CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 maggio 2002 n. 2714
- Pres. Varrone, Est. Marchitiello - Cellai e c.ti (Avv.ti Piemontese e Vallini) c. Regione Toscana (Avv.ti Lorenzoni e Bora), Provincia di Firenze (Avv. Mauceri), Comune di San Casciano Val di Pesa (Avv. Golini), S.A.F.I. - Società Servizi Ambientali Area Fiorentina, S.p.A (Avv.ti Pazzi, Baldassarri e Dell'Anno), Vignoli (Avv. Cassola) ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, 13 novembre 2000, n. 2184).1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Dei proprietari frontisti - Avverso la localizzazione di un impianto di compostaggio - In mancanza di una prova circa il danno che deriva da tale localizzazione - Non sussiste.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Lesione specifica individuale e diretta - Necessità - Generico interesse alla tutela di interessi riferiti ad una pluralità indistinta di persone - Insufficienza - Fattispecie.
1. La mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa riceve (1) (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso avverso i provvedimenti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti proposto da alcuni proprietari di aree site nelle vicinanze, atteso che i proprietari stessi non avevano prospettato alcuna concreta lesione di specifici loro interessi).
2. Il privato può contrastare in via giurisdizionale la illegittima azione dell'amministrazione solo quando da essa derivi una specifica, individuale e diretta lesione di una sua posizione giuridica soggettiva e non già per la tutela di interessi genericamente riferiti ad una pluralità indistinta di persone; questi ultimi interessi trovano la loro tutela unicamente nell'obbligo di buona amministrazione che grava a carico degli enti esponenziali della comunità e degli altri enti pubblici istituzionalmente preposti.
E' pertanto inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto avverso la localizzazione di un impianto di compostaggio giustificato con la generica esigenza di salvaguardare l'ambiente, la salute e, più in generale, le condizioni di vita dei proprietari delle aree circostanti al luogo prescelto per il nuovo impianto, che risulterebbero messi in pericolo da atti assunti dall'amministrazione in violazione della normativa che disciplina la materia della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti.
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1998, n. 1088, in Giust. civ. 1999, I, 308 ed in Riv. giur. ambiente 1999, 511 (con nota di Brambilla), secondo cui «la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questo egli riceve o perchè la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze o perchè le prescrizioni dettate dall'autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle sue vicinanze».
Ha osservato nella specie la Sez. V che gli appellanti, i quali non avevano neppure precisato la posizione degli immobili di loro proprietà rispetto al sito localizzato per il nuovo impianto, limitandosi ad affermare che detti immobili sono siti "in prossimità" dell'impianto stesso, non avevano comunque prospettato alcuna concreta lesione di specifici loro interessi, né avevano fornito elementi di fatto idonei a consentirne l'individuazione.
Nel senso di ritenere sussistente la legittimazione dei proprietari di terreni vicini ad un impianto di distribuzione carburante v. tuttavia in questa rivista CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 novembre 2000 n. 6361; sulla sussistenza della legittimazione attiva dei proprietari di terreni vicini nel caso di impugnativa di atti riguardanti opere pubbliche v. inoltre, sempre in questa rivista, CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 1 agosto 2001 n. 4206.
Sulla sussistenza della legittimazione attiva dei proprietari frontisti ad impugnare la concessione edilizia v. da ult. in questa rivista TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 11 marzo 2002 n. 476.
Nel senso di ritenere non sussistente la legittimazione attiva della Confedilizia in ordine a controversia che riguarda singoli proprietari che hanno realizzato abusi edilizi in aree soggette a vincolo paesaggistico v. T.A.R. LAZIO - SEZIONE II BIS - Sentenza 21 giugno 1999 n. 1521.
FATTO
I Sigg. Cellai Jone, Borgioli Bruna, Sarti Daniele, Checcucci Liliana, Checcucci Vasco, Bianciardi Angela, Giachetti Adriano e Coli Anna, impugnavano il decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Firenze del 26.4.1999, n. 37, il successivo decreto dello stesso dirigente dell'8.6.1999, n. 50, integrativo del primo, nonché gli atti della conferenza provinciale costituita ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997, di approvazione del progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio di rifiuti in località Ponterotto del Comune di San Casciano Val di Pesa.
Si costituivano in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso, con eccezioni in rito e nel merito, il Comune di San Casciano Val di Pesa, la Società S.A.F.I., Società Servizi Ambientali Area Fiorentina, S.p.A., soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti del bacino di utenza di riferimento, e il Sig. Rolando Vignoli, proprietario dell'area e dei capannoni individuati dall'amministrazione comunale come sede del nuovo impianto.
Il T.A.R. della Toscana, Sezione II, con la sentenza del 13.11.2000, n. 2184, dichiarava inammissibile il ricorso e, di conseguenza, inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni formulata dai ricorrenti.
Appellano i ricorrenti in primo grado deducendo la erroneità della sentenza e chiedendone la riforma.
Si sono costituiti in resistenza
chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All'udienza del 13.11.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
I Sigg. Jone Cellai, Bruna Borgioli, Daniele Sarti, Liliana Checcucci, Vasco Checcucci, Angela Bianciardi, Adriano Giachetti e Anna Coli appellano la sentenza della II Sezione del T.A.R. della Toscana del 13.11.2000, n. 2184, che ha dichiarato inammissibile per carenza d'interesse il loro ricorso diretto all'annullamento degli atti, indicati in narrativa, con i quali la Provincia di Firenze ha approvato il progetto per la realizzazione di un impianto di compostaggio rifiuti in località Ponterotto del Comune di San Casciano Val di Pesa.
L'appello va respinto.
Il T.A.R. ha correttamente applicato alla fattispecie il principio per il quale il ricorso giurisdizionale è proponibile solo da chi ha la titolarità di un interesse legittimo e dimostri che tale interesse ha subito una lesione per la illegittimità dell'atto impugnato.
Gli attuali appellanti non hanno indicato e tantomeno, quindi, hanno dimostrato il pregiudizio che deriverebbe ad essi dagli atti impugnati, ma si sono solo lamentati della localizzazione dell'impianto prevista dagli atti impugnati, ritenendo evidentemente sufficiente a dimostrare il loro interesse alla impugnativa il fatto di essere proprietari di aree site nelle vicinanze dei due capannoni (preesistenti e dismessi da privati imprenditori) individuati dal Comune di San Casciano Val di Pesa per la collocazione del nuovo impianto di compostaggio.
La Sezione, peraltro, già in fattispecie analoga, con riferimento al criterio della cd. vicinitas, ha chiarito che: "la mera vicinanza di un fondo ad una discarica non legittima il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo al riguardo necessaria la prova del danno che da questa riceve" (V, 13.7.1998, n. 1088).
Gli appellanti, che non hanno neppure precisato la posizione degli immobili di loro proprietà rispetto al sito localizzato per il nuovo impianto, ma si sono limitati ad affermare che detti immobili sono siti "in prossimità" dei due capannoni, non hanno prospettato alcuna concreta lesione di specifici loro interessi, né hanno fornito elementi di fatto idonei a consentirne l'individuazione.
Anche in questa sede, gli appellanti hanno insistito sul fatto che le aree di loro proprietà distano "al massimo, alcune centinaia di metri dal sito in cui sorgerà l'impianto", ma tale elemento, di per sè, è del tutto insufficiente, come si è già rilevato, a determinare una loro legittimazione al ricorso.
La sentenza appellata, inoltre, ha escluso, in punta di fatto, che i ricorrenti avessero in atto attività (agrituristiche, di affittacamere ed altre), che verrebbero compromesse dalla futura realizzazione dell'impianto.
Tale punto della sentenza non è stato contestato dagli appellanti.
Sono pertinenti, pertanto, le conclusioni del T.A.R. che hanno rilevato la mancanza di legittimazione al ricorso per gli originari ricorrenti.
Neppure la legittimazione alla impugnativa potrebbe derivare, come invece si sostiene con l'atto di appello, dalla esigenza di salvaguardare l'ambiente, la salute e, più in generale, le condizioni di vita dei proprietari delle aree circostanti al luogo prescelto per il nuovo impianto, che risulterebbero messi in pericolo da atti assunti dall'amministrazione in violazione della normativa che disciplina la materia della localizzazione degli impianti di trattamento e di smaltimento di rifiuti.
Con tale prospettazione, infatti, gli appellanti si ergono a tutela non di un loro interesse individuale, ma di interessi genericamente riferiti ad una pluralità indistinta di persone.
Ma tali interessi, in quanto tali, trovano la loro tutela unicamente nell'obbligo di buona amministrazione che grava a carico degli enti esponenziali della comunità e degli altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla cura dei predetti interessi.
Il privato non può agire a tutela di tali interessi. Ciò è escluso dal carattere di giurisdizione soggettiva e non di giurisdizione oggettiva che la normativa costituzionale e ordinaria assegnano al vigente sistema di giustizia amministrativa e dalla inesistenza di specifiche azioni popolari relativamente alle materie dell'ambiente e della salute.
Il privato può contrastare in via giurisdizionale la illegittima azione dell'amministrazione solo, come si è già rilevato, ripetendo principi elementari del diritto processuale amministrativo, quando da essa derivi una specifica, individuale e diretta lesione di una sua posizione giuridica soggettiva.
La sentenza appellata, in conclusione, deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello in epigrafe.
Compensa le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 13.11.2001, con l'intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Claudio Marchitiello f.to Claudio Varrone
IL SEGRETARIO
f.to Francesco Cutrupi
Depositata il 20 maggio 2002.