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n. 6-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Ordinanza 12 giugno 2002 n. 2899 - Pres. Coraggio, Est. Pagano - P.G. (Avv. Lemmo) c. Comune di Massa di Somma ed Ag. regionale per la protezione ambientale della Campania (n.c.) - (accoglie).

Ambiente - Inquinamento - Rifiuti urbani - Discarica abusiva - Ordine di rimozione e di ripristino rivolto al proprietario - Nel caso in cui il comportamento del proprietario stesso sia da considerare diligente - Sembra illegittimo - Domanda di sospensione dell’efficacia dell’ordine - Va accolta - Fattispecie.

Va sospesa l’efficacia di una ordinanza sindacale con cui si ordina ad un privato di rimuovere i rifiuti scaricati abusivamente sul suolo di sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso in cui il comportamento diligente del proprietario escluda che l’obbligo di ripristino possa essergli addossato (1).

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(1) Ha aggiunto la Sez. I del T.A.R. Campania-Napoli che il proprietario nella specie doveva considerarsi parte lesa della attività inquinante, posta in essere da terzi ignoti (cfr. denuncia di manomissione del cancello ed addirittura della sua stessa successiva asportazione).

La attività posta in essere da parte di terzi ignoti, anzi, secondo il T.A.R. campano costituisce "indiretto ma significativo indice della negligente cura degli interessi pubblici demandati alle autorità locali in tema di rispetto delle regole primarie e basilari del vivere civile, quale la difesa della proprietà privata dalle intrusioni altrui e, più in generale, la difesa dell’ambiente".

Nel senso di ritenere che "ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 22/1997, il proprietario di un’area sulla quale sono stati depositati da terzi rifiuti è obbligato alla rimozione dei medesimi solo nel caso di accertata imputabilità a titolo di dolo o colpa" v. in precedenza in questa Rivista Internet TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 12 marzo 2002 n. 1291.

Sui presupposti affinchè sussista la responsabilità del proprietario v., sempre in questa Rivista, TAR PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 11 maggio 2001 n. 1100 (secondo cui, in particolare, “l’omessa recinzione e la mancata apposizione di cartelli non possono essere considerate di certo come condotte omissive causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi”).

Sulla responsabilità dell’acquirente di un sito inquinato v. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 8 marzo 2001 n. 1347, in questa Rivista, n. 3/2001; v. in precedenza TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, sentenza 13 febbraio 2001 n. 987, ivi, n. 2/2001,  e ibidem, sentenza 13 febbraio 2001 n. 956, ivi, n. 3/2001, con nota di T. MAROCCO, Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA SEZIONE

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO CORAGGIO Presidente

ALESSANDRO PAGANO Cons. , relatore

SERGIO DE FELICE Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2002

Visto il ricorso 5668/2002 proposto da:

P.G.

rappresentato e difeso da:

LEMMO VITTORIO

con domicilio eletto in NAPOLI

P.CO MARGHERITA N.31

presso

LEMMO VITTORIO

contro

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

AG. REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza del sindaco del Comune di Massa di Somma n. 9 notificata l’8.3.2002, con cui si ordina al ricorrente di rimuovere i rifiuti scaricati abusivamente sul suolo di sua proprietà e di ripristinare lo stato dei luoghi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Cons. ALESSANDRO PAGANO

uditi gli avvocati come da verbale;

CONSIDERATO che, ad un primo esame, il ricorso appare fondato;

CHE il comportamento diligente del ricorrente – proprietario esclude che l’obbligo di ripristino possa essergli addossato;

CHE, per contro, il ricorrente è da considerarsi, nella presente vicenda, parte lesa di attività, di rilevanza anche penale, posta in essere da terzi ignoti (cfr. denuncia di manomissione del cancello ed addirittura della sua stessa successiva asportazione) che costituiscono indiretto ma significativo indice della negligente cura degli interessi pubblici demandati alle autorità locali in tema di rispetto delle regole primarie e basilari del vivere civile, quale la difesa della proprietà privata dalle intrusioni altrui e, più in generale, la difesa dell’ambiente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 12 Giugno 2002

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

IL SEGRETARIO

Depositata in segreteria il 12 giugno 2002.

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