TAR LAZIO, SEZ. I BIS – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 240
- Pres. ff. Polito, Est. Scala - Valente (Avv.ti Del Villano e Tassiello) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato Pino) - (accoglie).1. Giustizia amministrativa - Poteri del G.A. - Potere di disporre una verificazione - Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità - Al fine di sindacare il provvedimento sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto - Sussiste.
2. Concorso - Esclusione - Per inidoneità fisica - Nel caso in cui tale presupposto di fatto sia risultato insussistente a seguito di verificazione - Illegittimità.
1. Nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, il giudice amministrativo può disporre delle verificazioni, le quali possono essere utilizzate per accertare un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sui presupposti di fatto (1).
2. E’ illegittimo un provvedimenti di esclusione da un concorso (nella specie per l’arruolamento nell’Esercito) disposto per asserita inidoneità fisica del candidato a svolgere le mansioni, ove tale presupposto di fatto risulti contraddetto dalle risultanze di una verificazione disposta dal giudice amministrativo (2).
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(1-2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° luglio 1999, n. 2048.
Sulla sindacabilità della discrezionalità tecnica nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità e sui mezzi istruttori ammissibili a tal fine v. in questa Rivista:
TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 12 luglio 2002 n. 928 (che ritiene in particolare ammissibile la consulenza tecnica nell’ambito della giurisdizione di legittimità).
TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 11 luglio 2002 n. 6264 (sui casi in cui è da ritenere ammissibile la consulenza tecnica di ufficio).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Decisione 5 marzo 2001 n. 1247 (sui limiti della sindacabilità del fatto).
D. DE CAROLIS, Brevi considerazioni sull’accesso al “fatto” da parte del giudice amministrativo mediante il sindacato sulla discrezionalità tecnica.
A. MADDALENA, La consulenza tecnica nel nuovo processo amministrativo (notazioni a margine dell’ordinanza del TAR Campania-Napoli, Sez. I, 31 ottobre 2001, n. 4799).
G. SAPORITO, Discrezionalità tecnica e buona amministrazione.
L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative.
(omissis)
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento di esclusione dal "Concorso straordinario per arruolamento nell’anno 2002 di millecinquecento volontari con ferma di tre anni nell’Esercito Italiano, di cui una aliquota del 30% riservata agli aspiranti di sesso femminile" comunicato il 24/06/2002;
(omissis)
Visto l’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, legge n. 205/2000, che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, "con sentenza succintamente motivata", ove, nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che la ricorrente ha impugnato il giudizio medico adottato dall’intimata Amministrazione della Difesa con cui è stata giudicata NON IDONEA al quarto concorso straordinario per arruolamento nell’anno 2002 di millecinquecento volontari con ferma di tre anni nell’Esercito Italiano, avendo evidenziato l’inidoneità fisica della medesima per "Alterazione aspecifiche della ripolarizzazione in sede arterosettale ed inferiore. Lieve prolasso mitralico in valvola ridondante senza reflusso";
Considerato che la ricorrente ha dedotto, al riguardo, la violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 7 del Bando di concorso G.U. 4° Serie Speciale n. 21 del 15.03.2002, violazione dell’art. 3 della L. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria della Commissione medica;
Considerato che la ricorrente contesta, in sostanza, l’inesistenza della rilevata causa di inidoneità, essendosi sottoposta ad accertamenti specialistici presso struttura sanitaria pubblica, come da documentazione versata in atti, che hanno evidenziato l’assenza della affezione posta a base dell’impugnata esclusione;
Considerato che, in esecuzione alla sopra richiamata ordinanza collegiale 784.C/02, con cui questo Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a sottoporre la sig.ra Valente a visita di revisione presso il medesimo organo sanitario in diversa composizione e, se richiesto, con assistenza di medico di fiducia, entro il termine di trenta giorni, l’intimata Amministrazione ha depositato agli atti del giudizio, in data 10 gennaio 2003, le risultanze della visita medica cui la ricorrente è stata sottoposta in data 9 gennaio 2003;
Dato atto che, nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente esperibili le verificazioni preordinate, come nel caso in esame, all’accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento, onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto; (c.fr. Cons di stato, Sez. VI, 27 maggio 1991, n. 321; T.A.R. Lazio, Sez. III; 1° luglio 1999, n. 2048)
Rilevato che la Commissione Medica all’uopo costituita, con verbale n. 02/2003, ha dato atto delle risultanze del nuovo accertamento sanitario, evidenziando una diagnosi di "lievi anomalie ecografiche della valvola mitrale senza implicazioni funzionali", ed ha giudicato, la ricorrente "Si idonea quale VFB con coefficiente 2 (due) alla caratteristica somatofunzionale AC";
Ritenuto che, in ragione delle superiori considerazioni, è illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, siccome basata su presupposto di fatto risultato contraddetto dalla successiva visita medica cui la ricorrente è stata sottoposta per le medesime finalità di accertamento del possesso dei requisiti fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra richiamato;
Considerato, altresì, che le parti costituite sono state avvertite circa l’eventualità di assunzione di decisione nel merito ai sensi degli artt. 3 e 9, legge 205/2000;
Ritenuto, pertanto, che, stante la manifesta fondatezza del ricorso, il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, L. 1034/1971, e s.m., con annullamento dell’atto in impugnativa;
Considerato, infine quanto alla spese di giudizio, che le stesse possono essere compensate tra le parti costituite, sussistendone sufficienti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2003, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott. Bruno R. Polito - Presidente f.f.
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
Il Presidente L’Estensore
Depositata il 20 gennaio 2003.