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n. 10-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 20 settembre 2002 n. 4780 - Pres. Giovannini, Est. Balucani - Conte (Avv.ti D'Antone e Altavilla) c. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv. Stato De Stefano) e Trinchera (n.c.) - (annulla T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 7 aprile 2000, n. 2759).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Conoscenza dell'esistenza e della lesività dell'atto - Sufficienza - Conoscenza del contenuto dell'atto - Non occorre - Fattispecie.

Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, affinché si realizzi la piena conoscenza del provvedimento ai sensi dell'art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non è necessario che il provvedimento stesso sia noto in tutti i suoi elementi, ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, fermo restando che gli eventuali vizi percepiti in conseguenza della integrale cognizione degli atti del procedimento possono essere fatti valere mediante proposizione di motivi aggiunti (1).

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(1) Cfr. da ult. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001, n. 2880, in Riv. giur. edilizia 2001, I, 989.

Alla stregua del principio il ricorso di primo grado (proposto avverso gli atti della procedura concorsuale a n. 48 posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati) è stato ritenuto irricevibile, atteso che esso era stato proposto con atto notificato oltre il termine di 60 giorni dalla data in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della nota con cui il Ministero dell'Università gli aveva comunicato che il concorso per professore associato si era definitivamente concluso e che gli atti concorsuali erano stati approvati con decreto ministeriale (di cui, peraltro, erano stati indicati gli estremi).

Inoltre, ancor prima di ricevere tale comunicazione ufficiale del Ministero e di inoltrare domanda di accesso ai documenti, il ricorrente aveva inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano col quale aveva espresso della censure in ordine all'operato della Commissione esaminatrice; tale esposto dimostrava, secondo la Sez. VI, che il ricorrente era già venuto a conoscenza dell'esito del concorso.

Da tale comportamento conseguiva pertanto, secondo la Sez. VI, che quantomeno dal ricevimento della nota ministeriale nella specie iniziava a decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del gravame, a norma dell'art. 21 L. n. 1034/71.

V. tuttavia in senso diverso da ult. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1231, in Foro amm. 2001, 478, secondo cui "la decorrenza del termine ex art. 21 L. Tar (6 dicembre 1971 n. 1034) ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, non si può identificare con il momento in cui l'interessato ha acquisito una mera conoscenza degli elementi esteriori del provvedimento - ancorché riferiti al contenuto dispositivo della statuizione assunta dalla p.a. - la norma esigendo piuttosto una conoscenza particolarmente qualificata, che deve risultare accompagnata dall'ulteriore decisivo requisito della pienezza, onde, dovendo la conoscenza stessa estendersi a tutti gli elementi dell'atto qualificabili come essenziali, il contenuto essenziale dell'atto dev'essere individuato in stretta connessione con la sua motivazione in quanto non solo, di regola, gli stessi effetti giuridici dell'atto sono individuabili mercé la lettura dell'apparato motivatorio, ma soprattutto la sua effettiva portata lesiva e la sua conseguente illegittimità non possono essere apprezzate se non mediante la valutazione della sua giustificazione espressa, specie se si tiene conto dell'obbligo generalizzato di motivazione ex art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241".

V. anche di recente Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3508 in Foro amm. 2000, 2136  e Sez. IV, 7 luglio 2000, n. 3819, ivi 2000, 2601, secondo cui "l'obbligo imposto dall'art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento non è fine a se stesso, ma è correlato al principio generale secondo cui la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine di impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono lesivo della propria sfera giuridica. Con la conseguenza che la mancata osservanza dell'obbligo di portare la motivazione, anche per relationem, del provvedimento amministrativo nella sfera di conoscibilità legale del destinatario ha come effetto che quest'ultimo non acquisisce la conoscenza della lesività e, pertanto, il termine non inizia a decorrere".

Sulla decorrenza del termine per l'impugnazione v. da ult. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 27 novembre 2001 n. 5986, secondo cui, comunque per aversi piena conoscenza, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, non basta una semplice notizia dell'atto, costituita da una conoscenza vaga o imperfetta, ma occorre necessariamente che l'interessato abbia conosciuto gli elementi essenziali del provvedimento, idonei ad evidenziare l'avvenuta lesione della propria sfera giuridica.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 1 agosto 2001 n. 4206, secondo cui, in particolare, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, si ricollega all'avvenuta individuazione, da parte del destinatario dell'atto, del relativo contenuto, sicché lo stesso ne possa denunciare l'eventuale valenza lesiva.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 17 aprile 2002 n. 2032 (sulla decorrenza del termine nel caso di atti normativi).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 3 settembre 2001 n. 4620 (sulla decorrenza del termine nel caso di persone giuridiche)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 16 ottobre 2001 n. 5467 (sulla decorrenza del termine nel caso di impugnativa di un P.R.G.)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 aprile 2001 n. 1998 (sulla decorrenza del termine nel caso di gare di appalto)

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I - Sentenza 15 maggio 2000 n. 922 (sui c.d. interessi sopravvenuti e sulla loro capacità di riaprire i termini di impugnazione)

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 8 ottobre 2001 n. 6658 (sulla decorrenza del termine nel caso di pubblicazione di una delibera)

TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 28 giugno 2002 n. 595 (sulla decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia)

D. F.G. TREBASTONI, Tipologie di atti e onere di impugnazione

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal dott. Marco Trinchera avverso gli atti della procedura concorsuale a n. 48 posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, raggruppamento di "Chimica Biologica", avendo ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente - risultato non vincitore - censurava l'operato della Commissione per non avere valutato l'apporto individuale del singolo candidato nei lavori svolti in collaborazione con altri coautori.

Avverso la anzidetta sentenza la prof.ssa Angela Conte - risultata tra i vincitori del concorso de quo - ha interposto appello deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) erroneità della sentenza impugnata per la mancata dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado, in quanto tardivo;

2) erroneità della sentenza medesima per la mancata dichiarazione di inammissibilità del ricorso al TAR in relazione alla irritualità della notifica per pubblici proclami cui il ricorrente era stato autorizzato;

3) erroneità della sentenza quanto al merito, nell'assunto che la Commissione avrebbe valutato correttamente le pubblicazioni collettive.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Università che con atto formale di costituzione ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

D I R I T T O

E' fondato il motivo di gravame con il quale l'appellante prof.ssa Conte deduce che il ricorso proposto in primo grado dal prof. Trinchera avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile.

Secondo quanto ribadito dalla Sezione anche in recenti pronunce (cfr. Cons. Stato - Sez. VI, 26 luglio 2001, n. 4125), al fine di concretare la piena conoscenza di un provvedimento per farne decorrere i termini di impugnazione ai sensi dell'art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non è necessario che esso sia noto in tutti i suoi elementi ma è sufficiente la conoscenza della sua esistenza e della sua lesività, fermo restando che gli eventuali vizi percepiti in conseguenza della integrale cognizione degli atti del procedimento possono essere fatti valere mediante proposizione di motivi aggiunti.

Orbene, nella fattispecie in esame il prof. Trinchera aveva dichiarato espressamente nel proprio atto di ricorso di aver ricevuto con lettera del 19.1.1993 la nota con cui il Ministero dell'Università gli comunicava che il concorso per professore associato al quale aveva partecipato si era definitivamente concluso sei mesi prima, e che gli atti concorsuali erano stati approvati con decreto Ministeriale di cui venivano indicati gli estremi.

Occorre aggiungere che ancor prima di ricevere tale comunicazione ufficiale del Ministero e di inoltrare domanda di accesso ai documenti, il prof. Trinchera aveva inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano nel quale si esprimevano censure nell'operato della Commissione esaminatrice, dimostrando in tal modo di essere a conoscenza dell'esito del concorso.

Ne consegue dunque che quantomeno dal ricevimento della nota ministeriale 19.1.1993 iniziava a decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del gravame, a norma dell'art. 21 L. n. 1034.

Il ricorso avverso la predetta procedura concorsuale notificato dal Trinchera solo nel giugno del 1994, a distanza di oltre un anno dalla conoscenza del risultato negativo conseguito, si appalesa pertanto tardivo, e tale avrebbe dovuto essere ritenuto dal giudice di prime cure.

Per tale assorbente motivo l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2002 con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Giuseppe ROMEO Consigliere

Giuseppe MINICONE Consigliere

Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 20 settembre 2002.

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