CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 23 settembre 2002 n. 4805 - Pres. Ruoppolo, Est. Falcone - Saporito (Avv. C. Rienzi) c. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Avv. Stato Zerman), Franchini e c.ti (Avv. G. Morbidelli), Chieffi e c.ti (Avv.ti G. ed O. Abbamonte) e Ainis ed altri (n.c.) - (dà atto della rinuncia al ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1245 del 1996).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto di rinuncia al ricorso - Natura - Individuazione - Sua irretrattabilità - Non appena l'efficacia della rinuncia stessa si sia perfezionata con la notifica ed il deposito in giudizio - Sussiste - Fattispecie.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Oggetto del giudizio - Individuazione - Rinuncia al ricorso - Ragioni della rinuncia - Irrilevanza - Accettazione delle altre parti - Non occorre.
3. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto di rinuncia al ricorso - Procedimento previsto dall'art. 46, R.D. n. 642 del 1907 - Individuazione.
1. La rinuncia al ricorso, prevista nel processo amministrativo dall'art. 46 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, è atto unilaterale volontario, e, più specificamente, un atto negoziale processuale, cui l'ordinamento giuridico ricollega la produzione dell'effetto tipico di estinzione del diritto di azione; dalla natura negoziale unilaterale della rinuncia consegue, alla stregua dei principi generali, la sua irretrattabilità, non appena la efficacia della rinuncia stessa si sia perfezionata, ovvero nel momento in cui essa sia portata a conoscenza della parte cui si indirizza e depositata nella segreteria del giudice, nelle forme previste dal citato art. 46 del R.D. n. 642/1907 (1).
2. Il giudizio amministrativo è caratterizzato da un'istanza esclusivamente rivolta al giudice affinché la controversia sia decisa, per cui la domanda, come atto di esercizio processuale, non è tanto volta all'affermazione del diritto nei confronti della controparte, quanto ad esporre direttamente al giudice i motivi posti a base della pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo. A tal fine, le ragioni sottese alla rinuncia al ricorso, sfuggono alla disponibilità delle altre parti in contesa, per cui non è richiesto, per la produzione degli effetti, l'accettazione del destinatario.
3. L'art. 46 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, quale espressione del principio d'iniziativa di parte, consente che, in qualunque stadio della controversia, si possa rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo; il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti; la rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.
---------------------------
(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. VI, constatato che il Prof. Learco Saporito, con atto ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio e depositato in giudizio, aveva dichiarato di rinunciare all'appello, ha dato atto della rinuncia, ritenendo irrilevante il fatto che, successivamente alla rinuncia stessa, con altro atto, anch'esso ritualmente notificato alle medesime parti e depositato in giudizio, il Prof. Saporito aveva dichiarato di revocare il predetto atto di rinuncia e aveva chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
Sulla rinuncia al ricorso v. in precedenza in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 27 dicembre 2001 n. 6424
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 dicembre 2000 n. 6663
TAR LAZIO, SEZ. III BIS - Sentenza 10 agosto 2001 n. 6985
TAR LAZIO-LATINA, Ordinanza 8 febbraio 2001, n. 213
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n.8007 del 1997 proposto dal prof. Learco Saporito rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, Viale delle Milizie n.9;
contro
il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (ora dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), in persona del Ministro pro-tempore, la Commissione giudicatrice del concorso a posto di professore universitario di ruolo di prima fascia - nominata con D.M. 10 giugno 1993 in relazione ai posti di professore universitario di prima fascia messi a concorso per il raggruppamento N0412 (istituzioni diritto pubblico) con D.M. 16 aprile 1992 e successive modificazioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché il Consiglio Universitario Nazionale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono per legge domiciliati, in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti
- dei professori Franchini Claudio, Caranta Roberto, Cavaleri Paolo, Di Gaspare Giuseppe, Pisaneschi Andrea, Carlo Fresa e Tarchi Rolando, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Morbidelli presso il cui studio domiciliano elettivamente in Roma, Via Carducci n.4;
- dei professori Chieffi Lorenzo, Carrino Agostino, Pinto Ferdinando, Cocco Giovanni rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe ed Orazio Abbamonte, presso il cui studio domiciliano elettivamente in Roma, Via G. Porro n.8;
- dei professori Ainis Michele, Franco Amedeo, Predieri Alberto e Capotosti Piero Alberto, non costituitisi in giudizio;
per la riforma
della sentenza n.1245 del 1996, resa inter partes dalla Sez.III del TAR per il Lazio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visto l'atto di intervento dei professori Serges Giovanni e Puccini Giusto, rappresentati e difesi dagli avv.ti Federico e Francesca Sorrentino presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, Lungotevere delle Navi n.30;
Vista l'ordinanza interlocutoria n.1423 dell'8 marzo 2002, con la quale la Sezione ha disposto alcuni incombenti istruttori nei confronti dell'Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 luglio 2002 il Consigliere Pietro Falcone. Uditi, l'avv. Lioi, per delega dell'avv. Rienzi, per il ricorrente, l'avv. dello Stato Zerman, l'avv. Righi, per delega dell'avv. Morbidelli, e l'avv. Orazio Abbamonte, nonché l'avv. Federico Sorrentino per gli intervenienti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23-25.5.1995, il prof. Learco Saporito ha impugnato innanzi al TAR per il Lazio:
- il decreto in data 23.2.1995, con il quale il Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica aveva approvato gli atti del concorso a posti di professore ordinario di prima fascia per il raggruppamento N0412 (istituzioni di diritto pubblico), nonché tutti gli atti del relativo procedimento concorsuale, con particolare riferimento al giudizio di non ammissione espresso nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice nella seduta del 22.1.1995, il relativo giudizio collegiale, il parere 18.2.1995 n.397 reso dal C.U.N., i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, i giudizi dei singoli commissari, il decreto di nomina della commissione giudicatrice, la circolare 23.7.1993 PO/933,
- nonché gli atti ed i provvedimenti con i quali si era omesso di collocare il prof. Alberto Predieri in aspettativa obbligatoria a seguito della sua nomina a commissario liquidatore dell'E.F.I.M. (antecedente alla nomina della commissione) e di dichiarare la sopravvenuta incompatibilità dello status di componente della commissione esaminatrice determinatasi in capo al prof. Piero Alberto Capotosti a seguito della di lui elezione in seno al C.S.M..
Il ricorrente, a sostegno del gravame, deduceva una serie di motivi, concernenti, da una parte, la composizione della commissione giudicatrice e, dall'altro, l'operato della commissione stessa, con riguardo sia all'omessa compiuta verbalizzazione delle operazioni concorsuali, sia alla brevità del tempo impiegato ai fini della prescritta valutazione della raggiunta maturità scientifica, sia ancora alla violazione degli stessi criteri predeterminati dalla commissione nella seduta del 13.1.1995, sia, infine, alla violazione del decreto legislativo luogotenenziale 660 del 1945 (con riferimento alla valutazione di pubblicazioni per le quali non risultavano adempiuti gli obblighi prescritti dal citato decreto entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande), nonché alla non uniformità del metro di giudizio utilizzato dalla commissione.
Lo stesso ricorrente, in via subordinata, sollevava, inoltre, questioni di legittimità costituzionale di talune disposizioni.
Con la sentenza in epigrafe specificata il TAR per il Lazio ha respinto il ricorso.
Con l'atto d'appello, il prof. Saporito ha riproposto, sostanzialmente, i motivi di diritto disattesi dal primo giudice.
L'Amministrazione e i controinteressati sopra specificati si sono costituiti in giudizio, controdeducendo al ricorso di cui hanno chiesto il rigetto in quanto inammissibile e, comunque, nel merito infondato.
2. Successivamente, con atto ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio e depositato il 15.5.2001, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'appello proposto.
Con altro atto, anch'esso ritualmente notificato alle medesime parti, depositato il 29.10.2001, lo stesso ricorrente ha dichiarato di revocare il predetto atto di rinuncia ed ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
L'Amministrazione appellata ed i controinteressati, con varie memorie, hanno contestato le tesi avversarie concludendo per l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza dell'atto di appello.
Anche gli intervenienti hanno prodotto memoria in data 28.1.2002 nella quale hanno concluso per la declaratoria di estinzione del ricorso in appello.
3. Con ordinanza interlocutoria n. 1423 dell'8 marzo 2002, la Sezione ha richiesto al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i seguenti atti e documenti:
eventuali provvedimenti concernenti il collocamento in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'art.13 n.10 del D.P.R. 11.7.1980, n.382 del prof. Alberto Predieri in relazione alla sua nomina a Commissario liquidatore dell'E.F.I.M., antecedenti al decreto di nomina della Commissione esaminatrice sopra menzionata;
ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione.
Con memoria depositata il 1° luglio 2002, i professori Franchini Claudio, Caranta Roberto, Cavaleri Paolo, Di Gaspare Giuseppe, Pisaneschi Andrea, Carlo Fresa e Tarchi Rolando - poiché l'Amministrazione non aveva provveduto ad ottemperare alla richiesta istruttoria - hanno chiesto che la causa fosse comunque trattenuta in decisione, reiterando l'eccezione d'improcedibilità dell'appello per la rinuncia al relativo ricorso.
Il ricorrente, in data 2 luglio 2002, ha presentato un'ulteriore memoria, chiedendo il rinnovo dell'istruttoria; nel contempo, ha ribadito la legittimità della revoca della rinuncia ed ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
4. In data 8 luglio 2002, l'avv. Rienzi ha depositato un atto di rinuncia al mandato, datato 4 luglio 2002.
5. Alla data dell'udienza di discussione, non erano pervenuti i documenti richiesti all'Amministrazione, poi depositati in data 16 luglio 2002.
In sede di discussione orale, l'avv. Lioi, per delega dell'avv. Rienzi, ha chiesto un breve rinvio, attesa la rinuncia al mandato dello stesso avv. Rienzi; le controparti si sono fermamente opposte e la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. La sentenza appellata, in epigrafe specificata, ha rigettato il ricorso, proposto dal prof. Learco Saporito avverso il decreto in data 23.2.1995, con il quale il Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica aveva approvato gli atti del concorso a posti di professore ordinario di prima fascia per il raggruppamento N0412 (istituzioni di diritto pubblico), nonché tutti gli atti del relativo procedimento concorsuale, nonché gli atti ed i provvedimenti con i quali si era omesso di collocare il prof. Alberto Predieri in aspettativa obbligatoria a seguito della sua nomina a commissario liquidatore dell'E.F.I.M. e di dichiarare la sopravvenuta incompatibilità dello status di componente della commissione esaminatrice determinatasi in capo al prof. Piero Alberto Capotosti a seguito della di lui elezione in seno al C.S.M..
2. In via preliminare, va affermata la completezza del contraddittorio, malgrado la rinuncia al mandato, da parte dell'avv. Rienzi, datato 4 luglio 2002 e depositato in data 8 luglio 2002, in quanto, a norma dell'art. 85 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, la revoca della procura o la rinuncia alla stessa non producono effetto nei confronti dell'altra parte fino a che non sia avvenuta la sostituzione con il nuovo difensore.
3. E' assorbente la questione pregiudiziale circa la possibilità o meno di revocare la rinuncia al ricorso in appello.
Nella specie, il ricorrente con atto ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio e depositato il 15.5.2001, ha dichiarato di rinunciare all'appello; successivamente, con altro atto, anch'esso ritualmente notificato alle medesime parti, depositato il 29.10.2001, lo stesso ricorrente ha dichiarato di revocare il predetto atto di rinuncia e ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
Ad avviso del Collegio, la rinuncia, una volta espressa e portata a conoscenza delle controparti nelle forme di rito e depositata nella segreteria del giudice, non può essere revocata.
L'art. 46 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, quale espressione del principio d'iniziativa di parte, consente che, in qualunque stadio della controversia, si possa rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo; il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti; la rinunzia dev'essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza.
Pertanto, la rinuncia è atto unilaterale volontario, e, più specificamente, un atto negoziale processuale, cui l'ordinamento giuridico ricollega la produzione dell'effetto tipico di estinzione del diritto di azione.
Infatti, il giudizio amministrativo è caratterizzato da un'istanza esclusivamente rivolta al giudice affinché la controversia sia decisa, per cui la domanda, come atto di esercizio processuale, non è tanto volta all'affermazione del diritto nei confronti della controparte, quanto ad esporre direttamente al giudice i motivi posti a base della pretesa illegittimità del provvedimento amministrativo.
A tal fine, le ragioni sottese alla rinuncia al ricorso sfuggono alla disponibilità delle altre parti in contesa, per cui non è richiesto, per la produzione degli effetti, l'accettazione del destinatario.
Dalla natura negoziale unilaterale consegue, alla stregua dei principi generali del diritto, l'irretrattabilità della rinuncia non appena la sua efficacia si sia perfezionata, ovvero nel momento in cui essa sia portata a conoscenza della parte cui si indirizza, e depositata nella segreteria del giudice, nelle forme previste dal citato art. 46, r.d. n. 642 del 1907.
Nella fattispecie, la pronuncia del giudice è meramente processuale, circoscritta a dar atto della rinuncia e, quindi, dell'intervenuto effetto prodotto dalla rinuncia.
4. Per le considerazioni esposte, il Collegio deve dare atto della rinuncia al ricorso di appello, essendo inammissibile la revoca degli effetti prodotti da detta rinuncia.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dà atto della rinuncia al ricorso in appello, in epigrafe specificato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere Est.
Giuseppe MINICONE Consigliere
Domenico CAFINI Consigliere
Depositata in segreteria in data 23 settembre 2002.