TAR ABRUZZO-PESCARA – Sentenza 24 aprile 2002 n. 426 – Pres. ff. ed Est. Eliantonio – A. D. c. Comune di Francavilla al Mare e nei c. D.C.
1. Giurisdizione e competenza – Concorso – Concorso per conferimento di incarico professionale – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.
2. Concorso – Titoli – Attività prestata a titolo volontario – Valutazione in misura eguale all’attività di servizio - Impossibilità – Ragioni.
1. Rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura attivata da un Comune per la formazione di una graduatoria di merito per il conferimento di un incarico professionale triennale di psicologo nell’ambito del servizio psico-sociale a favore degli allievi delle scuole dell’obbligo, atteso che le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio hanno natura di interesse legittimo (1).
2. L’attività prestata a titolo volontario non può in via generale essere considerata ed equiparata all’attività di servizio (cfr. per una espressa previsione normativa l’art. 21 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982) e quindi determinare l’attribuzione del relativo punteggio previsto dal bando, attesa la sostanziale diversità dell’attività di volontario, che è prestata senza vincolo di subordinazione e con la richiesta di un diverso e minore impegno lavorativo indubbiamente connessa alla mancata erogazione di un corrispettivo (2).
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(1) Nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa per i concorsi interni v. da ult. TRIBUNALE DI LUCCA – Sentenza 5 marzo 2002 n. 210, in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/triblucca_2002-03-05.htm, con nota di LAZZARINI; v. anche TAR LAZIO, SEZ III BIS, Sentenza 17 dicembre 2001 n. 11405, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio3bis_2001-12-17.htm
La giurisprudenza prevalente è ormai nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. in materia di concorsi interni e di procedure di avanzamento di carriera; v. in proposito in questa Rivista Internet:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI – Ordinanza 27 febbraio 2002 n. 2954, pag. http://www.giustamm.it/private/corte/casssu_2002-02-27.htm
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 luglio 2001, n. 965, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/ccassuciv_2001_07-17.htm
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 giugno 2001 n. 7859, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/casssu_2001-06-11-1.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V - Sentenza 15 marzo 2001 n. 1519, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-03-15-1.htm, con nota di L. OLIVERI.
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, Sentenza 26 gennaio 2002, n. 20, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarfriuli_2002-20.htm, con nota di MICELLI.
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - Sentenza 15 gennaio 2002, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/tribcampobasso_2002-01-15.htm
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 dicembre 2001, n. 1050, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparma_2001-12-20-1.htm, con commenti di G. BUONO e L. OLIVERI.
T.A.R. VENETO - Sentenza 3 settembre 2001, n. 2509, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarveneto3_2001-2509.htm (che tuttavia ritiene criticabile la scelta del legislatore).
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1922, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tatsiciliapa1_2000-1922o.htm
V. anche, per una disamina degli orientamenti emersi, L. OLIVERI, La giurisdizione relativa alle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pag. http://www.giustamm.it/articoli/oliveri_assunzioni.htm
V. pure in materia:
TRIBUNALE DI TRAPANI, SEZ. LAVORO - Ordinanza 2 gennaio 2001, che ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. per una selezione interna per progressioni verticali, con nota di A. PROVENZANO.
TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 febbraio 2000 n.132, che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico.
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1925, secondo cui esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo la impugnazione di un concorso interno per il passaggio a categoria o qualifica superiore.
TRIBUNALE DI NOVARA - Ordinanza 28 gennaio 2000*, che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi.
TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999* e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999 (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia.
TAR FRIULI 6 dicembre 1999 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa.
TAR FRIULI, 17 gennaio 2000 n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l’attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio.
TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza 3 settembre 2001 n. 2509, che ritiene sussistente la giurisdizione dell’A.G.O.
Sulla giurisdizione in materia di procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, v. sempre in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 15 marzo 2001*, secondo cui rientra nella giurisdizione dell'AGO una controversia riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali, con nota di L. OLIVERI.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 23 luglio 2001 n. 275, secondo cui è legittimo l’art. 18 del D.L.vo n. 387/98 che ha devoluto all’A.G.O. le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, con nota di L. OLIVERI.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 dicembre 1988, n. 883.
omissis
per l’annullamento
della determinazione 9 gennaio 2002, n. 27, nella parte in cui il Dirigente della Ripartizione Segreteria del Comune di Francavilla al Mare ha approvato la graduatoria di merito per il conferimento dell’incarico professionale di psicologo nell’ambito del servizio psico-sociale a favore degli allievi delle scuole dell’obbligo ed ha affidato il relativo incarico alla sig.ra S. D.C..
Omissis
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con il ricorso in esame l’attuale ricorrente, collocata al secondo posto con punti 12, ha impugnato la determinazione del Dirigente della Ripartizione Segreteria del Comune di Francavilla al Mare di approvazione della graduatoria di merito per il conferimento dell’incarico professionale di psicologo nell’ambito del servizio psico-sociale a favore degli allievi delle scuole dell’obbligo, nella parte in cui è stata collocata al primo posto la sig.ra S. D. C. con punti 12, 4;
Premesso, altresì, che con il gravame l’istante si è lamentata, tra l’altro, del fatto che alla vincitrice della selezione in parola non avrebbero potuto essere attribuiti punti 3 per i titoli di servizio in relazione a quanto documentato dalla stessa (frequenza “a titolo volontario” di un Centro Regionale dell’Azienda USL di Bologna dal marzo 1998 al settembre 1999; attività di psicologo e psicoterapeuta svolta dal gennaio al settembre 2000 presso l’Istituto S. Caterina di Francavilla al Mare);
Rilevato, in via pregiudiziale, che la controversia in questione rientra nell’ambito della giurisdizione di questo Tribunale atteso che le situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio hanno l’indubbia consistenza dell’interesse legittimo;
Rilevato, altresì, che l’allegato “C” alla deliberazione del consiglio comunale 31 agosto 2000, n. 143, di individuazione dei criteri per la formazione della graduatoria di merito in questione, aveva previsto l’attribuzione di articolati punteggi relativamente al “servizio” prestato presso pubbliche amministrazioni in posti di qualifica e funzioni superiori (o meno) ed analoghe (o meno) al posto da conferire, ritenendo valutabile a tali fini anche il servizio prestato presso enti privati “per conto di amministrazioni locali in costanza di appalto di pubblico servizio”;
Rilevato che dall’esame degli atti versati in giudizio dall’Am-ministrazione resistente ed, in particolare, dai certificati presentati dalla vincitrice della selezione in parola si evince che, dato il ridotto punteggio che separa le candidate collocate ai primi due posti della graduatoria, carattere decisivo ai fini del conferimento dell’incarico in parola assume la frequenza avvenuta – come si legge dal certificato in atti – “a titolo volontario e a suo esclusivo vantaggio” della dr. Di Cicco del predetto Centro Regionale dell’Azienda USL di Bologna;
Rilevato che l’attività prestata a titolo volontario non può in via generale essere considerata ed equiparata all’attività di servizio (cfr. per una espressa previsione normativa l’art. 21 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982), attesa la sostanziale diversità dell’attività di volontario, che è prestata senza vincolo di subordinazione e con la richiesta di un diverso e minore impegno lavorativo indubbiamente connessa alla mancata erogazione di un corrispettivo (cfr. Cons. St, V, 27 dicembre 1988, n. 883);
Rilevato, inoltre, che la Commissione giudicatrice della selezione in parola comunque non avrebbe potuto attribuire alcun punteggio per il predetto certificato presentato dalla interessata, dal quale non è possibile evincere, nei termini in cui è redatto, l’attività in concreto svolta dalla dr. D. C.;
Ritenuto, in definitiva, che, ove fosse stato considerato il solo servizio svolto presso l’Istituto S. Caterina di Francavilla al Mare, non avrebbero potuto attribuirsi alla dr. D. C. punti 3 per il servizio e che la ricorrente, pertanto, sarebbe stata collocata al primo posto della graduatoria in parola;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto in relazione alla predetta illegittima valutazione dei titoli presentati dalla controinteressata e che, conseguentemente, debba essere annullato in parte qua l’atto impugnato;
Ritenuto, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza e debbano essere poste a carico del Comune intimato, che con il suo illegittimo comportamento ha dato origine alla presente controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla nel senso e nei limiti di cui in motivazione l’impugnata determinazione 9 gennaio 2002, n. 27, del Dirigente della Ripartizione Segreteria del Comune di Francavilla al Mare.
Condanna il Comune di Francavilla al Mare al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 1.500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.