TAR LAZIO, SEZ. I TER– Sentenza 19 novembre 2002 n. 10143 - Pres. Tosti, Est. Lo Presti - G. (Avv. Corrado) c. Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) - (accoglie).
Concorso - Esclusione - Per inidoneità fisico-psichica all’impiego - Nel caso in cui, a seguito di verificazione disposta dal G.A., il concorrente sia risultato idoneo - Illegittimità.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale un soggetto è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento del servizio di polizia (nella specie il soggetto in questione era stato ritenuto inidoneo perché affetto da "psiconevrosi - personalità ansiosa in soggetto con dislalia invalidante"), ove tale inidoneità sia stata smentita dai successivi accertamenti tecnici disposti in via istruttoria dal G.A. (nella specie gli ulteriori accertamenti sanitari erano stati eseguiti presso la medesima Scuola Tecnica del Dipartimento della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno, a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso l’impugnato giudizio di non idoneità; tale commissione aveva giudicato fisicamente idoneo il ricorrente) (1).
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(1) Sul sindacato sulla discrezionalità tecnica v. in questa Rivista:
TAR EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I – Sentenza 12 luglio 2002 n. 928
TAR LAZIO, SEZ. II TER – Sentenza 11 luglio 2002 n. 6264
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 5 marzo 2001 n. 1247
D. DE CAROLIS, Brevi considerazioni sull’accesso al “fatto” da parte del giudice amministrativo mediante il sindacato sulla discrezionalità tecnica.
L. IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative.
G. SAPORITO, Discrezionalità tecnica e buona amministrazione.
A. MADDALENA,
La consulenza tecnica
nel nuovo processo amministrativo.
PER L'ANNULLAMENTO
Del verbale della Commissione nominata con D.M. 8.4.2002, notificato in data 5 maggio 2002, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo allo svolgimento del servizio di polizia perché affetto da "psiconevrosi (personalità ansiosa in soggetto con dislalia invalidante)" e dei pregressi atti procedimentali;
del provvedimento del Ministro dell’Interno di esclusione del ricorrente dall’arruolamento nel corpo della Polizia di Stato, nonché del bando di concorso per il reclutamento nella Polizia di Stato, quali agenti ausiliari di 800 unità di leva del secondo contingente 2002 ove e per quanto lesivo.
(omissis)
Ritenuta l’opportunità di definire il giudizio in forma abbreviata;
Considerato che con il ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per contraddittorietà manifesta e travisamento, producendo documentazione medica proveniente da strutture pubbliche in base alla quale egli risulterebbe in possesso di capacità cognitive globali nella norma;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 6076/2002, con la quale sono stati disposti ulteriori accertamenti sanitari presso la medesima Scuola Tecnica del Dipartimento della Polizia di Stato del Ministero dell’Interno, a cura di commissione medica in composizione diversa da quella che ha espresso l’impugnato giudizio di non idoneità, affinché si stabilisse l’oggettiva sussistenza o meno dell’idoneità del ricorrente all’impiego in Polizia;
Visto il verbale in data 6 settembre 2002 concernente la seduta nella quale la Commissione Medica nominata ha giudicato fisicamente idoneo il ricorrente;
Visto il verbale, in pari data, inerente la seduta nella quale la Commissione Attitudinale ha giudicato il ricorrente idoneo al servizio di polizia;
Ritenuta conseguentemente, in esito all’espletata istruttoria, la fondatezza delle dedotte censure di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti;
Considerato quindi che il ricorso deve essere accolto, con conseguente pronuncia di annullamento del giudizio impugnato e del successivo provvedimento di esclusione del ricorrente dall’arruolamento nel corpo della Polizia di Stato;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti indicati in parte motiva.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24.10.2002.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in data 19 novembre 2002.