ALESSANDRO PAGANO
Alcune considerazioni sulle
norme processuali in materia
di infrastrutture di cui alla d.l.vo 20 agosto 2002, n. 190
L’art. 19 del dlgs 20 agosto 2002 n. 190 di "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionali" reca disposizioni processuali per le liti riguardanti la realizzazione delle predette infrastrutture.
Ad una prima lettura, da tali disposizioni processuali, sembra potersi inferire che il rito per la attuazione del programma ex art. 1 L. 443/2001 accentua la specialità già sussistente nelle controversie in materia di appalti pubblici: invero, come si evince dalla lettera c) dell’art. 14, nelle controversie de quibus oltre alle norme di cui all’art. 23-bis L. 1034/1971, si sovrappongono quelle espresse, appunto, dalle lettere dell’art. 14 citato.
Tanto lascia intendere che alle delibazioni proprie dell’art. 23bis si aggiungano quelle dell’art. 14 sicché, esemplificativamente, rimangono i limiti ristretti di concessione della domanda cautelare di cui alla norma introdotta dalla lex 205/2000 nella legge TAR e si aggiunge quella ponderazione di interessi, ora codificata nella lettera b) dell’art. 14; parallelamente, ove sussista domanda cautelare, il giudice, se ricorrono i presupposti, non procederà alla delibazione della cautela ma fisserà direttamente l’udienza di merito, dovendo però comunque rispettare il termine di 45 giorni di cui alla lettera a) dell’art. 14.
La specialità speciale del rito delle infrastrutture si coglie poi appieno nella elisione della possibilità del risarcimento in forma specifica, come previsto dall’art. 14, comma 2, del Dlgs in commento, a fronte della previsione opposta dell’art. 35 Dlgs 80/1998.
Dalla lettura dell’art. 14 citato si conferma quindi che la ratio dall’intero testo del Dlgs 190/2002 (ed anche della L. 166/2002) è quella di rivedere la legge quadro 109/1994 nella sua totalità e soprattutto derogarla creando un’area speciale, sostanziale e processuale, per le infrastrutture ex art. 1 legge "obiettivo".
V. in precedenza in questa Rivista:
M. DIDONNA, Il nuovo ruolo – determinante - del fattore temporale nel processo amministrativo in materia di oo.pp. alla luce dell’art. 14 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 (commento dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190 (in G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 - S. O. n. 174 - in vigore dal 10.9.2002).
G. SAPORITO, Le limitazioni al potere cautelare del Giudice amministrativo in materia di appalti di oo.pp. e di espropriazioni per p.u.*.
V. anche in argomento CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanze 30 luglio 2002* e 2 luglio 2002* (relative ad istanze cautelari discusse allorché i contratti di appalto erano già stati stipulati).