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Giurisprudenza
n. 12-2001 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 novembre 2001 n. 5111 – Pres Coraggio, Est. Pagano – Ditta Guida Attilio (Avv. Caianiello) c. Comune di Prata Sannita (Avv. Colalillo).

1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Ex art. 6 L, 205/2000 - - Riguarda solo la fase di scelta del contraente - Controversia relativa ad azione di rescissione di un contratto per lesione ultra dimidium - Non ci rientra.

2. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - In materia di servizi pubblici - Ex art. 33 D.L.vo n. 80/1998 - Nozione di servizio pubblico - Individuazione - Servizi resi in favore della pubblica amministrazione, cui non corrisponde una diretta pretesa degli utenti - Non rientrano nella nozione ed esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A. - Fattispecie in materia di contratti relativi alla manutenzione degli impianti presso edifici pubblici.

1. Una azione diretta alla rescissione di un contratto con la P.A. per lesione ultra dimidium non ricade nella previsione di cui all’art. 6 L. 205/2000, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

2. Anche nell’ipotesi in cui si consideri servizio pubblico l’attività economica di solito imprenditoriale esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incomprimibili (1), non rientra comunque in tale nozione il servizio reso in favore della pubblica amministrazione, cui non corrisponde una diretta pretesa degli utenti.

In particolare, non costituisce servizio pubblico, ai sensi dell’art. 33 D.L.vo n. 80/1998, la manutenzione degli impianti presso edifici pubblici in cui viene in rilievo la prestazione di un’attività in favore della P.A., attività cui non corrisponde una specifica pretesa per chi ne usufruisce; deve conseguentemente ritenersi che esula dalla giurisdizione esclusiva del G.A. una controversia relativa ad un contratto stipulato con la P.A. per la manutenzione di un impianto della pubblica illuminazione ovvero per qualsiasi bene di proprietà della stessa, che comunque non comporti rapporti diretti con un’utenza.

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(1) V. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2000 n. 6325, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds4_2000-6325.htm 

Sulla nozione di servizio pubblico v. sempre in questa rivista:

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE - Sentenza 30 marzo 2000 n. 71

CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA - Ordinanza 30 marzo 2000 n. 1

CONSIGLIO DI  STATO, SEZ. V - Ordinanza 9 novembre 1999 n. 2440

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 3 settembre 2001 n. 4586

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 marzo 2000 n. 1327, con nota di M. ALESIO, La disdetta della concessione di pubblico servizio: da atto provvedimentale ad atto negoziale. la perdurante attualità di un vetusto modello di gestione.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 4 aprile 2000 n. 1401, con nota di R. GAROFOLI, Affidamento di appalti pubblici: difficoltà nell’applicazione dei nuovi criteri di riparto

R. GAROFOLI, L'art. 33 del D.Lgs.n. 80/1998 al vaglio della Cassazione e del Consiglio di Stato.

L. IEVA, Profili problematici della nuova giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici.

F. MAROTTI, Il “Lavoro pubblico”

Per ulteriori riferimenti v. la pagina di approfondimento dedicata al D.L.vo n. 80/1998*.

 

 

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con il presente ricorso, depositato il 13 dicembre 2000, la parte ricorrente, ditta Guida Attilio, espone di essere addivenuta - dopo l’aggiudicazione della gara, indetta dal Comune di Prata Sannita, per i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione a mezzo di impianti fotovoltaici - alla stipula di una convenzione per la manutenzione ordinaria di quello stesso impianto, precedentemente appaltato.

Precisa che, a tale ulteriore stipulazione, si sarebbe giunti solo per la situazione necessitata in cui la attuale ricorrente versava, proprio a seguito della stipula dell'originario contratto.

Deduce, pertanto, un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 1448 C.C. .

2.- Resiste l’amministrazione.

3.- All’udienza indicata, la causa è stata trattenuta in decisione.

4.- Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussistendo quella del giudice ordinario.

La parte ricorrente si duole delle condizioni contrattuali relative al servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione alla stessa precedentemente appaltato e realizzato per quella amministrazione, ritenendo che sussistano le condizioni per la rescindibilità ai sensi dell'art. 1448 C.C. .

Ha affermato testualmente: la ditta Guida implicitamente obbligata alla sottoscrizione di tale nuova convenzione [attinente alla manutenzione dell’impianto] perché oppressa dalle spese sostenute per l’opera realizzata, e cosciente che solo tale comportamento le avesse consentito di ottenere, in tempi rapidi, la corresponsione di quanto legittimamente dovutole, acconsentiva alla conclusione del contratto proposto, decidendo, pertanto, di sostenere un’attività economica che avrebbe prodotto (come è avvenuto) notevoli perdite.

In fatto, alla licitazione privata del 29 marzo 1996 per i lavori di realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione, è seguito il contratto di appalto fra il Comune di Prata Sannita e la ditta Guida; successivamente, a trattativa privata, è stato stipulato il contratto per la manutenzione dell'impianto in data 24 novembre 1999.

Nella irrilevanza della fase di evidenza pubblica, la convenzione è dunque gravata con la richiesta di applicazione della disciplina relativa alla rescissione per lesione ultra dimidium, costituente rimedio offerto dal codice civile a presidio del profilo oggettivo costituito dall’equilibrio delle prestazioni che si evidenzia nel momento di esecuzione della stesse.

La lite attiene, in altri termini, non alla scelta del contraente ma al preteso squilibrio del contratto e quindi non ricade nella previsione di cui all’art. 6 L. 205/2000 ove si afferma che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento lavori, servizi o forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

Resta da stabilire se sia regolabile sulla scorta dell'art. 33 D.Lgs 80/1998, ove si devolvono alla giurisdizione esclusiva tutte le controversie in materia di pubblici servizi.

La norma, qualsivoglia sia la latitudine che le si riconosca, è comunque inoperante rispetto alla fattispecie in esame, nella quale, controvertendosi della manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica, si è al di fuori del perimetro massimo della giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

Qualsivoglia nozione di servizio pubblico si formuli -cfr. ad es. CdS IV, 29 novembre 2000 n. 6325 che lo definisce quale attività economica di solito imprenditoriale esercitata per erogare prestazioni indispensabili a soddisfare bisogni collettivi incomprimibili—sembra infatti sicuro il rintracciarlo, almeno tendenzialmente, in quel complesso rapporto che si instaura tra gestore pubblico o privato ed utente.

Nella fattispecie de qua, v’è, per contro, un servizio reso in favore della pubblica amministrazione, cui non corrisponde una diretta pretesa degli utenti.

E’ il caso, in generale, della manutenzione degli impianti presso edifici pubblici in cui si sottolinea la prestazione di un’attività in favore della p.A., attività cui non corrisponde, appunto, una specifica pretesa per chi ne usufruisce.

Il ricorso deve pertanto essere definito con il diniego della giurisdizione del giudice adito.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Campania- Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese di causa interamente compensate.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, il 4 aprile 2001 nella camera di consiglio del TAR.

Giancarlo Coraggio pres.

Alessandro Pagano rel. est.

Depositata il 29 novembre 2001.

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