TRGA, SEZ. BOLZANO – Sentenza 12 agosto 2002 n. 379 – Pres. ff. Demattio Est. Zelger - A.R.T.E. S.r.l. (Avv.ti Platter e Menestrina) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Larcher, Beikircher e Bernardi) e Ditta Vettori Forniture (Avv. Vettori) – (accoglie).
1. Atto amministrativo – Generalità - Potere di autotutela – Esercizio - Presupposti e condizioni – Individuazione.
2. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Omissione – Per ragioni di urgenza – Condizioni – Natura qualificata delle ragioni di urgenza e desumibilità delle ragioni stesse dal provvedimento conclusivo – Necessità.
3. Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Omissione – Conseguenze – Annullamento del provvedimento conclusivo – Nel caso in cui risulti che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell’interessato – Impossibilità.
4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Aggiudicazione provvisoria – Annullamento in via di autotutela – Omissione dell’avviso del procedimento agli interessati – Nel caso in cui risulti che la partecipazione delle parti interessate sarebbe stata utile e necessaria – Illegittimità.
1. Nulla vieta all’Amministrazione di avvalersi dell’autotutela decisoria, secondo la quale possono essere riesaminate, annullate, e rettificate proprie decisioni; in tali eventualità, tuttavia, l’autotutela decisoria resta comunque subordinata alle comuni e rigorose regole elaborate dalla giurisprudenza, concernenti fra l’altro: a) l’obbligo della motivazione; b) la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità; c) la valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; d) il ripristino delle regole del contraddittorio procedimentale; e) l’adeguata istruttoria. Tali profili assumono un particolare risalto nell’ambito del settore dei contratti pubblici di lavori e di forniture, considerando la complessità dei diversi interessi contrapposti ed il loro elevato peso economico.2. L'urgenza, che costituisce il presupposto per l'esclusione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, deve essere qualificata e deve emergere dal provvedimento conclusivo dello stesso (1).
3. La comunicazione di avvio del procedimento ha finalità sostanziali e non meramente formali; ne consegue che la violazione di tale obbligo non dà luogo all’annullamento dell’atto, ove risulti che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell’interessato (2).
4. E’ illegittimo un provvedimento con il quale l’Amministrazione appaltante annulla in via di autotutela l’aggiudicazione provvisoria di una gara ad evidenza pubblica (nella specie, riguardante forniture), senza dare preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento agli interessati, nel caso in cui risulti che la partecipazione delle parti interessate sarebbe stata utile e necessaria (nella specie tale condizione è stata ritenuta sussistente, visto che il procedimento di annullamento era stata avviato non per iniziativa propria dell’autorità di gara, ma su sollecitazione di una delle imprese - poi dichiarata nuova aggiudicataria e, visto anche che non si trattava di correggere semplici errori di calcolo o di modifiche evidenti e non contestabili).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2000, n. 248.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2823, Sez. V, 21 gennaio 2002, n. 343, Sez. IV, 20 febbraio 2002, n. 1003 e Sez. IV, 5 marzo 2002, n. 1325 e TRGA Bolzano, 12 febbraio 2002, n. 81 e 27 maggio 2002, n. 245.
In realtà, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’omissione dell’avviso di inizio del procedimento dà luogo ad annullamento dell’atto finale anche nel caso in cui non sia stato dimostrato che il risultato, nel caso di partecipazione, sarebbe stato diverso: v. sul punto da ult.:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ VI – Sentenza 8 aprile 2002 n. 1901.Nel senso della massima v. invece da ult.
TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. I – Sentenza 15 aprile 2002 n. 624, secondo cui l’omissione della comunicazione di inizio del procedimento prevista dall’art. 7 della legge 241/90 comporta l’illegittimità del provvedimento finale soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa provare che, ove posto nelle condizioni di partecipare al procedimento, avrebbe potuto introdurre utilmente nel procedimento elementi di fatto e di diritto tali da implicare, in termini di ragionevole possibilità, un’incidenza causale sul provvedimento finale.Sulla partecipazione al procedimento amministrativo v. in generale in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 22 maggio 2001 n. 2823 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 12 marzo 2001 n. 1381 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 13 dicembre 2001 n. 6238M. ALESIO, Il
giusto procedimento espropriativo secondo gli orientamenti dell'Adunanza
Plenaria (nota a C.d.S., Ad. Plen., n. 14/1999 e n. 2/2000)
ID., La
comunicazione di avvio del procedimento negli atti vincolati (nota a Cons.
Stato, sez. V, 23 febbraio 2000 n. 948)
D. PATERA, La comunicazione di avvio del procedimento tra obbligo e facoltà
G. RIZZO, Ancora sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo (nota a Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 515/98)
S. TENCA, Comunicazione di avvio del procedimento ed attività vincolata della p.a.
per l'annullamento
della deliberazione n. 005/11.5 del 22.04.2002 dell’Autorità di gara avente ad oggetto l’annullamento dell’aggiudicazione della fornitura e del montaggio del Lotto H3 – arredi per aule d’insegnamento della Libera Università di Bolzano, alla ditta Arte Srl di Bolzano in ATI con Berger Innenausbau Snc di Bolzano e l’aggiudicazione provvisoria all’impresa Vettori Forniture di Bolzano;
e per quanto occorrer possa l’annullamento in parte qua del verbale della valutazione tecnica per gli arredi di insegnamento (lotto H3) dd. 21/03/2002 della Commissione tecnica, fatto proprio dell’autorità di gara con "Verbale di procedura aperta con effetto contratto", racc. n. 30 di data 26.03.2002;
di ogni altro atto e provvedimento connesso, susseguente e consequenziale.
(omissis)
F A T T O E D I R I T T O
È impugnata la deliberazione n. 5 del 22 aprile 2002 dell'autorità di gara avente ad oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della fornitura e del montaggio del lotto H3 - arredi per aule di insegnamento della Libera Università di Bolzano -, alla ditta Arte Srl di Bolzano in ATI con Berger Innenausbau snc di Bolzano e l’aggiudicazione provvisoria all'impresa Vettori Forniture di Bolzano.
La Provincia autonoma di Bolzano aveva indetto una gara d'appalto per la fornitura del materiale di cui sopra. L'autorità di gara facendosi proprie le valutazioni della commissione tecnica concludeva, con verbale di gara n. 30 del 26/3/2002, la procedura d'appalto aggiudicando la fornitura, oggetto del ricorso, alla ricorrente. Tale esito è stato comunicato, con lettera del 28.3.2002, sia alla controinteressata sia alla ricorrente, e, tenendo il verbale di aggiudicazione della gara luogo della stipulazione del contratto a tutti gli effetti, invitava quest'ultima a presentare la documentazione di rito.
L'autorità di gara ha adottato, successivamente, in data 22 aprile 2002, senza previa comunicazione formale dell'avvio del procedimento, apposita delibera con la quale veniva modificato il verbale di gara del 26 marzo 2002 annullando l’aggiudicazione della fornitura in favore della ricorrente e affidando la fornitura alla controinteressata. La motivazione della delibera era la seguente: "preso atto che il suddetto criterio aggiuntivo 'garanzie forniture successive’, introdotto e valutato a posteriori, non era previsto nel bando di gara e nel capitolato condizioni per la partecipazione alla gara, in cui sono state stabilite le modalità della gara;"
Vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. Violazione di legge per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e per violazione dei diritti all'intervento del procedimento (articoli 14 e 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17).
2. Eccesso di potere per errore di fatto, illogicità ed omessa istruttoria dell'autorità di gara nel rifare la tabella 3 sulla valutazione tecnica.
3. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà.
4. Incompetenza dell'autorità di gara ad emettere l'annullamento dell'aggiudicazione.
Si sono costituite in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e la controinteressata ditta Vettori Forniture - quest'ultima con controricorso - chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
In sede di esame dell'istanza cautelare il Collegio, in data 9 luglio 2002, previo accertamento della completezza del contraddittorio e sentiti i difensori delle parti é addivenuto alla determinazione di assumere una decisione in forma semplificata ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 per manifesta fondatezza del ricorso.
Ritenuto che il primo motivo ora da esaminare é preminente rispetto agli altri dedotti e trattandosi di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge 205/2000 questo Collegio si richiama, in aggiunta a quanto esposto in questa sentenza, sia per il fatto sia per i motivi dedotti, al ricorso ed alle memorie difensive.
Il ricorrente deduce nel ricorso la mancata osservanza delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17, in quanto l’autorità di gara, procedendo alla modifica del verbale di gara con conseguente annullamento dell’aggiudicazione della fornitura già comunicata alla ricorrente, non avrebbe rispettato le procedure garantistiche ordinarie, delineate anche dalla giurisprudenza in materia di esercizio del potere di autotutela, quali la previa comunicazione dell’avvio di procedimento, l’adeguata istruttoria, comprensiva delle osservazioni degli interessati, la motivazione nell’interesse pubblico
Il motivo dedotto é fondato.
La legge provinciale, infatti, dispone che, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento deve essere comunicato al fine di porre il cittadino nella condizione di esercitare i diritti di partecipazione. Si concorda con la ricorrente che l’autorità di gara non ha agito per esigenze di particolare celerità, essendo avvenuta la modifica del verbale di gara ben quasi un mese dopo la sua stesura e dopo la comunicazione ai partecipanti alla gara.
L'urgenza, che costituisce il presupposto per l'esclusione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo deve essere qualificata e deve emergere dal provvedimento conclusivo dello stesso (Cons.Stato n. 248 del 19.1.2000).
In ordine all’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento di autoannullamento di un provvedimento va premesso che, secondo un orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato, condiviso da questo Tribunale, la comunicazione di avvio ha finalità sostanziali e non meramente formali. Ne consegue che la violazione di tale obbligo non dà luogo all’annullamento dell’atto, ove risulti che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se vi fosse stata la partecipazione dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22.5.2001, n. 2823, Sez. V, 21.1.2002, n. 343, Sez. IV, 20.2.2002, n. 1003 e Sez. IV, 5.3.2002, n. 1325 e TRGA Bolzano, 12.2.2002, n. 81 e 27.5.2002, n. 245).
Giova, però, a tal proposito ricordare che, nel caso in esame, la partecipazione delle parti interessati alla fornitura sarebbe stata utile e necessaria, visto che la modifica del verbale di gara è stata avviata non per iniziativa propria dell’autorità di gara, ma su sollecitazione della controinteressata (doc. n. 15 del ricorso) e, visto anche, che non si trattava di correggere semplici errori di calcolo o di modifiche evidenti e non contestabili. Tale circostanza viene dimostrata e sottolineata anche dal fatto che l’autorità di gara ha ulteriormente modificato il verbale in data 4.6.2002 sempre per asseriti errori di attribuzione dei punteggi riguardanti la valutazione tecnica delle offerte (ciò specialmente in riferimento all’assistenza e alle garanzie dei prodotti).
Da ciò può essere desunto che l’esito del procedimento non era predefinito a priori e che la partecipazione dell’interessato sarebbe stata utile e necessaria per arrivare ad un risultato non più contestabile dai partecipanti alla gara. Le operazioni di verifica avrebbero dovuto essere svolte dall’autorità di gara consentendo ai partecipanti della gara o, quanto meno, ai soggetti direttamente interessati al riesame delle precedenti operazioni di esporre le loro ragioni per la conservazione o per la modifica del risultato di gara contenuto nel verbale del 26.3.2002.
Nulla vieta all’Amministrazione di avvalersi dell’autotutela decisoria, secondo la quale possono essere riesaminate, annullate, e rettificate proprie decisioni. Infatti, il complesso delle regole sull’autotutela ha portata generale, rappresentando una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.
In tali eventualità, però, l’autotutela decisoria resta comunque subordinata alle comuni e rigorose regole elaborate dalla giurisprudenza, concernenti fra l’altro:
- l’obbligo della motivazione;
- la presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza di ripristino della legalità;
- la valutazione dell’affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione;
- il ripristino delle regole del contraddittorio procedimentale;
- l’adeguata istruttoria.
Tali profili assumono un particolare risalto nell’ambito del settore dei contratti pubblici di lavori e di forniture, considerando la complessità dei diversi interessi contrapposti ed il loro elevato peso economico.
Il provvedimento impugnato (deliberazione n. 005/11.5 del 22.4.2002) e i relativi atti connessi e susseguenti sono pertanto da annullare, precisando che resta impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di rinnovare l’atto previa osservazione del procedimento di cui alla l.p. 17/1993.
Esistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per tale effetto, annulla i provvedimenti impugnati come esposto in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso a Bolzano, in camera di consiglio del 9 luglio 2002.
IL PRESIDENTE f.f. L'ESTENSORE
Hugo DEMATTIO Hans ZELGER
Depositata in cancelleria il 12 agosto 2002.