TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreto presidenziale 6 agosto 2002 n. 617 –
Pres. Mariuzzo - Pozzoli (Avv. Davolio) c. Ministero della Giustizia (n.c.).Atto amministrativo – Procedimento – Avviso di inizio del procedimento – Nel caso di provvedimenti di secondo grado ed in particolare di autotutela – Necessità – Mancanza – Domanda cautelare di sospensione – Va accolta – Fattispecie.
Va sospesa l’efficacia di un provvedimento con il quale, in via di autotutela, è stato disposto il ritiro di un atto amministrativo (nella specie si trattava di un decreto dirigenziale con cui il ricorrente notaio era stato trasferito dalla sede di Brescia a quella di Desenzano del Garda), che non sia stato preceduto dall’avviso di inizio del relativo procedimento; tale omissione, infatti, non ha posto l’interessato in condizione di manifestare, nell’ambito del relativo procedimento, il proprio avviso in ordine all’annullamento successivamente disposto (1).
---------------------
(1) Sulla necessità dell’avviso di inizio del procedimento nel caso di provvedimenti adottati in via di autotutela v. tra le tante in questa Rivista Internet:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 29 maggio 2002 n. 2984
CONSIGLIO
DI STATO, SEZ. V – Sentenza 14 maggio 2001 n. 2645
(fattispecie relativa ad annullamento dell’aggiudicazione di una gara di
appalto).
TAR
ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 6 luglio 2001 n. 609
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 771/2002
IL PRESIDENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Visto il ricorso n.771 del 2002 proposto dal dott.
POZZOLI MARCO,
rappresentato e difeso dall’Avv. Glauco Davolio ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n.1;
contro
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale 26.6.2002, con cui, in ottemperanza alla sentenza 10284/2000 del T.A.R. per il Lazio, è stato annullato il precedente decreto dirigenziale 8.5.2000, con cui l’istante era stato trasferito dalla sede di Brescia a quella di Desenzano del Garda
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Rilevato:
che con il suddetto ricorso, depositato il 5 agosto 2002, l’istante ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205;
Ritenuto:
che il suddetto decreto, che incide direttamente sul diritto dell’istante d’esercitare la professione di notaio in Desenzano del Garda a seguito di trasferimento a domanda, previa partecipazione a concorso, dalla sede di Brescia a quella di Desenzano, non consta essere stato preceduto dall’avviso d’avvio del relativo procedimento in via di autotutela;
che detta omissione pare nella specie rilevante, posto che l’interessato sarebbe stato in grado di manifestare in quella fase endoprocedimentale il proprio avviso in ordine all’annullamento successivamente disposto;
Considerato;
che sembra in particolare fornita di fumus boni iuris l’interpretazione della sentenza del T.A.R. Lazio richiamata in epigrafe che, avendo pronunciato l’annullamento dell’istituzione di un ulteriore posto di notaio in Desenzano per la reputata sussistenza di meri vizi sintomatici, ben avrebbe potuto tollerare la riedizione del potere amministrativo con potenziale emenda dei vizi accertati, ma con finale salvezza del posto in questione;
che pare conseguentemente legittimo affermare che, sino a quando l’Amministrazione non si sarà pronunciata in proposito, muovendo dalla premessa che i nuovi posti assegnati al distretto notarile di Brescia restano comunque sette, non sia consentito l’annullamento del trasferimento conseguito dall’istante da Brescia a Desenzano ed operativo da oltre due anni;
che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, connessi all’altrimenti cogente obbligo d’immediato trasferimento dello studio professionale e di conseguente riconsegna del sigillo notarile con impedimento medio tempore all’esercizio della professione di notaio in Desenzano;
P.Q.M.
accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, con espressa salvezza di ogni diversa statuizione da parte del Collegio;
RINVIA
per l’ulteriore esame alla prossima camera di consiglio del 22.8.2002;
MANDA
alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.
Brescia, 6 agosto 2002
(dott. Francesco Mariuzzo)
Depositato in cancelleria il 6.8.2002.