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Giurisprudenza
n. 5-2003 - © copyright.

TAR MARCHE – Sentenza 7 maggio 2003 n. 315 – Pres. Amoroso, Est. Giambartolomei - Comune di San Benedetto del Tronto (Avv. Di Concetto) c. Piunti e c.ti (Avv. Calvaresi) – (dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del G.A.).

1. Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Ex art. 34 del D.L.vo n. 80/1998 – Ambito – Azioni a tutela del possesso – Sono ricomprese – Azioni proposte dalla P.A. nei confronti dei privati – Esulano da tale ambito ex art. 103, 1° comma, Cost.

2. Edilizia ed urbanistica – Denuncia di inizio di attività (D.I.A.) – Natura ed effetti - Individuazione.

1. La giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia prevista dall’art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, come novellato dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, pur riguardando anche le domande preordinate alla tutela del possesso (1), non ricomprende anche le azioni a tal fine proposte dalla P.A. nei confronti dei privati, atteso che l’art. 103, comma 1°, Cost. demanda agli organi della giustizia amministrativa la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi "nei confronti della pubblica amministrazione". E’ pertanto inammissibile, per difetto di giurisdizione, un’azione ex art. 703 c.p.c. e 1168 c.c. proposta da un Comune nei confronti di alcuni privati innanzi al G.A. volta alla reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio pedonale pubblica, che si assume costituita per uso ultraquarantennale, impedita da una apposizione di una transennatura in entrambi i lati d’accesso.

2. La denunzia d’inizio di attività (D.I.A.) costituisce una dichiarazione del privato cui la legge, in presenza di specifiche condizioni, ricollega effetti tipici corrispondenti a quelli del permesso di costruire, ma non ha il carattere del provvedimento amministrativo, poiché non promanata da una pubblica amministrazione che ne è la destinataria, non costituisce esercizio di potestà pubblicistica, né dà origine ad un provvedimento amministrativo in forma tacita (2).

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(1) Nel senso di ritenere ammissibili le azioni possessorie innanzi al G.A. nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia urbanistica v. Cons. Stato, Sez. V, ord. 6 marzo 2001, n. 1456, in questa Rivista n. 3-2001, con nota di G. G. Saporito, Verso il processo civile amministrativo.

(2) Cfr. TAR Marche, 4 febbraio 2003, n. 35.

Sulla denuncia d'inizio di attività e sui suoi effetti v. anche in questa Rivista:

TAR LIGURIA, SEZ. I - Sentenza 22 gennaio 2003 n. 113

TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA - Sentenza 23 gennaio 2003 n. 197

D. FODERINI, L’ambito di operatività della denuncia di inizio attività in edilizia.


 

 

(omissis)

per la reintegrazione

del possesso nella servitù di passaggio pedonale pubblica nell’immo-bile, denominato galleria Piunti, ubicato a San Benedetto del Tronto, tra via Crispi n.31 e via XX Settembre n.34.

(omissis)

Premesso che:

- i resistenti sono comproprietari pro-indiviso di un immobile in San Benedetto del Tronto costituito da un piano terreno ed un piano mezzanino già destinati ad esposizioni e negozi, da un primo piano destinato ad uffici e da piani superiori destinati ad abitazioni;

- gli ingressi ai negozi ed agli uffici sono consentiti tramite la corte privata (galleria) che si apre sui due fronti del fabbricato;

- con atto notificato il 27 marzo 2003 il Comune di San Benedetto del Tronto introduce un’azione ex art.703 c.p.c. e 1168 c.c. volta alla reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio pedonale pubblica, che si assume costituita per uso ultraquarantennale, impedita da una recente apposizione di una transennatura in materiale ligneo, in entrambi i lati d’accesso e, dunque, da comportamenti attuati dal privato in connessione con lo svolgimento di un’attività edilizia che ha tratto ragione da una DIA;

Espresso da questo Collegio l’avviso che:

- l’art.103, co.1 della Cost. non limita la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo alle sole controversie caratterizzate dalla coesistenza di diritti soggettivi e di interessi legittimi o dall’incertezza della qualificazione delle posizioni giuridiche azionate ed ammette che il Legislatore devolva alla cognizione del Giudice amministrativo controversie aventi ad oggetto esclusivamente diritti soggettivi (tale è il senso da attribuirsi all’inciso "... hanno giurisdizione per la tutela … in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi");

- in materia edilizia ed urbanistica l’art.34, co.2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80, come novellato dall’art.7 della L. n.205 del 2000, estende la giurisdizione del Giudice amministrativo alle controversie concernenti diritti soggettivi incisi da comportamenti materiali o gestionali della Pubblica Amministrazione, o di soggetti privati investiti di una pubblica funzione, correlati a procedimenti od a provvedimenti amministrativi ed all’esercizio di un potere amministrativo (cfr.: Corte Cass., SS.UU., sent. 14 luglio 2000, n.494/2001; id., 3 ottobre 2002, n. 14218; ord. 25 maggio 2000, n.43 di remissione alla Corte Costituzionale) e, dunque, anche alle domande preordinate alla tutela del possesso (Cons.St., sez.V, ord. 6 marzo 2001, n.1456);

- la denunzia d’attività costituisce una dichiarazione del privato cui la legge, in presenza di specifiche condizioni, ricollega effetti tipici corrispondenti a quelli del permesso di costruire, ma non ha il carattere del provvedimento amministrativo, poiché non promanata da una pubblica amministrazione che ne è la destinataria, non costituisce esercizio di potestà pubblicistica, né dà origine ad un provvedimento amministrativo in forma tacita (cfr.: TAR Marche, 4 febbraio 2003, n.35);

Ritenuto che una lettura del citato art.34 che estenda la cognizione alle controversie attivate, come nella specie, dalla Pubblica Amministrazione a fronte di comportamenti di un soggetto privato, lesivi di diritti soggettivi, contrasti in modo palese con l’art.103, co.1°, della Cost. che demanda agli organi della giustizia amministrativa la tutela di interessi legittimi e diritti soggettivi "nei confronti della pubblica amministrazione";

Ritenuta, conseguentemente, la manifesta inammissibilità del presente gravame per difetto di giurisdizione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2003, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Bruno Amoroso - Presidente

Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere, est.

Dott. Giuseppe Daniele - Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno -7 MAG.2003

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