CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 settembre 2002 n. 4715
- Pres. Elefante, Est. Lipari - Fucci ed altri (Avv.ti A. Loiodice e R. Izzo) c. Comune di Andria (Avv. V. Caputi Iambrenghi), Caldarone (Avv. G. Pellegrino), Ufficio Elettorale Centrale (Avv.ra Stato) e Di Palma ed altri (Avv.ti F. Piccolo e S. Di Trani) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 4 luglio 2001, n. 2659).1. Elezioni - Ricorso elettorale - Ricorso per motivi aggiunti - Proposizione - Non può ritenersi in linea di massima preclusa - Limiti.
2. Elezioni - Ricorso elettorale - Ricorso per motivi aggiunti - Ipotesi in cui è ammissibile - Individuazione.
3. Elezioni - Ricorso elettorale - Ricorso per motivi aggiunti - Ipotesi in cui non è ammissibile - Individuazione - Fattispecie.
1. Anche se, in linea di principio, nel giudizio elettorale non è preclusa la proposizione di motivi aggiunti, tale regola non è affatto assoluta e va anzi coordinata con la disciplina sostanziale del procedimento elettorale, il quale prevede particolari forme di pubblicità delle operazioni, attribuendo un ruolo di controllo e di partecipazione anche ai candidati, ai rappresentanti di lista e, sia pure in forma più attenuata, agli stessi elettori.
2. Nel giudizio elettorale i motivi aggiunti possono ritualmente proporsi per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni, solo quando queste già sono risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede (1).
3. Nel giudizio elettorale il ricorso per motivi aggiunti non è invece ammissibile, quando, ormai scaduto il termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti, il ricorrente deduce di aver conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice amministrativo, poiché in tal modo verrebbe elusa la regola fondamentale riguardante l'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 1995, n. 457; id., 23 luglio 1994, n. 809; id., 7 aprile 1992, n. 29.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1219; id., 4 febbraio 1998, n. 146; id., 30 giugno 1997, n. 768, secondo le quali nel ricorso elettorale i motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti, il ricorrente deduce di aver conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice amministrativo, poiché in tal modo verrebbe elusa la regola fondamentale riguardante l'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati.
Ha osservato in proposito la Sez. V che non assume pregio l'obiezione secondo la quale il singolo elettore, legittimato alla proposizione del ricorso (art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1970), non potrebbe avere una puntuale, completa e specifica conoscenza dei vizi delle operazioni e degli errori di attribuzione delle schede compiute dagli uffici elettorali contestualmente; infatti, proprio nelle ipotesi di "azioni popolari", è avvertita l'esigenza di definire con chiarezza, nei prescritti termini decadenziali, l'oggetto del giudizio elettorale, definito in funzione non solo del petitum (rettifica o annullamento dei risultati elettorali), ma anche della specifica causa petendi (tipo delle irregolarità e dei vizi denunciati).
Alla stregua del principio nella specie è stata confermata la sentenza appellata, che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto dagli appellanti, atteso che "i motivi aggiunti riguardavano profili diversi da quelli articolati con il ricorso principale".
Sui limiti in cui è ammesso il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio elettorale v. di recente in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 25 febbraio 2002 n. 1090
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4531
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 giugno 2001 n. 3212
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 aprile 2001 n. 2291
TAR MOLISE - Sentenza 7 marzo 2001 n. 58
FATTO
Il 16 aprile 2000 si svolgevano le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco di Andria.
All'esito del procedimento, veniva eletto sindaco il candidato Vincenzo Caldarone, il quale otteneva 27.605 voti, 84 in più del candidato Benedetto Fucci, che conseguiva 27.521 voti.
Alcuni cittadini elettori del comune ed alcuni candidati proponevano separati ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (rubricati ai numeri di ruolo 1007/2000; 1008/2000; 1284/2000; 1285/2000 e 1429/2000), impugnando la proclamazione degli eletti e contestando gli atti del procedimento, sotto molteplici profili.
La sentenza appellata, previa riunione, ha rigettato i ricorsi principali ed ha accolto, in parte, il ricorso incidentale articolato dal controinteressato, Sig. Caldarone, disattendendo tutti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali e dai ricorrenti incidentali.
Nel contesto della motivazione, la pronuncia di primo grado ha affermato (p. 15) che "vanno dichiarati inammissibili tutti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti in via principale e incidentale e il giudizio va circoscritto ai motivi proposti originariamente coi ricorsi principali e incidentale, con puntuale limitazione alle domande avanzate e alle ragioni giuridiche addotte a sostegno delle stesse."
La pronuncia è appellata, con due distinti ricorsi (di contenuto sostanzialmente identico), da Enrico Losito e Giuseppe Liso (ricorso n. 1737/2002) e da Benedetto Fucci e Nicola Marmo (ricorso n. 1736/2002).
Vincenzo Caldarone ed il comune di Andria resistono al gravame e propongono appelli incidentali.
L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio, sostenendo che l'Ufficio centrale, quale organo elettorale temporaneo, non è portatore di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti; pertanto, la difesa erariale si è riportata alle risultanze obiettive delle espressioni di voto in contestazione.
Le altre parti intimate non si sono costituite in giudizio.
DIRITTO
I due appelli, proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.
Gli appellanti espongono che la sentenza di primo grado ha accolto parte delle censure articolate con l'originario ricorso principale, attribuendo al candidato sindaco Fucci quarantaquattro (44) voti in più: di conseguenza la differenza dal candidato eletto Caldarone risulta accertata nella misura di soli quaranta (40) voti. La pronuncia non ha considerato, peraltro, le ulteriori illegittimità emerse dalla verificazione effettuata e prontamente denunciate con i motivi aggiunti, anche in relazione ai numerosi errori materiali commessi nelle diverse sezioni elettorali.
In particolare, il tribunale:
ha attribuito 42 voti in più al Fucci, in relazione alle censure del ricorso principale;
ha sottratto 9 voti a Caldarone, ancora in relazione alle censure del ricorso principale;
ha attribuito 7 voti in più al Caldarone, in relazione alle censure del ricorso incidentale;
non ha esaminato le censure esposte nei motivi aggiunti (ai ricorsi principali ed a quelli incidentali), dichiarandole inammissibili;
ha fissato in 27.563 i voti spettanti a Fucci e in 27.603 i voti spettanti al Caldarone.
Pertanto, a dire degli appellanti, l'accoglimento, "anche solo in minima parte", delle censure contenute nei motivi aggiunti, dichiarati inammissibili dal tribunale, condurrebbe a sottrarre al sindaco eletto e ad attribuire al candidato Fucci un numero di voti complessivamente sufficiente per colmare il divario con il Caldarone.
Gli appelli contestano analiticamente la pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti, tanto nell'impostazione generale dei principi giuridici enunciati, quanto nella concreta applicazione delle regole interpretative alla concreta fattispecie considerata.
In questa prospettiva, gli atti di gravame ripropongono, per ciascuna Sezione, i motivi aggiunti disattesi dal tribunale, sostenendo che essi, oltre ad essere fondati nel merito, sono anche ammissibili, costituendo sviluppo logico e sostanziale delle censure tempestivamente proposte con l'originario ricorso.
Inoltre, gli appelli ripropongono i motivi aggiunti relativi ai dedotti errori materiali nel computo dei voti.
Infine, gli appelli deducono la radicale nullità delle operazioni elettorali in alcune Sezioni.
Le parti resistenti contestano gli atti di gravame, articolando anche due appelli incidentali, con cui deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto di attribuire alcuni voti in più al Fucci e di sottrarne altri al Caldarone.
Inoltre, gli appelli incidentali ripropongono i motivi aggiunti ai ricorsi incidentali di primo grado, deducendo che la corretta valutazione dei voti consentirebbe in ogni caso al Caldarone di mantenere il proprio vantaggio sul Fucci.
Gli appelli sono infondati.
Il Collegio ritiene che:
va condivisa l'impostazione complessiva della sentenza di primo grado, che applica correttamente i principi giurisprudenziali in materia di definizione del tema decisiorio dei giudizi elettorali, anche in riferimento ai rigorosi limiti entro i quali è possibile ampliare l'originaria domanda, per effetto della proposizione di motivi aggiunti;
in concreto, le censure non esaminate dal tribunale, o dichiarate inammissibili, si distaccano in modo netto dalle doglianze articolate con il ricorso originario e, quindi, non possono essere qualificate come mero sviluppo logico dell'atto introduttivo del giudizio;
a maggiore ragione, i motivi aggiunti riferiti alla richiesta di correzione degli errori materiali delle operazioni sono inammissibili, perché costituiscono, in modo evidente, doglianze radicalmente diverse dalle originarie censure, risolvendosi nella domanda di totale revisione dell'esito dello scrutinio (sia pure in relazione ad alcune sezioni soltanto);
in ogni caso, la delibazione delle censure prospettate dagli appellanti e dei motivi articolati dagli appellanti incidentali conduce ad un esito che mantiene sostanzialmente inalterato il divario di voti tra il sindaco eletto ed il candidato Fucci;
prive di pregio risultano anche le censure riguardanti l'asserita invalidità delle operazioni elettorali svolte in alcune sezioni.
Partendo dal primo punto, che riguarda la correttezza dei principi riguardanti l'ambito dei motivi aggiunti nel giudizio elettorale, è necessario considerare le ragioni argomentative sviluppati dalla sentenza impugnata.
Secondo il tribunale, "il giudizio elettorale, pur con le sue particolari caratteristiche, è inquadrato dall'ordinamento nello schema del processo di impugnazione su impulso di parte, alle cui regole rimane vincolato; stante tale natura, lo stesso soggiace alla regola sancita dall'articolo 112 del codice di procedura civile, secondo cui deve sussistere corrispondenza tra petitum e pronunciato, regola che impone al giudice di pronunciare solo entro i limiti fissati dalla causa petendi e del petitum, onde non incorrere nel vizio di ultrapetizione."
Il tribunale sostiene che "secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza, il thema decidendum del giudizio elettorale non può essere esteso oltre le domande e i vizi posti a fondamento delle stesse, dedotti originariamente nel ricorso introduttivo, con esclusione di motivi nuovi riguardanti asseriti vizi emersi a seguito dell'istruttoria, di contenuto diverso rispetto a quelli dedotti originariamente, dovendo tali motivi aggiunti, per poter trovare ingresso nel giudizio amministrativo, riguardare non solo le stesse Sezioni, ma anche le stesse schede, le stesse operazioni elettorali e le stesse irregolarità già oggetto di censura, e quindi essere specificazione soltanto di vizi già dedotti nel ricorso originale, e ciò al fine di non eludere la regola della immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati ed evitare che i motivi aggiunti possano prestarsi ad una impropria funzione di revisione oggettiva e totale delle operazioni elettorali, non consentita dall'attuale normativa, essendo precluso al giudice riesaminare tutte le operazioni elettorali attraverso l'esercizio di una giurisdizione di tipo obiettivo."
A dire dei giudici di primo grado, "nel caso in esame, i ricorrenti, attraverso i motivi aggiunti - impropriamente prospettati quale sviluppo formale e/o sostanziale dei motivi originari di ricorso - in verità introducono nel processo nuovi vizi e nuove censure dedotte sulla base delle risultanze dell'istruttoria che di certo non costituiscono specificazione di censure già dedotte, bensì contestazioni rivolte avverso la stessa relazione istruttoria e che investono tutte le schede delle Sezioni, imponendo una rivisitazione e un riesame delle stesse, non consentiti al giudice, perché diretti, nella sostanza, ad una revisione globale di tutte le operazioni elettorali."
"Al riguardo, peraltro, precisa il collegio che scopo della verificazione è la necessità di effettuare accertamenti di fatto che consentano di stabilire la fondatezza delle censure, essendo comunque compito del giudice, e non già del verificatore, decidere in ordine all'attribuzione o meno di voti, nnché in generale alla fondatezza dei vizi denunciati".
"Peraltro, non possono neppure trovare ingresso in questa sede i motivi aggiunti che vengono prospettati dai ricorrenti quali "errori materiali" avvenuti nel corso delle operazioni di scrutinio e rilevati solo all'esito dell'istruttoria, poiché l'errore materiale, pur quando risieda nella contraddizione fra dati interni al procedimento, non si distingue dagli altri errori che possono alterare il processo di formazione dell'atto amministrativo, con la conseguenza che il giudice può accertarne la sussistenza solo se l'errore abbia formato oggetto di censura in sede di ricorso principale o incidentale."
La lettura interpretativa proposta dal tribunale va pienamente condivisa, considerando gli indirizzi consolidati dalla Sezione, ribaditi anche di recente.
Infatti, la Sezione ha costantemente riconosciuto che, in linea di principio, nel ricorso elettorale non è preclusa la proposizione di motivi aggiunti.
In tal senso, si spiega l'indirizzo interpretativo richiamato dagli appellanti, secondo il quale, nel giudizio elettorale ben possono essere formulati motivi aggiunti, rivolti a sostenere l'originaria domanda di correzione dei risultati della competizione, mediante la contestazione dei vizi emersi nel corso della verificazione e non rilevabili dagli atti del procedimento elettorale soggetti a pubblicità (C. Stato, sez. V, 25 febbraio 1997, n. 199).
Analogamente, si è affermato che se nel corso del giudizio elettorale, in occasione di verifiche disposte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, emergano irregolarità o vizi diversi, il ricorrente ben può formulare motivi aggiunti, pur avendo l'onere di indicare il tipo di errori e di brogli che assume si siano verificati in determinate sezioni e la loro incidenza sui risultati elettorali (C. Stato, sez. V, 11 aprile 1995, n. 591).
Detta regola di giudizio non è affatto assoluta e va anzi coordinata con la disciplina sostanziale del procedimento elettorale, il quale prevede particolari forme di pubblicità delle operazioni, attribuendo un ruolo di controllo e di partecipazione anche ai candidati, ai rappresentanti di lista e, sia pure in forma più attenuata, agli stessi elettori. Detti soggetti hanno la possibilità di assistere allo spoglio delle schede, verificando la correttezza dell'attribuzione dei voti all'uno o all'altro candidato.
In particolare, la minuziosa disciplina della "contestazione" dei voti, incentrata sulla deduzione a verbale delle pretese irregolarità nella valutazione delle espressioni di voto e sulla formazione di appositi plichi in cui conservare le schede contestate, mira ad assicurare una certa forma di contraddittorio nelle operazioni elettorali e ad agevolare la stessa individuazione del materiale istruttorio nel caso di impugnativa giurisdizionale.
Non solo, ma il legislatore ha inteso dare rilievo anche al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, prevedendo il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni (dimezzato rispetto all'ordinario termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso impugnatorio dinanzi al giudice amministrativo), entro il quale l'interessato può contestare le operazioni elettorali: trascorso tale termine perentorio, i risultati diventano inattaccabili.
Ciò risponde all'esigenza di assicurare la corretta funzionalità degli organi elettivi delle autonomie locali, espressione del modello costituzionale della democrazia rappresentativa, tanto più significativa in relazione ad istituzioni (come quelle comunali) che presentano una stretta correlazione con la realtà territoriale autoamministrata, esprimendone tutti gli interessi (generali ancorché localizzati).
D'altro lato, il giudizio elettorale non si configura come una sorta di giurisdizione di diritto obiettivo, destinata ad accertare l'effettivo responso delle urne elettorali, attraverso una verifica completa di tutte le schede e la sostanziale ripetizione di tutte le operazioni elettorali, attuata in dipendenza di un ricorso strumentalmente indirizzato a tale esclusivo scopo.
A fronte di questi principi (tendenziale trasparenza delle operazioni elettorali, certezza dei rapporti di diritto pubblico concernenti la costituzione e il funzionamento delle istituzioni rappresentative, carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa in materia elettorale), si colloca la regola che ammette, in linea di massima, la proponibilità dei motivi aggiunti.
Resta fermo, intanto, che il ricorso elettorale, purché tempestivamente proposto, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice, nell'ambito delle specifiche censure formulate, le quali non possono assumere carattere meramente generico od ipotetico, e devono comunque agganciarsi ad indici fattuali (sia pure presuntivi) di sufficiente attendibilità.
I motivi aggiunti potrebbero ritualmente prospettarsi per censurare ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni, solo quando queste già sono risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede (V Sez. 22 marzo 1995, n. 457, 23 luglio 1994, n. 809; 7 aprile 1992, n. 29).
Viceversa, i motivi aggiunti non sono ammissibili, quando, ormai scaduto il termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti, il ricorrente deduce di aver conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice amministrativo, poiché in tal modo verrebbe elusa la regola fondamentale riguardante l'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati.
In senso contrario, non assume pregio l'obiezione secondo la quale il singolo elettore, legittimato alla proposizione del ricorso (art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1970), non potrebbe avere una puntuale, completa e specifica conoscenza dei vizi delle operazioni e degli errori di attribuzione delle schede compiute dagli uffici elettorali contestualmente.
Ora, a parte il rilievo che, nella specie, almeno alcuni degli appellanti rivestono la qualità di candidato, va osservato che proprio nelle ipotesi di "azioni popolari" è avvertita l'esigenza di definire con chiarezza, nei prescritti termini decadenziali, l'oggetto del giudizio elettorale, definito in funzione non solo del petitum (rettifica o annullamento dei risultati elettorali), ma anche della specifica causa petendi (tipo delle irregolarità e dei vizi denunciati).
Si tratta di principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza più recente, secondo la quale, nel ricorso elettorale i motivi aggiunti non sono ammissibili quando, dopo la scadenza del termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti, il ricorrente deduce di aver conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal giudice amministrativo, poiché in tal modo verrebbe elusa la regola fondamentale riguardante l'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati (C. Stato, sez. V, 29 settembre 1999, n. 1219; C. Stato, sez. V, 04 febbraio 1998, n. 146; C. Stato, sez. V, 30 giugno 1997, n. 768).
Il Collegio, nel ribadire la correttezza della pronuncia di inammissibilità dei motivi aggiunti disattesi dal tribunale, nella sua impostazione generale, ritiene opportuno esaminare analiticamente i diversi motivi dell'appello principale e di quello incidentale, al duplice scopo di verificare, in modo compiuto:
la sostanziale novità delle censure proposte con i motivi aggiunti;
l'astratta infondatezza di parte delle censure degli appelli principali e l'astratta fondatezza di parte delle censure articolate con gli appelli incidentali, che determinano la sostanziale conservazione dei risultati elettorali impugnati.
In questo senso, gli appellanti ritengono che l'operato del TAR è gravemente erroneo, in particolar modo, in relazione alle decisioni assunte in relazione alle operazioni elettorali della sezione n. 64.
La censura del ricorso principale, riferita a questa sezione, è la seguente: "le operazioni elettorali sono in ogni caso illegittime in quanto non si è provveduto ad indicare i voti di lista conseguiti da ogni partito: in ogni caso dall'esame dei voti di lista spetterebbero ulteriori 10 voti in più al dott. Fucci (non conteggiati nel totale definitivo)".
Gli appellanti espongono che "dalla verifica era poi emerso, in realtà, che in questa Sezione i voti validi spettanti a Fucci non conteggiati nel totale definitivo non sono 10, ma ben 27. A favore di Caldarone, infatti, i componenti del seggio elettorale avevano conteggiato (non è dato sapere se per colpa o altro) inesistenti 27 voti in più (non conteggiando gli stessi a favore di Fucci, cui pacificamente detti voti spettavano). Lo sviluppo formale della censura (da 10 a 27 voti) era avvenuto con i motivi aggiunti; sarebbe bastato accogliere questa sola censura per ripristinare la giustizia e determinare la vittoria di Fucci."
La Sezione osserva che l'originario motivo di ricorso è il seguente: "a) è stato illegittimamente attribuito 1 voto in più al Dott. Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione di 1 voto in più ai D.S.; b) sono stati illegittimamente sottratti 2 voti al Dott. Fucci, avendo proceduto all'annullamento di voti anche al candidato sindaco, invece di limitare l'annullamento alle sole liste votate; c) le operazioni elettorali sono in ogni caso illegittime in quanto non si è provveduto ad indicare i voti di lista conseguiti da ogni partito: in ogni caso dall'esame dei voti di lista spetterebbero ulteriori 10 voti in più al Dott. Fucci (non conteggiati nel totale definitivo)".
Secondo gli appellanti, la censura ha trovato un ulteriore riscontro, in sede di verifica, in relazione al profilo di cui alla lettera a).
La censura avrebbe trovato, poi, una piena conferma anche in relazione al motivo di cui alla lettera c): ben 27 voti sono stati erroneamente conteggiati a favore del candidato Caldarone, anziché al candidato Fucci.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, i motivi aggiunti riguardano profili diversi da quelli articolati con il ricorso principale.
La censura originaria fa riferimento all'errato conteggio dei voti di lista, mentre i motivi aggiunti si riferiscono alla inesatta attribuzione di 27 voti.
Tuttavia, i motivi proposti sono astrattamente fondati.
Sicché al candidato Fucci andrebbero aggiunti 27 voti, mentre gli stessi 27 voti andrebbero sottratti al Caldarone. A questi andrebbe sottratto un ulteriore voto, in relazione al profilo di cui alla lettera a).
Con riferimento alla Sezione n. 18, gli appellanti ripropongono la censura disattesa dal tribunale: "è stato assegnato un voto in più al Caldarone a seguito dell'illegittima attribuzione di un voto in più al P.P.I."
Secondo il tribunale, "va sottratto a Caldarone 1 voto, ossia quello della scheda n. 10, poiché ai sensi dell'art. 57 , co. 4 del T.U. n. 570/1960, il voto di preferenza indicato sulla riga della lista P.P.I. è inefficace, mentre è valido il voto di lista per F.I."
Gli appellanti lamentano che il Tar si è limitato a sottrarre questo voto al Caldarone, senza contestualmente attribuirlo al Fucci, nonostante la richiesta in tal senso fosse contenuta nei motivi aggiunti, quale sviluppo logico e formale della censura originaria.
La censura è nuova, perché introduce un profilo (mancata attribuzione di un voto) non espressa nel ricorso originario. In linea astratta, la censura è fondata: al Fucci spetterebbe un voto in più.
Inoltre, anche le schede n. 8 e n. 9 contengono voti illegittimamente attribuiti al PPI, come da motivo articolato nel ricorso originario e sono state tempestivamente contestate con i motivi aggiunti:
- la scheda n. 8 è nulla perché contiene un nominativo non corrispondente ad alcun candidato e rileva la volontà inequivoca dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto;
- la scheda n. 9 contiene una vistosa cancellazione ed una sigla (o scarabocchio) accanto alla preferenza espressa, che costituiscono inequivocabile segno di riconoscimento.
Le due ultime censure sono destituite di fondamento: non emergono elementi sufficienti per ritenere riconoscibili le espressioni di voto.
Pertanto, al Fucci va riconosciuto, astrattamente, solo un voto in più.
Con riferimento alla Sezione n. 28, gli appellanti espongono che l'originaria censura era la seguente: "vi è stata un'illegittima non attribuzione di 7 voti al Dott. Fucci a seguito dell'annullamento del voto al sindaco anche nel caso in cui l'annullamento dovesse riguardare il solo voto di lista".
Gli appellanti rilevano che la censura originaria, ritenuta fondata dal TAR, ha trovato un riscontro numerico maggiore di quello denunciato: anche nelle schede n. 20, n. 21, e n. 24 andava annullato il solo voto di lista e non anche quello riguardante il voto al candidato sindaco.
Le censure articolate con i motivi aggiunti sono inammissibili, perché riferite ad un numero maggior di schede rispetto a quelle contestate in origine, ma risultano astrattamente fondate. In questo caso al Fucci vanno attribuite tre schede in più.
Con riferimento alla Sezione n. 31, gli appellanti rilevano che la censura originaria era la seguente: "vi è stata illegittima attribuzione di 2 voti in più al Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione ai DS di 2 voti; vi è stata al contrario una detrazione di 2 voti al Dott. Fucci a seguito della mancata attribuzione di 2 voti ad Alleanza Nazionale".
Il tribunale ha ritenuto parzialmente fondata la censura, in relazione alla scheda n. 5, che il verificatore aveva illegittimamente attribuito alla lista dei D.S.
Lo stesso TAR, però, avrebbe omesso di valutare l'illegittimità di ulteriori 2 voti attribuiti dal seggio elettorale ai DS, in quanto recanti i nominativi di persone del tutto estranee alla competizione elettorale, e che, quindi, contenevano segni di riconoscimento degli elettori.
Le censure, oltre che nuove ed inammissibili, sono infondate: non emergono inequivoci segni di riconoscimento degli elettori.
Con riguardo alla Sezione n. 39, gli appellanti deducono che con il ricorso originario si lamentava quanto segue: "al Dott. Fucci sono stati illegittimamente non attribuiti 5 voti in quanto si sono annullate in toto schede che, invece, andavano annullate solo con riferimento al voto di lista."
A dire degli appellanti, il motivo avrebbe dovuto trovare accoglimento con riferimento alle schede n. 1, 7 ed 8, rinvenute tra le nulle, atteso che dette schede contengono voti chiaramente espressi ed attribuibili a Fucci, risultando votato il relativo riquadro, ovvero nel caso delle schede n. 7 e n. 8 risultando votato il contrassegno di un partito della coalizione, e tutt'al più annullabili con esclusivo riferimento al voto di lista, per la difficoltà di individuare con certezza la lista votata o per l'impossibilità di decifrare il nominativo del candidato di lista prescelto.
Tra l'altro dal verbale n. 9 delle operazioni risulta che anche i legali del Caldarone non avevano opposto alcuna obiezione all'assegnazione di tali voti al candidato Fucci.
In questo caso, le censure, seppure di dubbia ammissibilità, sono astrattamente fondate: al Fucci vanno attribuiti tre voti in più.
Con riguardo alla sezione n. 45, l'originario motivo di ricorso deduce che "è stato illegittimamente detratto 1 voto al Dott. Fucci, a causa della mancata assegnazione di 1 voto alla lista di Forza Italia".
Il tribunale ha riconosciuto fondato il motivo di ricorso, ma si è limitato ad aggiungere 1 voto a Fucci, senza sottrarlo contemporaneamente a Caldarone, al quale lo stesso era stato illegittimamente attribuito.
Infatti, secondo l'appellante, la verifica ha evidenziato che Caldarone perde tre voti rispetto ai 337 assegnati: due perché annullati e uno perché doveva essere attribuito a Forza Italia ed al collegato sindaco Fucci.
La censura è inammissibile, perché introduce un profilo nuovo, ma è astrattamente fondata: effettivamente va sottratto 1 voto al Caldarone.
Con riguardo alla Sezione n. 46, l'originaria censura è la seguente: "sono stati illegittimamente attribuiti 5 voti in più al Dott. Caldarone, a causa dell'illegittima assegnazione di 5 voti in più ai popolari".
Il tribunale ha ritenuto fondata la censura, limitatamente a due voti.
Peraltro, a dire degli appellanti, dalla verifica emergono ulteriori 2 voti illegittimamente attribuiti al seggio elettorale al P.P.I. e, quindi, a Caldarone, meritevoli di annullamento.
Si tratta delle schede n. 3 e n. 12. La n. 3 reca il nome "Cirullo", candidato del P.P.I., accanto al contrassegno di F.I. e, pertanto, vi è incertezza riguardo alla volontà dell'elettore.
La scheda n. 12 contiene una scritta qualificabile come segno di riconoscimento.
Le censure sono inammissibili, perché introducono profili nuovi. Peraltro, è astrattamente fondata la censura relativa alla scheda n. 3, emergendo l'incertezza del voto, mentre nella scheda n. 12 la scritta non esprime un inequivoco segno di riconoscimento.
Pertanto, al Caldarone andrebbe sottratto 1 voto.
Rispetto alla Sezione n. 53, il motivo originario di ricorso deduce che "al Dott. Fucci sono stati illegittimamente sottratti 4 voti a causa dell'erronea contabilizzazione del voto disgiunto e dei voti al solo candidato sindaco".
Secondo gli appellanti, la verifica ha dimostrato che sono stati erroneamente attribuiti al Caldarone tre voti che devono, invece, essere assegnati al Fucci.
Inoltre, la scheda n. 2, qualificata come annullabile dal verificatore, deve essere assegnata al Fucci. La scheda contiene, accanto al simbolo di Forza Italia, una preferenza per Greco, candidato alle Regionali.
Anche questi motivi sono inammissibili, perché nuovi.
In astratto, tuttavia, le censure sono tutte fondate: al Fucci vanno attribuiti quattro voti, mentre altri tre voti vanno sottratti al Caldarone.
Con riferimento alla Sezione n. 57, il motivo originario di ricorso deduce che "sono stati illegittimamente attribuiti 15 voti in più al Dott. Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione di 14 voti in più ai D.S. e di 1 voto in più alla Lista Dini."
La verifica ha dimostrato che vi è una corrispondenza tra il dato del seggio elettorale e quello del verificatore (67 voti per la lista D.S.). Pertanto, il tribunale ha respinto la censura.
Secondo gli appellanti, invece, occorre considerare le censure articolate con i motivi aggiunti, riferite alle schede n. 2, 3, 4, 5, 7 e 15.
Le schede 2, 3, 4, 5 e 15 recano nominativi ad alcun candidato della competizione elettorale, mentre la scheda n. 7 reca un nominativo illeggibile. Pertanto, i sei voti devono essere annullati e sottratti al candidato Caldarone.
La censura è inammissibile, perché radicalmente nuova, ed infondata nel merito, considerando che nessuno dei voti espressi contiene inequivoci segni di riconoscimento.
Con riguardo alla Sezione n. 60, l'originario motivo di ricorso deduce che "a) è stato illegittimamente attribuito 1 voto in più al Dott. Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione di 1 voto in più al P.P.I.; sono stati illegittimamente sottratti 6 voti al Dott. Fucci, avendo proceduto all'annullamento di voti anche al candidato Sindaco, invece di limitare l'annullamento alle sole liste votate."
Il tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alle schede n. 12, 14, 16, 17, 18 e 19.
Secondo gli appellanti, vanno annullate anche i voti di cui alle schede n. 6 e 7, recanti, accanto al contrassegno del P.P.I., l'espressione "Pirro".
Inoltre, la scheda n. 13 deve essere assegnata al candidato Fucci ed annullata limitatamente al voto di lista.
Si tratta di censure radicalmente nuove e, come tali, inammissibili.
In relazione alle schede n. 6 e n. 7, le espressioni utilizzate non contengono inequivoci segni di riconoscimento. Il motivo è fondato solo in relazione alla scheda n. 13: al Fucci va attribuito 1 voto in più.
Con riguardo alla Sezione n. 75, il motivo originario è il seguente: "è stato illegittimamente attribuito 1 voto in più al Dott. Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione di un voto in più al P.P.I."
A dire degli appellanti, dovrebbero essere annullati due voti assegnati al Caldarone, corrispondenti alle schede n. 5 e n. 13, nelle quali si riportano, accanto al simbolo del P.P.I., nominativi non corrispondenti ad alcun candidato.
Le censure sono inammissibili, perché radicalmente nuove, e comunque infondate, perché non evidenziano inequivoci segni di riconoscimento.
Con riguardo alla Sezione n. 76, l'originario motivo di ricorso è il seguente: "vi è stata illegittima detrazione di voti al Dot. Fucci a causa della mancata verbalizzazione del voto disgiunto riportato dal Dott. Fucci."
A dire degli appellanti, le schede contrassegnate con i numeri 2 e 15 sono state erroneamente non assegnate al Fucci: il tribunale ha considerato nulla la scheda n. 2 ed ha omesso di pronunciarsi sulla scheda n. 15.
Le censure sono astrattamente fondate: al Fucci vanno assegnati due voti in più.
Con riguardo alla Sezione n. 86, il ricorso originario ha questo contenuto: "è stato illegittimamente attribuito 1 voto in più al Dott. Caldarone, a seguito dell'illegittima assegnazione di 1 voto in più al P.P.I."
A dire degli appellanti, deve essere annullato il voto corrispondente alla scheda n. 9, recante l'inammissibile trascrizione del nome "Caldarone".
La censura, oltre che inammissibile, è infondata: non vi è alcun segno di riconoscimento.
Con riferimento alla Sezione n. 87, l'originario motivo di ricorso è il seguente: "a) sono stati attribuiti illegittimamente 30 voti in più al Caldarone ed illegittimamente sottratti 7 voti al Dott. Fucci: a) sono stati attribuiti illegittimamente 28 voti in più al Caldarone (tali 28 voti sono stati assegnati a seguito dell'erronea contabilizzazione dei voti assegnati al solo Sindaco); sono stati attribuiti illegittimamente 2 voti in più al Dott. Caldarone a seguito dell'illegittima assegnazione di 2 voti in più alla lista Dini; c) vi è stata la mancata attribuzione di 7 voti al Dott. Fucci a seguito dell'errata contabilizzazione del voto disgiunto.
Il tribunale ha ritenuto fondata la censura di cui alla lettera a), ma solo per le schede n. 6 e n. 8.
Secondo gli appellanti devono essere sottratti ulteriori 5 voti al candidato Caldarone, relativi alle schede 1, 2, 3, 4 e 5: la n. 1 perché priva di segni sul contrassegno delle liste; la 2, la 3 e la 4 perché recano l'illegittima trascrizione del nominativo del candidato Caldarone; la n. 5 perché reca una lettera "B" (ossia un segno di riconoscimento) nel riquadro che ospita il nominativo del candidato.
Le censure sono inammissibili, perché sostanzialmente nuove, ed infondate, perché non evidenziano palesi segni di riconoscimento degli elettori.
Dunque, valutando l'astratta fondatezza dei motivi aggiunti riproposti dagli appellanti principali (peraltro inammissibili), al Caldarone dovrebbero essere sottratti 33 voti, rispetto ai 27.603 accertati dal TAR, per un totale di 27.570. Al Fucci, invece, dovrebbero essere aggiunti 41 voti, per un totale di 27.604.
Tuttavia, questo risultato deve essere ulteriormente e radicalmente corretto, tenendo conto della fondatezza di gran parte delle censure esposte nell'appello incidentale (corrispondenti ai motivi aggiunti dei ricorsi incidentali di primo grado, non esaminati dal tribunale).
Nella Sezione n. 9 la scheda n. 2 va sottratta al Fucci, considerando l'incertezza del voto espresso.
Nella Sezione n. 18 vanno assegnati al Caldarone 3 voti, in relazione ad altrettante schede che manifestano la preferenza per la lista collegata di Rifondazione Comunista (in due casi) e per un candidato di un'altra lista collegata (in un terzo caso).
Nella stessa Sezione vanno assegnati al Caldarone altri sei voti, in relazione ad altrettante schede erroneamente conteggiate come bianche.
Nella stessa Sezione va sottratto un voto al Fucci ed assegnato al Caldarone, in relazione alla scheda n. 3.
Nella Sezione n. 18, la scheda n. 23, erroneamente annullata, va assegnata al Caldarone.
La scheda n. 3 va sottratta al Fucci, contenendo l'espressione di voto per una lista collegata al Caldarone e non potendosi qualificare come espressione di valido voto disgiunto.
Nella Sezione n. 38 la scheda n. 16 va sottratta al Fucci, attesa l'assoluta incertezza dell'espressione di voto.
La scheda n. 20 va sottratta al Fucci, non essendovi segni di voto su alcuna lista.
Le schede n. 23 e n. 24 vanno assegnate al Caldarone, considerando la chiara espressione di voto in suo favore: eventuali incertezze riguardano il solo voto di lista.
La scheda n. 5 va sottratta al Fucci ed assegnata al Caldarone, considerando che è stata chiarmente votata la lista collegata dei DS.
Le schede n. 10, 11 e 12 vanno assegnate al Caldarone, essendo evidente la volontà espressa dagli elettori.
Anche le schede n. 2, 3, 4, 5, 6 e 9, erroneamente annullate dall'Ufficio, vanno assegnate al Caldarone.
La scheda n. 23 e la scheda n. 26, erroneamente annullate, vanno assegnate al Caldarone, attesa la chiara volonà espressa dagli elettori.
Anche le schede 27, 28, 29, 30, 32, 36 e 38 vanno attribuite al Caldarone, in quanto gli ulteriori segni grafici presenti nelle schede non costituiscono evidenti segni di riconoscimento.
Nella Sezione n. 45, le schede n. 8 e n. 9 vanno sottratte al Fucci, in quanto non risultano votati i simboli dei partiti e le espressioni indicate non corrispondono ad alcun candidato.
La scheda n. 20 è stata illegittimamente annullata, mentre è palese la volontà dell'elettore di votare per Caldarone.
La scheda n. 21 va assegnata al Caldarone, in quanto risulta votata la collegata lista di Rifondazione Comunista.
Le schede n. 24, 25, 28, 29 e 30, vanno attribuite al Caldarone e non annullate, in quanto rivelano chiaramente la volontà dell'elettore.
Nella Sezione n. 46, la scheda n. 22 è stata erroneamente annullata, mentre essa deve essere assegnata al Caldarone.
Nella Sezione n. 48, la scheda n. 2 va assegnata al Caldarone, non contenendo palesi segni di riconoscimento.
Nella stessa Sezione, le schede n. 3, 4 e 5 vanno sottratte al Fucci, in quanto non rilevano in modo chiaro l'effettiva volontà dell'elettore.
Le schede n. 13, 14 e 15 vanno assegnate al Caldarone, risultando palese la volontà dell'elettore di votare per liste a questi collegate.
La scheda n. 17 è stata illegittimamente annullata, mentre essa doveva essere attribuita al Caldarone.
Nella sezione n. 53, le schede n. 12, 13 e 14 vanno assegnate al Caldarone, non essendo riscontrabili evidenti segni di riconoscimento dell'elettore.
Nella Sezione n. 54 le schede n. 16 e n. 17 vanno attribuite al Caldarone, risultando evidente il contenuto dell'espressione di voto.
Nella Sezione n. 57, la scheda n. 1 va annullata e sottratta al Fucci, non risultando la volontà dell'elettore.
La scheda n. 23 è stata illegittimamente inclusa tra le bianche, mentre deve essere attribuita al Caldarone, risultando chiara l'espressione di voto per il PPI.
Le schede n. 27, 28 e 29 vanno assegnate al Caldarone, considerando la chiara espressione di voto in favore delle liste collegate.
Nella Sezione n. 60 va annullata 1 scheda attribuita al Fucci, considerando l'assoluta incertezza dell'espressione di voto.
La scheda n. 8 va correttamente assegnata al Caldarone, considerando il voto alla lista collegata.
Le otto schede contrassegnate dal n. 21 al n. 28 andavano attribuite al Caldarone, considerando la chiara espressione di voto manifestata dall'elettore.
Nella Sezione n. 63, la scheda n. 1 va sottratta al Fucci, non essendo chiara la volontà manifestata dall'elettore.
La scheda n. 7 va correttamente assegnata al Caldarone, quale voto disgiunto.
Nella Sezione n. 64 la scheda n. 12 va attribuita al Caldarone, considerando la volontà dell'elettore.
Le schede n. 12 e 13 vanno attribuite al Caldarone, sussistendo incertezza solo in ordine alle liste votate.
Nella Sezione n. 75, la scheda n. 4 va attribuita al Caldarone, essendo irrilevante l'inesatta espressione del voto di preferenza.
La scheda n. 19 va correttamente assegnata al Caldarone.
Nella Sezione n. 82, la scheda n. 7 va annullata, manifestando l'assoluta incertezza del voto, e sottratta al Fucci.
La scheda n. 8 va attribuita al Caldarone, quale espressione del voto disgiunto.
Le schede n. 9, 10 ed 11 vanno attribuite al Caldarone, considerando l'effettiva espressione del voto.
Nella Sezione n. 83, le schede n. 15, 16, 18 e 22 vanno attribuite al Caldarone, con eventuale annullamento dei voti di lista e di preferenza.
La scheda n. 19 va annullata e sottratta al Fucci, considerando l'incertezza assoluta del voto espresso.
Nella Sezione n. 85, le schede n. 7, 8 e 9 vanno assegnate al Caldarone e non considerate bianche.
Anche le schede n. 14, 15, 16 e 17 vanno assegnate al Caldarone.
Nella Sezione n. 86, le schede n. 19 e n. 20 vanno attribuite al Caldarone, essendo state votate liste collegate.
Nella Sezione n. 87, le schede n. 18, 19 e 20 vanno attribuite al Caldarone.
Pertanto, l'astratta fondatezza degli appelli incidentali condurrebbe ad attribuire 89 voti in più al Caldarone e a sottrarne 16 al Fucci.
Di conseguenza, aggiungendo questi voti a quelli accertati in relazione agli appelli principali, si perviene al seguente risultato:
Caldarone: 27.653 voti;
Fucci: 27.588 voti.
Secondo gli appellanti, la sentenza è erronea anche nella parte in cui stabilisce che la richiesta di correzione degli errori materiali dei risultati è stata formulata non con il ricorso principale, ma soltanto con l'atto di motivi aggiunti e che, quindi, giacché non tempestivamente dedotta, non può essere oggetto di cognizione da parte del giudice.
A sostegno della censura gli appellanti osservano che l'orientamento interpretativo richiamato dal tribunale non è affatto incontrastato e che, in punto di fatto, nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso principale è chiesto, in maniera espressa l'annullamento e/o la correzione degli atti del procedimento elettorale."
Gli appellanti ripropongono, quindi, tutte le censure relative alla correzione degli errori materiali riscontrati nelle sezioni, dichiarate inammissibili dal tribunale, riguardanti le Sezioni 18, 28, 40, 51, 53, 60, 63, 66, 76.
La Sezione rileva, preliminarmente, che l'integrale accoglimento delle censure consentirebbe di sottrarre voti al Cladarone e di assegnarne altri al Fucci per un totale di 41 voti.
In tal modo non verrebbe ancora colmata la differenza di 65 voti, derivanti dall'astratto accoglimento delle censure proposte con gli appelli principali e con quelli incidentali.
Pertanto, gli appellanti non hanno alcun interesse all'esame nel merito delle censure.
In ogni caso, si tratta di censure, articolate con i motivi aggiunti in primo grado, assolutamente differenti dai motivi proposti con il ricorso originario.
Pertanto la pronuncia di inammissibilità del tribunale deve essere integralmente confermata.
Con un altro gruppo di censure, gli appellanti deducono la nullità delle operazioni elettorali nell'ambito di alcune Sezioni, per l'omessa verbalizzazione del numero delle schede vidimate ed inutilizzate, nonché per la violazione di altre regole del procedimento elettorale.
Tutte le censure sono infondate.
Gli appellanti lamentano che in otto Sezioni non risulta verbalizzato il numero delle schede vidimate e non utilizzate e la corrispondenza di tale numero con quello degli elettori non votanti.
Anche indipendentemente dagli oggettivi riscontri istruttori della verifica, da cui risulta la corrispondenza sostanziale tra i dati indicati nei verbali, il vizio procedimentale dedotto dagli appellanti non inciderebbe sulla validità delle operazioni elettorali, risolvendosi in una mera irregolarità.
In particolare, per quanto riguarda la Sezione n. 83, tutti gli elementi evidenziati dagli appellanti non si traducono in vizi sostanziali delle operazioni elettorali.
Le stesse conclusioni vanno estese alle sezioni n. 12, 21, 23, 30, 35, 57, 66, 69, 72 e 82.
Gli appellanti rivolgono analoghe censure anche in relazione alle sezioni n. 12, 21, 23, 30, 35, 57, 66, 69 , 72 e 82.
I motivi sono privi di fondamento, considerando i risultati dell'istruttoria, i dati oggettivi emersi dal verbale e la sostanziale irrilevanza delle denunciate irregolarità.
Non meritano accoglimento nemmeno le censure relative alla ritardata apertura delle votazioni nella Sezione n. 32 (posticipata di un solo minuto), che non ha in alcun modo influito sulla regolarità e genuinità delle operazioni.
Parimenti infondata è poi la censura relativa alla illegittima prosecuzione delle votazioni nella Sezione n. 69. I dati emersi dal verbale non evidenziano palesi illegittimità, considerando il numero dei votanti presenti nel seggio all'orario di chiusura.
Infine, sono infondate le censure riguardanti la presenza di schede non regolamentari nelle Sezioni n. 3, 12, 84, 86 e 87.
Si tratta infatti, di marginali irregolarità riguardanti la parziale leggibilità del bollo, che non alterano affatto la sostanziale validità delle schede.
In definitiva, quindi, gli appelli devono essere rigettati.
Le spese possono essere compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge gli appelli, compensando le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2002, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante - Presidente
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D'Agostino - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
Aniello Cerreto - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Agostino Elefante
Depositata in segretaria in data 17 settembre 2002.