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n. 11-2002 - © copyright.

TAR LIGURIA, SEZ. II – Sentenza 5 novembre 2002 n. 1077 - Pres. Arosio, Est. Fina - Strainer s.a.s. di Gennero Giorgio & C. (Avv. S. Queirolo) c. Comune di Portofino (Avv. C. Bertini) - (accoglie).

1. Giustizia amministrativa - Ricorso - Notifica - Nel caso di provvedimento emesso dal Sindaco quale ufficiale di governo - Notifica presso la casa comunale - Validità - Ragioni.

2. Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 38 della L. n. 142/1990 - Presupposti per l’emissione - Individuazione - Natura transitoria degli effetti delle ordinanze - Necessità.

3. Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 38 della L. n. 142/1990 - Situazioni di carattere non temporaneo e possibilità di utilizzare gli ordinari strumenti normativi - Non consentono l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

4. Ambiente - Inquinamento - Inquinamento acustico - Provocato da un pubblico esercizio - Emissione di una ordinanza contingibile ed urgente - Illegittimità - Ragioni - Possibilità di far ricorso ai mezzi ordinari.

1. Nel caso in cui venga proposto un ricorso avverso un provvedimento adottato dal sindaco quale ufficiale di governo (nella specie si trattava di un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 38 della L. n. 142/1990), è da ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato competente, atteso che, anche quando agisce nella veste di ufficiale di governo, il sindaco non può essere considerato organo dello Stato (1).

2. Ai sensi dell’art. 38 della L. n. 142/1990, il sindaco, quale ufficiale di governo, può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini; il ricorso a misure di tale natura deve assumere carattere eccezionale in relazione ad interventi temporanei ed urgenti che non comportano, quindi, un assetto definitivo della situazione presa in esame.

3. Il potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti non è esercitabile nel caso in cui la condizione di minaccia, di pericolo o di disagio per la collettività presupposta dall’art. 38 della L. n. 142/1990 necessiti di una definizione duratura e attenga a materie che sono regolate dagli ordinari strumenti normativi.

4. E’ illegittima una ordinanza contingibile ed urgente emessa ex art. 38 della L. n. 142/1990 in relazione al disturbo alla quiete pubblica provocato da emissioni sonore provenienti da un pubblico esercizio superiori ai limiti consentiti in ore notturne, atteso che, in materia di inquinamento acustico, esiste una apposita disciplina volta a reprimere il disturbo al riposo delle persone mediante schiamazzi o abuso di strumenti sonori (v. L. n. 447/1995, D.P.C.M. 14.11.1997 ed art. 659 del Codice penale) e, pertanto, l’amministrazione comunale ben può, in tale ipotesi, avvalersi dei normali meccanismi operativi predisposti dall’ordinamento, ai fini dell’accertamento e della repressione del fenomeno (2).

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(1) V. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 1994, n. 291.

(2) V. tuttavia in senso diverso da ult.  Cons. Stato, Sez. V,  5 settembre 2002 n. 4457, in questa Rivista n. 9-2002, secondo cui in particolare "legittimamente il Sindaco di un Comune adotta un provvedimento con il quale, ai sensi dell’art. 54, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, limita l’orario di apertura e chiusura di un esercizio commerciale in considerazione della situazione di inquinamento acustico e di disturbo alla quiete pubblica che l’esercizio stesso arreca al riposo dei vicini".

In materia di inquinamento acustico v. anche di recente TAR Lazio, Sez. II, 26 giugno 2002 n. 5904, ivi, n. 7/8-2002.

Sui presupposti per l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti v. da ult. Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2002 n. 5423, ivi, n. 10-2002. secondo cui in particolare "è illegittima un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, con la quale è stata disposta la sospensione ad horas di una attività economica (nella specie si trattava della attività svolta da un fabbro) emessa a seguito dell'esposto-denuncia di alcuni abitanti della zona, che avevano lamentato la presenza di un elevato livello di rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività, senza attendere l'esito dell'accertamento dell'Ufficio di igiene pubblica della USL e senza che sussistessero i necessari presupposti dell’urgenza".

 

 

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata l’ordinanza di sospensione per giorni tre della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui è titolare la società ricorrente.

Deve, preliminarmente, esaminarsi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dell’impugnativa alla competente amministrazione statale di settore, sollevata dal Comune di Portofino.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio osserva che, per quanto riguarda i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere valida la notifica effettuata presso la casa comunale, anziché presso l’Ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente (cfr. per tutte Cons. St. Sez. IV, 28 marzo 1994 n. 291).

Infatti anche quando agisce nella veste di ufficiale di governo il sindaco non può essere considerato organo dello stato.

Nel merito il ricorso è fondato, in relazione alla rilevata violazione dell’art. 38 della L. n.142/1990.

A mente di tale disposizione il sindaco, quale ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità dei cittadini.

Ora, più volte, è stato rilevato dalla stessa giurisprudenza amministrativa come il ricorso a misure di tale natura deve assumere carattere eccezionale in relazione ad interventi temporanei ed urgenti che non comportano, quindi, un assetto definitivo della situazione presa in esame.

Ne discende che ove la condizione di minaccia, di pericolo o di disagio per la collettività necessiti di una definizione duratura e attenga a materie che sono regolate dagli ordinari strumenti normativi, non si rende applicabile il potere di ordinanza stabilito dall’art.38 della L. n°142/1990.

Nella fattispecie gli episodi a cui l’ordinanza impugnata si riferisce riguardano il disturbo alla quiete pubblica attraverso emissioni sonore provenienti dal locale gestito dalla società ricorrente e superiori ai limiti consentiti in ore notturne.

Si tratta di comportamenti, espressamente considerati da specifiche discipline di settore sull’inquinamento acustico- L. n°447/1995, D.P.C.M. 14.11.1997 ed, inoltre, dal Codice penale -art.659- che prevede l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a £.600.000 per chiunque reca disturbo al riposo delle persone mediante schiamazzi o abuso di strumenti sonori.

Ben poteva, pertanto, l’amministrazione comunale, avvalersi dei normali meccanismi operativi predisposti dall’ordinamento, ai fini dell’accertamento e della repressione delle commesse violazioni.

Devono ritenersi assorbiti tutti gli ulteriori profili che deducono, sostanzialmente, l’inosservanza delle normative di settore, peraltro, non applicate, nella specie, dal Comune di Portofino.

Le spese possono compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 20.6.2002.

Mario AROSIO Presidente

Sergio FINA Consigliere, estensore

Depositata in Segreteria il 5 novembre 2002.

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