 2001, n. 2149).

1. Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Fissazione di limiti all'edificazione - Rispetto del principio di ragionevolezza ed adeguata motivazione - Necessità.

2. Ambiente - Inquinamento - Derivante da onde elettromagnetiche - Previsione di distanze minime dalle aree sensibili - Mediante regolamento edilizio - Adottato solo per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici - Omessa motivazione in ordine ad esigenze urbanistiche e di governo del territorio - Illegittimità - Fattispecie.

1. L'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.), tramite un regolamento edilizio comunale, trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito (1).

2. E' illegittimo un regolamento edilizio con il quale un Consiglio comunale - senza peraltro esercitare i poteri previsti dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 - ha determinato per le stazioni radio base per telefonia cellulare una distanza minima dalle aree sensibili sulla base di argomentazioni attinenti alla protezione della salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico e non sulla base di valutazioni strettamente riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, architettonici, di decoro o di protezione del territorio (alla stregua del principio, in particolare, la Sez. VI, oltre a confermare l'annullamento del diniego di concessione edilizia, già disposto con la sentenza di primo grado, ha anche annullato il regolamento edilizio impugnato, limitatamente alle parole "e deve essere installato ad una distanza di almeno 300 metri dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza") (2).

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(1-2) V. in senso analogo in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 3 giugno 2002 n. 3098, con nota di commento di M. BRIZZOLARI, La limitata competenza dei Comuni a disciplinare l'installazione degli impianti emittenti onde elettromagnetiche.

TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenze 25 agosto 2001 nn. 7025, 7024 e 7105, con commento di N. LAIS.

TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenze 25 gennaio 2002 nn. 678 e 683, con commento di N. LAIS, Le competenze delle Regioni e dei Comuni in materia di installazione delle stazioni radio base per telefonia mobile.

Per ulteriori riferimenti, si fa rinvio alla pagina di approfondimento.

 

 

FATTO

1. In data 4 dicembre 2000, la s.p.a. TIM ha chiesto al Comune di Alessandria il rilascio di una concessione edilizia, per realizzare una stazione radio base per telefonia mobile, nei pressi di un immobile sito alla via dei Martiri n.19.

Nel corso del procedimento, con la delibera n.87/51/103584 del 21 maggio 2001 il consiglio comunale ha approvato il 'regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi'.

Col provvedimento n.45368 del 30 maggio 2001, il dirigente del settore urbanistica ha respinto la domanda di concessione, per il ravvisato contrasto con l'art.3 del medesimo regolamento.

2. Col ricorso n.1382 del 2001, proposto al TAR per il Piemonte, la s.p.a. TIM ha impugnato l'art.3 del regolamento comunale e il diniego di concessione edilizia.

Con la sentenza n.2150 del 2001 (e nel richiamarsi alla sentenza contestualmente pubblicata n.2149 del 2001), il TAR:

- ha accolto il motivo di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, formulato avverso l'art.3 del regolamento, nella parte in cui esso ha determinato i campi massimi di emissione delle onde elettromagnetiche, nelle zone del Comune;

- ha respinto il motivo per il quale il Comune non avrebbe potuto suddividere il territorio comunale in aree omogenee e determinare le aree ove non possono essere installate le antenne,

- ha conseguentemente annullato in parte l'art.3 del regolamento, nonché il diniego di concessione.

3. Col gravame in esame, la s.p.a. TIM ha impugnato il capo della sentenza del TAR che ha respinto il suo motivo concernente le aree omogenee ed ha chiesto che, in sua parziale riforma, sia integralmente accolto il ricorso di primo grado.

Il Comune di Alessandria si è costituito nel giudizio, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere (perché il consiglio comunale in data 10 aprile 2002 ha approvato un nuovo regolamento in materia) ed ha comunque concluso perché l'appello sia respinto.

L'appellante ha depositato memorie, con cui ha rappresentato che non vi è stata la cessazione della materia del contendere ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.

4. All'udienza del 25 giugno 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con i provvedimenti impugnati in primo grado, il Comune di Alessandria:

- ha approvato il 'regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare e per diffusione di segnali radiotelevisivi' (con la delibera consiliare n.87/51/103584 del 21 maggio 2001);

- ha respinto (per il ravvisato contrasto con l'art. 3 del regolamento) la domanda di concessione edilizia, formulata dalla società appellante per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, sul tetto e sul sottotetto di un edificio (con l'atto n.45368 del 30 maggio 2001, emesso dal dirigente del settore urbanistica).

Con la sentenza impugnata, il TAR per il Piemonte:

- ha annullato in parte l'art. 3 del regolamento, per la parte in cui esso (discostandosi dai parametri previsti dalla normativa statale) ha determinato i campi massimi di emissione delle onde elettromagnetiche, nelle zone del Comune;

- ha annullato per illegittimità derivata il diniego di concessione edilizia;

- ha respinto il motivo proposto avverso il secondo comma dell'art. 3 del regolamento, per la parte in cui esso ha disposto la suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, vietando l'installazione delle antenne a meno di 300 metri di distanza dalle aree sensibili (asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri).

La sentenza del TAR è stata impugnata unicamente dalla società originaria ricorrente (per il capo che ha respinto il suo motivo concernente la distanza minima dalle aree sensibili).

2. Va esaminata con priorità l'eccezione formulata dal Comune di Alessandria, per la quale andrebbe dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione della approvazione, in data 10 aprile 2002, di un ulteriore regolamento comunale per la disciplina della installazione di antenne e di impianti per la telefonia cellulare.

Ritiene la Sezione che l'eccezione vada respinta per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, non risulta che nel corso del giudizio sia stata accolta la domanda di concessione, a suo tempo presentata in sede amministrativa.

In secondo luogo, dalla lettura del novellato art. 3 del regolamento emerge come anche esso abbia disposto limitazioni alla installazione delle antenne e degli impianti.

Pertanto, fermo restando che in questa sede è impugnato unicamente l'art. 3, secondo comma, del testo del regolamento approvato in data 21 maggio 2001, si deve ritenere sussistente l'attuale interesse dell'appellante alla definizione del giudizio, sia perché risulti quale sia la normativa applicabile fino alla data di entrata in vigore del secondo regolamento (e salvo l'esito delle impugnazioni rivolte avverso di esso), sia affinché non vi siano preclusioni processuali conseguenti al passaggio in giudicato del contestato capo della sentenza con cui il TAR si è pronunciato in tema di distanze.

3. Con il secondo motivo del gravame (da esaminare con priorità per il suo carattere assorbente), la società appellante ha dedotto che il consiglio comunale ha determinato una distanza minima dalle aree sensibili, in assenza di adeguata istruttoria e di motivazione, poiché la richiamata relazione della giunta ha posto unicamente in evidenza come il funzionamento degli impianti di telefonia cellulare "comporta l'emissione di campi elettromagnetici, i cui probabili effetti dannosi sulla salute umana, denunciati dai mezzi di informazione, destano nella popolazione una certa preoccupazione".

4. Ritiene la Sezione che tale censura sia fondata e vada accolta.

Il consiglio comunale, richiamandosi alla riportata proposta della giunta, ha approvato il contestato secondo comma dell'art. 3 (ed ha determinato le distanze minime) sulla base di argomentazioni attinenti alla protezione della salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico, e non sulla base di valutazioni strettamente riguardanti interessi riferibili ad aspetti urbanistici, edilizi, architettonici, di decoro o di protezione del territorio.

Come ha avuto modo di chiarire questa Sezione (con la decisione n. 3095 del 3 giugno 2002), "l'introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni ecc.) trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico edilizie esercitate e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze, acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità al fine perseguito".

Nella specie, dalla documentazione acquisita risulta che il consiglio comunale (senza esercitare i poteri previsti dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, neppure menzionato nel testo della delibera) ha determinato la distanza minima dalle aree sensibili senza formulare alcuna considerazione attinente alla tutela del territorio o alle esigenze di decoro urbanistico o edilizio, basandosi unicamente sull'esigenza (già ritenuta non consentita dal TAR) di ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Risultano pertanto fondate le dedotte censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata (e fermo restando l'annullamento già disposto del diniego di concessione edilizia, nonché lo ius superveniens statale e comunale), va disposto anche l'annullamento dell'art.3, secondo comma, del regolamento approvato dal consiglio comunale in data 21 maggio 2001, limitatamente alle parole "e deve essere installato ad una distanza di almeno 300 metri dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza".

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello n.2186 del 2002 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l'art.3, secondo comma, del regolamento approvato dal consiglio comunale di Alessandria con la delibera n.87/51/103584 del 21 maggio 2001, limitatamente alle parole "e deve essere installato ad una distanza di almeno 300 metri dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza".

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 25 giugno 2002, presso la sede del Consiglio di Stato, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere Est.

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Giuseppe ROMEO Consigliere

Depositata in cancelleria il 6 agosto 2002.

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