TAR LOMBARDIA - BRESCIA - Sentenza 6 maggio 2003 n. 493 - Pres. Mariuzzo, Est. Tricarico - Mengozzi e altro (Avv. Zaniboni e Salvini) c. Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia (Avv.ti Esposito e Mariconda), Soc. Coop. Pulicoop Cremona e A.S.M. Aprica (Avv. Salvadori) - (respinge).
Contratti della P.A. - Gara - Dichiarazione e certificazione circa l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - Ex art. 17 L. n. 68/1999 - Produzione dopo la presentazione delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione - Possibilità - Sussiste - Fattispecie.
L’art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, nel prescrivere che le imprese che partecipano a gare bandite dalla P.A. per l’aggiudicazione di appalti sono tenute a presentare "preventivamente… la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione", non precisa in modo esatto il termine entro il quale la detta documentazione deve essere prodotta dalle imprese concorrenti alla gara per l’aggiudicazione di un appalto; pertanto, in assenza di apposita previsione del bando o del capitolato speciale, deve ritenersi che la documentazione circa l’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili possa essere legittimamente prodotta successivamente alla data di presentazione delle offerte, purché in data anteriore al momento dell’aggiudicazione (1).
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(1) Ha osservato il T.A.R. Lombardia, con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame, che - a seguito di richiesta dell’Amministrazione appaltante di produzione in via integrativa della predetta documentazione - l’A.T.I. controinteressata vi aveva provveduto e che doveva conseguentemente ritenersi che non si era concretata alcuna lesione dell’interesse pubblico alla tutela dei disabili, mentre la violazione denunciata, laddove fosse pure sussistente, avrebbe, in ogni caso, rilievo meramente formale, come tale incapace di incidere sulla pronunciata aggiudicazione; tale interpretazione, ad avviso del T.A.R. Lombardia, assicura la massima partecipazione a garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico all’affidamento del servizio migliore al soggetto più competitivo.
V. tuttavia in argomento, in senso opposto:
TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA -
sent. 3 aprile 2003, n. 368, in www.giustamm.it n. 4-2003 (secondo cui i certificati previsti dall’art. 17 della L. n. 68/1998 sul diritto al lavoro dei disabili vanno prodotti in sede di partecipazione alla gara di appalto);CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V –
sent. 6 luglio 2002, n. 3733, in www.giustamm.it n. 7/8- 2002 (secondo cui l'attestazione prevista dall’art. 17 della L. 68/1999 circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili va prodotta, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara);TAR LAZIO, SEZ. III,
sent. 31 maggio 2002, n. 5055, in www.giustamm.it n. 6-2002, (secondo cui ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, tutte le imprese che partecipano a gare per appalti pubblici debbono presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della medesima legge n. 68/99), con commento di L. OLIVERI, Profili di legittimità delle circolari del Ministero del lavoro disciplinanti le certificazioni sull'adempimento alle disposizioni della legge 68/1999, ed ivi ulteriori riferimenti.Nel senso di ritenere sufficiente la produzione in sede di gara della sola dichiarazione e non anche della certificazione v. tuttavia
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sent. 17 aprile 2002, n. 2020, ivi, n. 4-2002 secondo cui «illegittimamente viene esclusa dalla gara una ditta che ha reso, ai fini della partecipazione, la dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n. 68/99), ma che non ha prodotto la certificazione, rilasciata dagli Uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alla legge 23.03.1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili».Nel senso di ritenere che "le aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento" v. anche la circolare n. 10/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il cui testo viene qui di seguito riportato:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CIRCOLARE n. 10/2003.
La legge 16.1.2003, n. 3 al capo II, recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
In particolare l’art.15, nell’introdurre alla lettera b) l’art.77 bis stabilisce che: "le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall’art.78".
Per effetto della suddetta disposizione viene meno, pertanto, la prescrizione di cui all’art. 17 della legge 12.3.1999, n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione.
Quanto sopra premesso, le aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.
Si ritiene utile, infine, rammentare che restano tuttora validi gli orientamenti ed i principi fissati con le precedenti direttive in materia , in particolare per quanto concerne i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni.
Per questi ultimi, in quanto non soggetti ad obblighi derivanti dalla legge n.68/1999, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità, non necessita di verifica da parte delle amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Lea BATTISTONI
V. anche
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sent. 2 aprile 2002, n. 1806 (secondo cui "è legittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di una impresa che, in violazione di quanto previsto dal bando, non abbia presentato l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della legge 68/99 ma, in luogo di essa, il certificato previsto dalla stessa norma").
(omissis)
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
delle delibere del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia 20.11.2002, n. 653, con la quale alcune Ditte sono state ammesse al prosieguo della gara, e 18.9.2002, n. 532, con la quale l’appalto per il servizio di raccolta rifiuti sanitari è stato aggiudicato all’A.T.I. Aprica e Pulicoop Cremona.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" di Brescia e di Aprica S.p.A., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la Società cooperativa Pulicoop Cremona;
Udito il relatore Dott.ssa Rita TRICARICO e uditi, altresì, gli avvocati delle parti;
Visto l’art. 26, 4° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della L. 21.7.2000, n. 205;
Resi edotti i difensori delle parti della possibilità di definire il presente giudizio con sentenza succintamente motivata;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che l’art. 17 della L. 12.3.1999, n. 68 prescrive che le imprese che partecipano a gare bandite da Pubbliche Amministrazioni per l’aggiudicazione di appalti sono tenute a presentare "preventivamente… la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione" ;
- che la citata disposizione non precisa in modo esatto il termine entro il quale la detta documentazione deve essere prodotta dalle imprese concorrenti alla gara per l’aggiudicazione di un appalto, ben potendo conseguentemente lo stesso essere successivo a quello della presentazione delle offerte, purché sia tuttavia anteriore al momento dell’aggiudicazione;
- che a ciò deve aggiungersi che nel caso di specie il capitolato speciale d’appalto, recante la lex specialis, non fa alcuna menzione dell’obbligo di produrre preventivamente la suddetta documentazione;
- che, a seguito di richiesta, da parte dell’Amministrazione, di deposito in via integrativa della predetta documentazione, l’A.T.I. controinteressata vi ha provveduto;
- che deve, per conseguenza, affermarsi che non si è concretata alcuna lesione dell’interesse pubblico alla tutela dei disabili, mentre la violazione denunciata, laddove fosse pure sussistente, avrebbe, in ogni caso, rilievo meramente formale, come tale incapace di incidere sulla pronunciata aggiudicazione;
- che, d’altra parte, una siffatta interpretazione assicura la massima partecipazione a garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico all’affidamento del servizio migliore al soggetto più competitivo;
- che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;
- che sussistono sufficienti ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
BRESCIA, 14 Febbraio 2003