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n. 3-2002 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 1° febbraio 2002 n. 790 - Pres. Giulia, Est. De Michele – Santucci (Avv.ti Melillo e Vitale) c. Comune di Roma (Avvocatura comunale) – (accoglie parzialmente).

1. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Oblazione – Integrale versamento della somma autoliquidata - Richiesta di conguaglio - Termine di prescrizione - E’ di 36 mesi – Decorrenza del termine - Dalla data di presentazione dell’istanza di sanatoria.

2. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Oblazione – Omesso integrale versamento della somma autoliquidata - Termine di prescrizione - E’ decennale - Decorrenza del termine - Dalla data di richiesta del Comune ovvero, nel caso di pagamento rateizzato, dall’ultimo pagamento effettuato.

3. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Oneri concessori – Termine di prescrizione - E’ decennale – Decorrenza del termine - Dalla data della richiesta del Comune.

1. Nel caso di condono edilizio, allorchè sia stato effettuato integralmente il versamento dell’oblazione autoliquidata, per le somme richieste come conguaglio dell’oblazione, l’art. 35, comma 18, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – come successivamente modificata ed integrata – prevede un termine prescrizionale di 36 mesi, che deve ritenersi decorrente dalla data della domanda di condono; nel medesimo comma, infatti, sono disciplinati sia i tempi di formazione del silenzio assenso sulla domanda stessa, sia quelli prescrizionali; per i primi, la decorrenza iniziale dalla data di presentazione dell’istanza è esplicita, per i secondi il tenore letterale della norma rende la medesima decorrenza implicita (1).

2. Nel caso invece in cui, in sede di condono, non sia stato effettuato integralmente il versamento dell’oblazione autoliquidata, il termine prescrizionale è di 10 anni, essendo il versamento condizione per la procedibilità della domanda e per la maturazione del silenzio-assenso, in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 18, L. n. 47/85 e dell’art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata con legge n. 662/96 (art. 2, commi 37 e 40); il termine di prescrizione in tal caso decorre dalla domanda da parte del Comune o, in assenza, dall’ultimo pagamento, se il versamento è stato rateizzato (2).

3. Nel caso di presentazione di domanda di condono edilizio, gli oneri concessori, come si evince dalla lettura degli articoli 3 L. n. 10/77 e 37 L. n. 47/85, si aggiungono all’oblazione sulla base di parametri diversi, non sono soggetti ad autoliquidazione e vengono determinati dall’Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del progetto da assentire; anche nei confronti degli oneri concessori si applica la prescrizione decennale, ma in tal caso il termine iniziale della prescrizione decorre dalla data della richiesta, contestuale al rilascio del titolo abilitativo, o da quella di maturazione del silenzio assenso – ove e nei termini in cui l’istituto sia previsto – sulla domanda di concessione, anche in sanatoria (2).

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(1) Cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 1991, n. 1364; TAR Liguria, 9 febbraio 1993, n. 39; TAR Calabria, Catanzaro, 28 giugno 1999, n. 864.

Ha aggiunto il TAR Lazio che la soluzione esegetica seguita sembra coerente con quanto previsto dal primo comma del citato art. 35 L. n. 47/85, che impone il deposito della domanda "corredata della prova dell’eseguito versamento dell’oblazione", nella misura e nei modi determinati dalla medesima norma, nonché dagli articoli 34 e 36 della stessa legge n. 47: il diretto interessato, quindi, deve operare la liquidazione delle somme, dovute a titolo di oblazione, e dalla data in cui è quantificato il credito - a tale titolo riconosciuto a favore dell’Amministrazione - quest’ultima è in grado di determinare i relativi conguagli, intesi come somme ricalcolate in misura maggiore o minore, rispetto a quanto indicato in sede di istanza di condono.

(2) In base al combinato disposto del ricordato art. 35, comma 18, L. n. 47/85 e dell’art. 39, comma 6, della legge 23.12.1994, n. 724, come integrata con legge n. 662/96 (art. 2, commi 37 e 40), infatti, ove non risulti "interamente corrisposta l’oblazione dovuta", si deve versare "a pena di improcedibilità della domanda… il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 1996"; l’ulteriore omesso pagamento di tale somma maggiorata comporta, poi, "l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell’obbligo di pagamento"; la medesima norma precisa che le disposizioni sopra richiamate non trovano applicazione quando, "a seguito dell’intero pagamento dell’oblazione" (evidentemente, quella autoliquidata) "sia dovuto unicamente il conguaglio" (determinato, deve intendersi, a seguito di riesame dell’Amministrazione): solo per tale ultima ipotesi viene precisato che la richiesta deve intervenire nel termine di 36 mesi, di cui all’art. 35 L. n. 47/85.

L’esame delle disposizioni sopra riportate, come rilevato dal T.A.R. Lazio, rende evidente l’esistenza di un doppio tipo di conguaglio: quello conseguente a controllo dei conteggi e rideterminazione – da parte dell’Amministrazione – della somma dovuta e quello determinato da omesso versamento, in tutto o in parte, dell’oblazione autoliquidata all’atto della domanda: il primo soggetto a prescrizione in 36 mesi, il secondo esigibile anche in via successiva, nel termine ordinario di prescrizione.

(3) V. in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 1984, n. 920; 13 marzo 1981, n. 85, 13 novembre 1990, n. 775 e 7 giugno 1999, n. 603; TAR Lazio, Latina, 27 luglio 1993, n. 973; TAR Lazio, Roma, 26 gennaio 1996, n. 277; TAR Marche, Ancona, 30 aprile 1999, n. 542; TAR Toscana, 8 settembre 1999, n. 412.

V. in argomento in questa rivista:

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 aprile 1999 n. 495, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_1999-495.htm

T.A.R. LAZIO - SEZIONE II BIS - Sentenza 3 febbraio 2001 n. 868, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio2bis_2001-868.htm

T.A.R. LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - Sentenza 11 aprile 2001 n. 237, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombrescia_2001-04-11.htm

 

 

FATTO

Attraverso due successivi ricorsi (n. 8225/98, notificato in data 11.6.1998) e n 713/01. (notificato il 29.12.2000) si impugnavano – per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili – i provvedimenti attraverso cui il Comune di Roma chiedeva il versamento del saldo della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché un ulteriore importo per oneri concessori e diritti di segreteria, con riferimento a tre domande di concessione in sanatoria, che il ricorrente afferma presentate il 24.3.1986, (data del timbro apposto dall’ufficio ricevente) per la costruzione di un garage e di due tettoie esterne, nonché per la modifica di destinazione dei locali sottostanti l’abitazione.

Le predette somme sarebbero state richieste per la prima volta il 14.4.1998 e – dopo la sospensione dei provvedimenti in sede giurisdizionale (a seguito di ordinanza di questo Tribunale n. 2164/98 del 30.7.1998) – nuovamente e senza alcuna causa giustificativa rinnovate con atti notificati il 31.10.2000.

Quanto sopra, dopo l’avvenuta formazione del silenzio assenso in ordine a ciascuna delle citate istanze di sanatoria, e comunque dopo il decorso dei termini decennali di prescrizione; gli oneri concessori, inoltre, sarebbero risultati comunque non dovuti, per interventi non rilevanti ai fini del carico urbanistico dell’area.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, eccepiva la non decorrenza del termine prescrizionale fino alla conclusione dell’istruttoria, in ordine alla domanda di condono, con conseguente non avvenuta maturazione del termine nel caso di specie; i contributi in questione, inoltre, sarebbero comunque obbligatori "oltre che per la realizzazione di nuove costruzioni, per l’aumento di cubatura dovuto all’ampliamento di quelle esistenti e per il mutamento di destinazione d’uso di locali, che ne permettono una utilizzazione abitativa".

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio riteneva necessaria l’acquisizione dei seguenti documentati chiarimenti (previa riunione dei ricorsi nn. 8225/98 e 713/01, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva):

esistenza – o meno – di atti interruttivi della prescrizione, eventualmente comunicati al ricorrente dopo la data di presentazione dell’istanza di sanatoria;

descrizione delle fasi procedurali interne, attraverso cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere impositivo;

specificazione dei parametri, in base ai quali viene determinata la somma, dovuta dal concessionario per oneri di urbanizzazione.

L’istruttoria è stata espletata e sulla base dei dati raccolti la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Tornano all’esame del Collegio i ricorsi riuniti nn. 8225/98 e 713/01, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto contenenti analoghe censure avverso le medesime richieste di pagamento, avanzate a due riprese dall’Amministrazione comunale, a titolo di conguaglio dell’oblazione e di oneri concessori.

In esito all’istruttoria, disposta con sentenza n. 6744/01 del 20.7.2001, il Comune intimato ha specificato i criteri di calcolo adottati, per abusi risalenti al 1978 e relativi alla "realizzazione di un fabbricato rurale, destinato ad uso residenziale"; il medesimo Comune, inoltre, non ha rappresentato l’avvenuta emanazione di atti interruttivi della prescrizione, sottolineando però come non sia stata presentata, al riguardo, alcuna richiesta da parte dell’attuale ricorrente.

Premesso quanto sopra, osserva il Collegio che l’avvenuto decorso dei termini prescrizionali non deve essere oggetto di specifiche istanze dell’interessato, essendo sufficiente l’eccezione formulata in tal senso in qualunque sede, purchè prima del pagamento.

Nel caso di specie i termini – e la decorrenza iniziale dei medesimi – sono diversi, a seconda che si considerino le somme richieste come conguaglio dell’oblazione, ovvero quelle calcolate a titolo di oneri concessori.

Per le prime, l’art. 35, comma 18, della legge 28.2.1985, n. 47 – come successivamente modificata ed integrata – prescrive un termine prescrizionale di 36 mesi, che debbono ritenersi decorrenti dalla data della domanda di condono: nel medesimo comma, infatti, sono disciplinati sia i tempi di formazione del silenzio assenso sulla domanda stessa, sia quelli prescrizionali di cui si discute; per i primi, la decorrenza iniziale dalla data di presentazione dell’istanza è esplicita, per i secondi il tenore letterale della norma rende la medesima decorrenza implicita.

Quanto sopra, peraltro, in coerenza con il primo comma del citato art. 35, che impone il deposito della domanda "corredata della prova dell’eseguito versamento dell’oblazione", nella misura e nei modi determinati dalla medesima norma, nonché dagli articoli 34 e 36 della stessa legge n. 47: il diretto interessato, quindi, deve operare la liquidazione delle somme, dovute a titolo di oblazione, e dalla data in cui è quantificato il credito - a tale titolo riconosciuto a favore dell’Amministrazione - quest’ultima è in grado di determinare i relativi conguagli, intesi come somme ricalcolate in misura maggiore o minore, rispetto a quanto indicato in sede di istanza di condono (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 11.12.1991, n. 1364; TAR Liguria, 9.2.1993, n. 39; TAR Calabria, Catanzaro, 28.6.1999, n. 864).

Diversa è la situazione, riscontrabile in caso di non integrale versamento dell’oblazione autoliquidata, essendo tale versamento condizione per la procedibilità della domanda e per la maturazione del silenzio assenso, in base al combinato disposto del ricordato art. 35, comma 18, L. n. 47/85 e dell’art. 39, comma 6, della legge 23.12.1994, n. 724, come integrata con legge n. 662/96 (art. 2, commi 37 e 40).

In base alle norme da ultimo citate, infatti, ove non risultasse "interamente corrisposta l’oblazione dovuta", ai sensi della legge n. 47/85, si doveva versare "a pena di improcedibilità della domanda… il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 1996"; l’ulteriore omesso pagamento di tale somma maggiorata comportava, poi, "l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei Comuni dell’obbligo di pagamento"; la medesima norma precisa che le disposizioni sopra richiamate non trovano applicazione quando, "a seguito dell’intero pagamento dell’oblazione" (evidentemente, quella autoliquidata) "sia dovuto unicamente il conguaglio" (determinato, deve intendersi, a seguito di riesame dell’Amministrazione): solo per tale ultima ipotesi viene precisato che la richiesta deve intervenire nei termini, di cui all’art. 35 L. n. 47/85.

L’esame delle disposizioni sopra riportate rende evidente l’esistenza di un doppio tipo di conguaglio: quello conseguente a controllo dei conteggi e rideterminazione – da parte dell’Amministrazione – della somma dovuta e quello determinato da omesso versamento, in tutto o in parte, dell’oblazione autoliquidata all’atto della domanda: il primo soggetto a prescrizione in 36 mesi, il secondo esigibile anche in via successiva, nei termini chiariti dalle predette norme.

Nel caso di specie, nei provvedimenti impugnati l’Amministrazione valuta le somme autoliquidate dal ricorrente, a titolo di oblazione, leggermente superiori a quelle dovute, ma contesta l’avvenuto versamento sul c/c postale n. 255000, intestato a Ente Poste Italiane– in unica soluzione –di una cifra inferiore rispetto a quella autoliquidata.

Il ricorrente non smentisce in fatto la circostanza sopra segnalata, ma eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto di credito, al riguardo vantato dall’Amministrazione: detta eccezione appare fondata, in quanto – pur non ricadendo il tipo di conguaglio anzidetto nel termine prescrizionale breve di 36 mesi – è comunque applicabile l’istituto a carattere generale della prescrizione estintiva dei diritti, non esercitati entro il termine decennale, ai sensi degli articoli 2934 e seguenti cod. civ.

La decorrenza iniziale, nella fattispecie, appare coincidente con la data della domanda, in quanto l’oblazione autoliquidata risulta corrisposta in unica soluzione, con conseguente possibilità per l’Amministrazione di esercitare immediatamente il proprio diritto al conguaglio, in ogni accezione prevista (in caso di rateizzazione, invece, il termine prescrizionale – per le sole somme autoliquidate – sarebbe decorso dall’ultima data prevista per il saldo).

Al momento della prima richiesta (14.4.1998), pertanto, la prescrizione decennale doveva ritenersi già maturata, anche se vi è discordanza sulla data di presentazione della domanda di condono (26.3.1986 secondo il ricorrente, 2.5.1987 secondo l’Amministrazione).

Diverse considerazioni debbono essere svolte, invece, per quanto riguarda gli oneri concessori: questi ultimi infatti, come si evince dalla lettura degli articoli 3 L. n. 10/77 e 37 L. n. 47/85, si aggiungono all’oblazione sulla base di parametri diversi, non sono soggetti ad autoliquidazione e vengono determinati dall’Amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del progetto da assentire; non può non valere anche per i relativi diritti di credito, dunque, la prescrizione decennale, ma con termine iniziale di decorrenza dalla data della richiesta, contestuale al rilascio del titolo abilitativo, o da quella di maturazione del silenzio assenso – ove e nei termini in cui l’istituto sia previsto – sulla domanda di concessione, anche in sanatoria (cfr. in tal senso, Cons. St., sez. V, 17.12.1984, n. 920; 13.3.1981, n. 85, 13.11.1990, n. 775 e 7.6.1999, n. 603; TAR Lazio, Latina, 27.7.1993, n. 973; TAR Lazio, Roma, 26.1.1996, n. 277; TAR Marche, Ancona, 30.4.1999, n. 542; TAR Toscana, 8.9.1999, n. 412).

Nella situazione in esame, il predetto termine non può ritenersi decorso, trovandosi il ricorrente nella situazione, di cui al già citato art. 39, commi 6 e 10 della legge n. 724/94, come integrato dall’art. 2, comma 37 della legge n. 662/96; a norma del più volte citato art. 35, comma 18 della legge n. 47/85, d’altra parte, la domanda di condono "si intende accolta" dopo 24 mesi dalla relativa domanda, solo "ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento".

Per le ragioni sopra esposte, il diritto dell’Amministrazione di percepire gli oneri concessori non poteva ritenersi estinto né alla data della prima richiesta (14.4.98), valida anche a fini interruttivi della prescrizione, né a quella della seconda (17.1.2000).

Detta richiesta non era inficiata da assenza di firma, come prospettato nel primo motivo di gravame del ricorso n. 8225/98, essendo sufficiente -ex art. 6 quater D.L. 12.1.91, n. 6 conv. in l. 15.3.91, n. 80, sulla firma a stampa per serie ripetitive di atti -che il provvedimento amministrativo recasse chiara l’intestazione dell’ufficio ed il nominativo del relativo dirigente, competente per la sottoscrizione: circostanze, quelle appena indicate, che sussistono nel caso di specie.

Quanto alle censure, contenute in entrambe le impugnative, circa il carattere non dovuto degli oneri in questione, l’istruttoria condotta ne consente il rigetto.

Il contributo di concessione, infatti, risulta commisurato in parte al costo di costruzione (non contestato nella fattispecie) e in parte agli oneri di urbanizzazione, questi ultimi asseritamente non dovuti, in quanto gli interventi abusivi realizzati dal ricorrente non comporterebbero la creazione di unità immobiliari autonome, tali da incidere sull’assetto urbanistico.

In realtà – come risulta dall’istruttoria espletata – detti interventi hanno comportato aumenti di superfici e di volumi, o per nuova realizzazione, o per trasformazione ad uso abitativo di aree, in origine non destinate a residenza: gli oneri in un primo tempo calcolati, pertanto, erano sicuramente inferiori a quelli dovuti per un fabbricato, della consistenza di quello attuale: il Comune resistente ha precisato, infatti, che la quantificazione dei predetti oneri non è indipendente dalle superfici utili, dalla destinazione d’uso e dalla data di realizzazione delle opere.

Sotto il profilo da ultimo indicato, quindi, i ricorsi in esame non possono essere accolti.

Appaiono viceversa condivisibili le argomentazioni difensive, riferite ad immotivata subordinazione del rilascio della concessione in sanatoria all’esibizione di documenti, già prodotti con l’originaria istanza, potendo l’Amministrazione rinvenire tali documenti nei propri uffici o – non sussistendo le regioni ostative, di cui all’art. 40 L. n. 47/85 – potendo attestarsi la formazione di provvedimento tacito di sanatoria, una volta avvenuto il versamento integrale dell’oblazione.

Quanto agli oneri concessori, la relativa richiesta può logicamente precedere la materiale consegna del titolo abilitativo, ma non anche la dichiarata conclusione dell’istruttoria con esito favorevole: in altre parole, il versamento dei predetti oneri potrebbe essere dichiarato fattore condizionante solo per il formale rilascio della concessione, in una situazione di già dichiarata assenza di ogni altra causa impeditiva.

Nei limiti sopra indicati i ricorsi in esame possono essere accolti, con conseguente annullamento in parte qua degli atti impugnati; quanto alle spese giudiziali, infine, il Collegio ne ritiene equa la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. II bis) – definitivamente pronunciando, in ordine ai ricorsi riuniti nn. 8225/98 e 713/01 – ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione i ricorsi stessi e, per l’effetto, ANNULLA in parte qua i provvedimenti impugnati, specificati in epigrafe; COMPENSA le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio in data 20 dicembre 2001 con l'intervento dei Magistrati:

Presidente Patrizio Giulia

Consigliere Giancarlo Tavarnelli

Consigliere est. Gabriella De Michele

Depositata il 1° febbraio 2002.

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