TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 9 maggio 2003 n. 2651 - Pres. Baccarini, Est. De Zotti - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso (Avv.ti Ronfini e F. Zambelli) c. Provincia di Treviso (Avv.ti Botteon, Sartori e Tonon) ed Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato Cerilla) - (accoglie).
1. Giustizia amministrativa - Legittimazione attiva - Degli ordini professionali - Nel caso di violazione di norme poste a tutela della professione stessa e, comunque, per conseguire vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria - Sussiste - Limiti - Divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell’ordine professionale.
2. Professioni - Ingegneri ed architetti - Minimi tariffari - Previsti dal D.M. 4 aprile 2001 - Art. 7 comma 1° lett. i) punto 6 della legge 166/2002 - Ratio - Individuazione - Effetti - Sono novativi - Annullamento da parte del T.A.R. del Lazio del D.M. 4 aprile 2001 - Non ha fatto venire meno l’obbligo di rispettare i minimi tariffari.
1. Gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell’ordine professionale (1).
2. L’art. 7, comma 1°, lett. i), punto 6, della L. 1 agosto 2002, n. 166 (che ha introdotto nell’art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter, secondo cui "fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001"), ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell’intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al T.A.R. del Lazio; diversamente da quanto affermato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002, deve ritenersi che il richiamo contenuto nella norma de quo alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non abbia natura formale, ma recettizia; per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, pertanto, l’annullamento del D.M. 4 aprile 2001 (successivamente intervenuto per vizi del procedimento), pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell’applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato, ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339, in questa Rivista n. 4-2001; Sez. V, 30 gennaio 2002 n. 505 ivi n. 1-2002; Sez. IV, 23 gennaio 2002 n. 391, ivi n. 2-2002; Sez. V, 1 ottobre 2001 n. 5193, ivi n. 10-2001 e da ult. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 15 gennaio 2003 n. 126, ivi n. 1-2003.
(2) Ha osservato in proposito il T.A.R. Veneto, disattendendo esplicitamente la determinazione 13 novembre 2002 n. 30 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (in questa Rivista n. 11-2002), che l’art. 7 comma 1° lett. i) punto 6 della legge 166/2002, ha recepito il contenuto attuale della disciplina prevista D.M. 4 aprile 2001, sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento.
Tale conclusione, ad avviso del T.A.R. Veneto, non appare inficiata dal disposto del comma 14 ter dell’art. 17, il quale stabilisce che, sino all’emanazione delle decreto previsto dall’art. 12 bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore, la quale è da ritenere una norma ultronea (essendo del tutto ovvio che fino alla fissazione delle nuove tariffe si debbano applicare quelle in vigore) che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell’efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni, atteso che, a meno di non ipotizzare che l’intenzione del legislatore fosse esattamente contraria a quella dichiarata, ciò che la legge voleva e chiaramente prevedeva era l’esplicita conferma in via transitoria delle tariffe vigenti, ossia quelle del D.M. 4 aprile 2001 e non il ripristino surrettizio di quelle pregresse non più in vigore.
Alla stregua di tali principi è stato nella specie annullato l’avviso impugnato, il quale prevedeva che, sino all’entrata in vigore del futuro decreto ministeriale, gli onorari sarebbero stati calcolati in base alle tariffe professionali di cui alla legge n. 143/1949 ed ai decreti ministeriali di attualizzazione.
Tale previsione è stata ritenuta illegittima, in quanto si risolve nella disapplicazione e, dunque, nella violazione manifesta dell’art. 17, comma 12 ter, della legge 109/1994 e, più specificamente, dei minimi inderogabili che il legislatore ha fissato in via transitoria.
Sui minimi tariffari degli ingegneri ed architetti v. in questa Rivista:
TAR LAZIO, SEZ. I – Sentenza 8 agosto 2002* (annulla, con efficacia erga omnes, il D.M. 4 aprile 2001, recante "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti", per omessa partecipazione al procedimento delle altre categorie professionali interessate).
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (in G.U. n. 181 del 3 agosto 2002 - Suppl. ord. n. 158) - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti; per un primo commento v. V. FORTUNATO, Le modifiche recentemente apportate alla legge Merloni*.
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI - Circolare 17 settembre 2002
AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 16 ottobre 2002 n. 27 - Oggetto: prime indicazioni sulla applicazione della legge 1 agosto 2002 n. 166.
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Determinazione 13 novembre 2002 n. 30
- Oggetto: Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002 n. 166.V. anche, nel forum LexItalia.it, TAR e .... Tariffe
(omissis)
per l'annullamento
dell’avviso prot. n. 10569 del 31 gennaio 2003 del Dirigente della Provincia di Treviso – Settore Lavori Pubblici-Viabilità, relativo l’invito a presentare domanda di inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi fiduciari nella parte in cui vincola i concorrenti all’accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all’amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
(omissis)
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che la legittimazione dell’Ordine degli Ingegneri ad impugnare gli atti in epigrafe non appare contestabile: gli ordini professionali, infatti, sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; sez. VI, 3 giugno 1996, n. 624), con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell’ordine professionale; ipotesi che non rientra nella vicenda in trattazione;
che il primo motivo di censura, con il quale si deduce la violazione dell’art. 7 comma 1^ lett. i) punto 6 della legge 166/2002 (che ha introdotto nell’art. 17 della legge 109/94 il comma 12 ter) è fondato: la norma suddetta stabilisce infatti che "fino all’emanazione del decreto ivi previsto continua ad applicarsi quanto stabilito nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26 aprile 2001";
che la norma ha inteso, com’è noto, fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista dalla stessa legge, i minimi tariffari stabiliti con il D.M. 4 aprile 2001, allo scopo di impedirne il venir meno a seguito dell’intervenuta impugnazione del decreto di approvazione delle tariffe dinanzi al Tar del Lazio;
che pertanto, a giudizio del Collegio, diversamente da quanto ritenuto dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione n. 30/2002 le cui conclusioni sono recepite nel provvedimento impugnato, il richiamo contenuto nella norma alla disciplina del D.M. 4 aprile 2001 non ha natura formale ma recettizia: la norma introdotta ad hoc ne ha recepito, cioè, il suo contenuto attuale sussumendo la disciplina regolamentare nella fonte primaria al fine specifico di conferirle stabilità indipendentemente dalle vicende dell’atto regolamentare sottostante, gravato di impugnazione e suscettibile, come tale, di annullamento;
che per effetto di tale recepimento e della novazione della fonte, l’annullamento del D.M. 4 aprile 2001 successivamente intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando la sua ordinaria incidenza caducatoria sulla fonte formale della disciplina, non ha assunto, diversamente da quanto ritenuto nel parere dell’autorità per la vigilanza, alcuna rilevanza sul piano effettuale e cioè ai fini dell’applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel decreto annullato ma perché incorporate e rese stabili nella legge di recepimento,
che tale conclusione non appare inficiata dal disposto del comma 14 ter dell’art. 17, che stabilisce che sino all’emanazione delle decreto previsto dall’art. 12 bis continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore: si tratta infatti di una norma ultronea (essendo del tutto ovvio che fino alla fissazione delle nuove tariffe si debbano applicare quelle in vigore) che per tale suo connotato è coerente con qualsiasi interpretazione del concetto di "tariffe professionali in vigore" ed anzi lo è assai più rispetto alla tesi della permanenza transitoria dell’efficacia delle tabelle contenute nel D.M. 4/4/2001 che rispetto a quella del ripristino delle vecchie tariffe risalenti alla legge n. 143/1949 e successive attualizzazioni, atteso che, a meno di non ipotizzare che l’intenzione del legislatore fosse esattamente contraria a quella dichiarata, ciò che la legge voleva e chiaramente prevedeva era l’esplicita conferma in via transitoria delle tariffe vigenti, ossia quelle del D.M. 4 aprile 2001 e non il ripristino surrettizio di quelle pregresse non più in vigore;
che pertanto la norma contenuta nell’avviso impugnato (art. 6 del disciplinare), che prevede che sino all’entrata in vigore del futuro decreto ministeriale gli onorari saranno calcolati in base alle tariffe professionali di cui alla legge n. 143/1949 ed ai decreti ministeriali di attualizzazione è illegittima in quanto si risolve nella disapplicazione e dunque nella violazione manifesta dell’art. 17, comma 12 ter della legge 109/1994 e più specificamente dei minimi inderogabili che il legislatore ha fissato in via transitoria;
il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’avviso impugnato, nella parte in cui vincola i concorrenti all’accettazione della clausola n. 6 del disciplinare allegato e consente all’amministrazione di derogare negli stessi termini alle norme vigenti in materia di onorari professionali;
le spese e le competenze di causa possono, per la novità della questione, essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 16 aprile 2003.
Il Presidente l’Estensore
Depositata in Segreteria il 9 maggio 2003.