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Giurisprudenza
n. 1-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. II - Sentenza 27 gennaio 2003 n. 40 - Pres. Papiano - Est. Lelli - Rodio & C. s.p.a. (Avv.ti Belli, Vinti e Pollari Maglietta) c. Regione Emilia Romagna (Avv. Baccolini e Rizzo) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Ricorso avverso risoluzione del contratto di appalto - Disposta per vicende riguardanti le modalità di esecuzione delle opere - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.

E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, un ricorso avverso la risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche disposta non già per vizi dell’aggiudicazione, in forza del potere di autotutela della P.A. appaltante, ma per vicende successive all'aggiudicazione, riguardanti le modalità di esecuzione delle opere, atteso che la giurisdizione del giudice amministrativo riguarda esclusivamente la fase relativa all’affidamento dei lavori (art. 6 L. n. 205/2000) (1).

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(1) Sulla giurisdizione dell’A.G.O. per fatti od atti successivi alla stipula del contratto di appalto v. in precedenza in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 30 gennaio 2002 n. 515

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 28 dicembre 2001 n. 6443

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 29 novembre 2000 n. 6325 

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 maggio 2002 n. 3177

TAR LOMBARDIA, SEZ. III – Decreto presidenziale 5 giugno 2001 n. 1572

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 21 febbraio 2001 n. 868

Per una rivisitazione in parte critica di tale orientamento v. P. VIRGA, Atti di ritiro della aggiudicazione e giurisdizione esclusiva.

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della determinazione dirigenziale n. 11069 del 23.10.2002 con cui la Regione Emilia Romagna, Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, ha risolto il contratto di appalto per l’esecuzione dei lavori di consolidamento della frana di Magliatica –4° Stralcio – in danno della società Ing. Giovanni Rodio & C. Impresa Costruzioni Speciali S.p.a., contestualmente deliberando di "introitare la cauzione definitiva, prestata dall’impresa stessa mediante polizza fidejussoria n. 386R2516 rilasciata il 4 luglio 2002 dalla Società Zurich International Italia S.p.a.";

della lettera prot. n. 9301/20.8 del 13 novembre 2002 con cui la Regione Emilia Romagna ha comunicato alla Rodio la predetta determinazione dirigenziale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione ad un soggetto terzo dei medesimi lavori;

nonché

per il risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 80/98, come novellato dall’art. 7 della legge 205/2000.

(omissis)

FATTO E DIRITTO

Il ricorso in epigrafe ha per oggetto la risoluzione del contratto conseguente all’aggiudicazione disposta definitivamente dalla Regione intimata con nota del 26/6/2002.

I lavori sono stati consegnati in data 3/7/2002 e la risoluzione attiene a vicende successive inerenti alle modalità di esecuzione delle opere.

In tale contesto non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo che riguarda esclusivamente la fase relativa all’affidamento dei lavori ( art. 6 L. n. 205/2000).

Né l’atto di risoluzione può essere ascritto all’ autotutela, in quanto non si fonda su vizi dell’aggiudicazione, bensì su fatti inerenti alle modalità di esecuzione delle opere.

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Attesa la particolarità delle questioni di rito sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione seconda, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BOLOGNA , li 23 Gennaio 2003

f.to Luigi Papiano Presidente

f.to Bruno Lelli Cons. Rel. est.

Depositata in Segreteria in data 27 gennaio 2003.

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