CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 giugno 2003 n. 3333 - Pres. Frascione Est. Farina - Mazza (Avv.ti Scalzi e Spadafora) c. Comune di San Pietro Apostolo della Calabria (n.c.) - (annulla T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, 6 febbraio 1996, n. 179).
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Insorgenza dell'obbligo di pagamento da parte del destinatario della concessione - Dal momento del rilascio della concessione stessa.
2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Applicabilità degli artt. 2934 e 2935 cod. civ.
3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Atto determinativo - Non ha natura autoritativa ma meramente ricognitiva - Conseguenze - Individuazione.
4. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione - Termine di prescrizione - E' decennale - Decorrenza del termine - Dalla data di rilascio della concessione edilizia - Riserva di futura determinazione di essi - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - Fattispecie.
1. Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico di versare il contributo di costruzione, previsto dagli artt. 1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all'atto del rilascio (1); ed è anche da questo momento che l'Amministrazione può far valere l'obbligo che grava sul cittadino.
2. L'art. 2934 cod. civ. (secondo cui un diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge) e l'art. 2935 cod. civ. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere) si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il contributo di costruzione, in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo diverso la specifica obbligazione.
3. L'atto di imposizione e liquidazione del contributo dovuto per il rilascio di una concessione edilizia in base alla legge n. 10 del 1977, non ha natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (2); ne segue che l'Amministrazione non ha alcun potere di differire l'esercizio del suo diritto di credito e che l'omessa emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.
4. Il termine di prescrizione entro il quale il Comune può esercitare il proprio diritto di credito per il contributo di costruzione previsto dalla legge n. 10/1977 è quello decennale, fissato dall'art. 2946 del codice civile, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia; né può impedire la decorrenza del termine in questione la circostanza che l'Amministrazione comunale si sia riservata all'atto del rilascio della concessione edilizia di dar corso alla richiesta di pagamento in un prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta, sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell'art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta illegittima, perché la relativa pretesa era da ritenere prescritta, una determinazione sindacale che ingiungeva il pagamento del contributo di costruzione per una concessione edilizia rilasciata oltre 10 anni prima) (3).
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(1) Cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058.(2) Cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; C.G.A., 5 maggio 1993, n. 154.(3) Come si ricorda nella parte motiva della sentenza in rassegna, gli artt. 1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, prevedono che il contributo di concessione deve essere determinato al momento del rilascio della concessione; rientra nella facoltà del Comune stabilire modalità e garanzie di pagamento, ai sensi dell'art. 11, comma secondo.
Ciò, tuttavia, non esclude che il credito, pur se è rimessa ad un atto dell'Amministrazione l'indicazione della sua entità, sia, sin dal momento dell'adozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente la concessione, certo, liquido o agevolmente liquidabile, esigibile e che da tale momento cominci a decorrere il termine di prescrizione decennale.
Ha osservato in particolare la Sez. V che non rilevava nella specie il fatto che l'amministrazione comunale si era riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore - come nel caso in esame -, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell'art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.
Sul termine di prescrizione dell'azione volta a contestare l'ammontare dei contributi concessori v.
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 9 febbraio 2001 n. 584
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 febbraio 2001 n. 790
T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE II - Sentenza 6 novembre 2002 n. 4267
Sul termine di prescrizione (di 36 mesi) previsto per il conguaglio dell'oblazione dovuta a seguito di domanda di condono edilizio v.
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 aprile 1999 n. 495
T.A.R. LAZIO - SEZIONE II BIS - Sentenza 1 febbraio 2002 n. 790
T.A.R. LAZIO
- SEZIONE II BIS - Sentenza 3 febbraio 2001 n. 868
FATTO
Il ricorso in epigrafe è stato notificato il 3 aprile 1996 e depositato il 23 successivo.
È chiesto l'annullamento della sentenza n. 179/1996 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con la quale è stato respinto il ricorso dell'attuale appellante avverso il provvedimento sindacale n. 18/95, che ingiunge il pagamento del contributo di costruzione, della maggiorazione e degli interessi legali, per la concessione edilizia rilasciata il 26 maggio 1980.
Avuto riguardo alle argomentazioni del primo giudice, la parte ricorrente sostiene che era prescritto il diritto a procedere all'accertamento del contributo e che la prescrizione è decorsa anche per quel che riguarda la liquidazione ed il pagamento del contributo.
Nella camera di consiglio del 21 giugno 1996 è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.
All'udienza del 25 marzo 2003, il ricorso in appello è stato chiamato per la discussione ed è stato, poi, introitato in decisione.
DIRITTO
Il Comune intimato ha rilasciato agli appellanti una concessione edilizia in data 26 maggio 1980
Nel provvedimento si chiariva che esso era rilasciato con riserva che venissero pagati "gli oneri della legge" 28 gennaio 1977, n. 10.
La richiesta di pagamento del contributo sul costo di costruzione è stata avanzata agli interessati con atto notificato il 26 agosto 1993, dopo oltre tredici anni dal rilascio della concessione.
Ad essa è stato opposto, con atto acquisito al protocollo del Comune il 22 settembre 1993, che la prescrizione era intervenuta da oltre tre anni.
L'Amministrazione comunale, "accertato che l'invito al pagamento non ha avuto alcun seguito", ha ingiunto, con l'atto impugnato in prime cure, di versare l'importo indicato nel 1993, con la maggiorazione prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i casi di ritardato od omesso versamento, e con gli interessi legali.
Gli interessati hanno proposto ricorso dinanzi al T.A.R. della Calabria, deducendo, fra l'altro, che era decorso il termine di prescrizione del diritto del Comune.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune, ha respinto il ricorso, affermando che determinazione e corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione sono ancorate a tempi diversi. Ha in proposito precisato che la prima deve farsi alla data del rilascio della concessione, mentre il pagamento, a norma dell'art. 11, comma secondo, della l. n. 10 del 1977, deve farsi in corso d'opera "e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere". Ha, perciò, concluso che il termine di prescrizione dell'obbligazione non può decorrere sino a quando l'Amministrazione, che ne aveva fatto espressa riserva, "non abbia provveduto a quantificare e a individuare le modalità di pagamento del contributo stesso, attività questa che si è concretizzata con il provvedimento" del 1993.
Le parti private appellanti criticano questa conclusione e sostengono che il diritto del Comune ad "accertare" il contributo si era prescritto e che la prescrizione del potere impositivo ha efficacia caducante rispetto alla riscossione.
L'appello è fondato.
Dell'obbligazione consistente nel pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trattano gli artt. 1, 3, 6 ed 11, comma 2, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Insieme agli oneri di urbanizzazione, il contributo in parola deve essere determinato al momento del rilascio della concessione. Rientra nella facoltà del Comune stabilire modalità e garanzie di pagamento, ai sensi dell'art. 11, comma secondo. Ma ciò non esclude che il credito, pur se è rimessa ad un atto dell'Amministrazione l'indicazione della sua entità, sia, sin dal momento dell'adozione del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente la concessione, certo, liquido o agevolmente liquidabile, esigibile.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto, perciò, modo di precisare che il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n. 10 del 1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all'atto del rilascio (V Sez. 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058). Ed è, di conseguenza, da quel momento stesso che l'amministrazione può far valere l'obbligo che grava sul cittadino.
Un diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge: art. 2934 cod. civ. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: art. 2935 cod. civ. Le norme in questione si applicano anche al diritto di credito del Comune avente per contenuto il contributo in esame, in difetto di disposizioni speciali che regolino in modo diverso la specifica obbligazione.
Se, dunque, è dal giorno del rilascio della concessione che l'amministrazione comunale può far valere il suo diritto di credito, anche fissando modalità e garanzie particolari, è dalla medesima data che decorre la prescrizione del suo diritto. L'atto di imposizione e liquidazione del contributo, dovuto in base alla legge n. 10 del 1977, non ha, infatti, natura autoritativa, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di provvedimenti generali (conf. Sez. V 27 ottobre 1986, n. 577 e 4 dicembre 1990, n. 810; C. si. 5 maggio 1993, n. 154). Ne segue che l'Amministrazione non ha alcun potere di differire l'esercizio del suo diritto di credito, come, invece, ha ritenuto il primo giudice, e che l'omessa emanazione di tale atto si configura come mancato esercizio del diritto di credito, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione.
E, poiché in mancanza di norme speciali vigenti nel 1980, il termine in questione è quello decennale, fissato dall'art. 2946 del codice civile, deve riconoscersi che il diritto di credito del Comune era estinto per compimento del periodo di dieci anni decorrenti dalla data del rilascio della concessione edilizia.
Né rileva che l'amministrazione comunale si sia riservata di dar corso alla richiesta di pagamento in prosieguo di tempo, sia perché per i diritti di credito, la realizzazione dei quali esige un'attività del creditore - come nel caso in esame -, la prescrizione decorre dal giorno in cui l'attività poteva essere compiuta ed egli poteva, così, mettersi in grado di esigere la prestazione dovuta, sia perché l'inerzia del titolare del diritto assume rilevanza dal momento in cui è possibile esercitare il diritto, sia, infine, perché la disciplina legale della prescrizione non è derogabile, a norma dell'art. 2936 cod. civ., neppure, quindi, per atto unilaterale del titolare del diritto.
Ne deriva che con l'atto impugnato e, prima ancora, con quello di invito al pagamento del contributo in parola, il Comune ha chiesto l'adempimento di un credito che era ormai prescritto.
All'accoglimento dell'appello, con dichiarazione di estinzione del credito del Comune per prescrizione, può farsi seguire, ricorrendo giusti motivi, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 25 marzo 2003, con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione Presidente
Giuseppe Farina rel. est. Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Aniello Cerreto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Farina f.to Emidio Frascione
Depositata in segreteria il
13 giugno 2003.