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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 12 marzo 2002 n. 1291 - Pres. Coraggio, Est. Scafuri - Ente Nazionale per le Strade ANAS (Avv.ra distr. Stato) c. Comune di Presenzano (Avv. F. Leonardo) - (accoglie).

1. Ambiente - Inquinamento - Abbandono di rifiuti in un’area - Ordine di rimozione - Ex D.L.vo 22/1997 - Nei confronti del proprietario dell’area stessa - Presupposti - Accertamento dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa - Necessità.

2. Ambiente - Inquinamento - Abbandono di rifiuti in un’area - Ordine di rimozione - Ex D.L.vo 22/1997 - Nei confronti dell’ANAS - Per rifiuti abbandonati sulla pubblica strada - Verifica dell’imputabilità dell'inquinamento a titolo di dolo o colpa - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

1. Ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo n. 22/1997, il proprietario di un’area sulla quale sono stati depositati da terzi rifiuti è obbligato alla rimozione dei medesimi solo nel caso di accertata imputabilità a titolo di dolo o colpa; l’ordine di smaltimento rifiuti riveste infatti natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone ed implica l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole (1).

2. E’ illegittimo il provvedimento con il quale un Comune diffida l’A.N.A.S. a rimuovere rifiuti abbandonati sulla pubblica strada, ove sia mancata ogni attività di accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario ed il provvedimento stesso si privo di qualsiasi motivazione circa la imputabilità dell'inquinamento a titolo di dolo o colpa dell’ente (2).

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(1) TAR Campania-Napoli, sez. V, 3 dicembre 1998, n. 3640 e 5 febbraio 1999, n. 286; TAR Emilia Romagna-Bologna, II sez., 4 ottobre 1999, n.490.

(2) Ha aggiunto il T.A.R. Campania che nella specie, poi, le caratteristiche del bene, ed in particolare la sua estensione e la sua difficile controllabilità, sono tali da non far emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza dell’A.N.A.S.

D’altra parte, gli adempimenti concernenti il ripristino dell’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all’inquinamento (TAR Lombardia-Milano, I sez., 15 febbraio 1999, n. 484 del; TAR Basilicata, 23 settembre 1999, n. 385).

V. in questa Rivista in argomento:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 8 marzo 2001, n. 1347, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-1347.htm 

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I - Sentenza 13 febbraio 2001 n. 987, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlomb1_2001-987.htm 

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I - Sentenza 13 febbraio 2001 n. 956, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlomb1_2001-956.htm  con nota di T. MAROCCO, Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 27 luglio 2001 n. 488, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarfriuli_2001-07-27.htm 

TAR PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 11 maggio 2001 n. 1100, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarpiem2_2001-05-11-1.htm

T.A.R. CAMPANIA, SEZ. I DI NAPOLI - Ordinanza 21 marzo 2001, n. 1431, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampaniana1_2001-1431o.htm

 

 

per l'annullamento

della diffida n.1862 del 28.4.2000 del Sindaco di Presenzano, con la quale - l’ANAS (Compartimento della viabilità per la Campania) - veniva invitata a provvedere "ad horas" allo smaltimento dei rifiuti esistenti lungo la strada 85 Venafrana Km.6+350 lato destro nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.

(omissis)

FATTO

L’ente ricorrente si duole dell’ordinanza in epigrafe indicata con la quale gli è stato ingiunto, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgvo n. 22 del 5.2.1997 la rimozione "ad horas" dei rifiuti abbandonati sulla pubblica strada.

A sostegno del gravame deduce violazione di legge (art.14 D.Lgvo n.22/1997) ed eccesso di potere in relazione alla previsione normativa di cui agli artt. 2 del D.Lgvo n.143/1994 e 6 e 21 del D.Lgvo n.22/1997.

Il Comune di Presenzano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

L'istanza cautelare è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 2001 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’Azienda pubblica ricorrente impugna l’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti sulla strada statale in epigrafe indicata, evidenziando che per legge l’obbligo di smaltimento dei rifiuti incombe sullo stesso Comune.

In particolare lamenta la violazione del Decreto Legislativo n. 22/1997 (artt.14 e 21) - la violazione dell’art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgvo 26.2.1994 n.143, istitutivo dell’ANAS - in quanto l’ordinanza impugnata intende obbligare l’Ente ricorrente ad un’attività istituzionalmente ad esso estranea quale la rimozione dei rifiuti - la violazione dell’art.58, comma 3, e 49, comma 2, del D.Lgvo n.22/1997 perché l’ente provvede alla gestione e manutenzione delle strade con fondi statali laddove le norme richiamate prevedono che i costi relativi alla gestione dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade od aree pubbliche sono coperti dai comuni mediante istituzione di una tariffa, non dovendone derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.

Il ricorso è fondato in relazione al profilo assorbente della violazione dell’art.14 del D.Lgvo n.22/1997.

Ai sensi di tale norma il proprietario di un’area sulla quale sono stati depositati da terzi rifiuti è obbligato alla rimozione dei medesimi solo in caso di accertata imputabilità a titolo di dolo o colpa.

Ciò perché l’ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone appunto l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole (TAR Campania-Napoli, sez.V, n.3640 del 3 dicembre 1998 e n.286 del 5 febbraio 1999; TAR Emilia Romagna-Bologna, II sez., n.490 del 4 ottobre 1999).

In altri termini gli adempimenti concernenti il ripristino dell’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all’inquinamento (TAR Lombardia Milano, I sez., n.484 del 15 febbraio 1999; TAR Basilicata, n.385 del 23 settembre 1999 ).

Nella specie, è anzitutto mancata ogni attività di accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario nonché qualsiasi motivazione circa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico dell’ente.

In punto di fatto, poi, le caratteristiche del bene, ed in particolare la sua estensione e la sua difficile controllabilità, sono tali da non far emergere in termini obiettivi i necessari elementi di colpevolezza dell’ente ricorrente.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Sussistono i motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.I

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe proposto dall’Ente Nazionale per le Strade (ANAS) e per l’effetto pronuncia l’annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 giugno e del 18 ottobre 2001.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE estensore

Depositata il 12 marzo 2002.

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