T.R.G.A., SEZIONE DI BOLZANO - Sentenza 20 settembre 2002 n. 421 - Pres. Widmair, Est. Pantozzi Lerjefors - Ditta Boscolo (Avv.ti Valenti e Bonomini) c. Azienda Sanitaria di Bolzano (n.c.) e Ditta Brando (Avv.ti Cannarozzo e De Luca) - (respinge).
1. Contratti della P.A. - Bando - Prescrizione che impone la sigillatura delle buste contenenti le offerte - Mancata specificazione delle modalità di sigillatura - Presenza nella busta di impronte o segni atti ad impedire la sostituzione - Sufficienza.
2. Contratti della P.A. - Bando - Prescrizione che impone la sigillatura delle buste contenenti le offerte - Specificazione delle modalità di sigillatura - Inosservanza di tali modalità - Esclusione - Va disposta.
3. Contratti della P.A. - Bando - Prescrizione che impone la sigillatura delle buste contenenti le offerte - Busta esterna contenente l'offerta e la documentazione di gara - Omessa apposizione in essa di un qualsiasi sigillo od impronta - Esclusione - Va disposta.
1. Nei casi in cui manchi una puntuale specificazione del bando di gara in ordine alla modalità della sigillatura, è da ritenere sufficiente, oltre alla normale chiusura dei lembi non preincollati, una qualsiasi impronta o un segno (non necessariamente a rilievo), che fornisca maggiori garanzie nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto (1).
2. Nei casi, invece, in cui nel bando di gara siano specificate le modalità di sigillatura (ad es. la sigillatura con ceralacca su tutti i lembi), è da ritenere legittima l’esclusione del concorrente che non abbia osservato tutte le formalità prescritte, qualora esista una clausola escludente chiara ed univoca (2).
3. Ove il bando o la lettera d’invito, pur non prevedendo particolari modalità di sigillatura, prescriva la sigillatura stessa sia della busta principale (quella "esterna", contenente il plico), sia di quella "interna", con l’offerta, va esclusa dalla gara una ditta che abbia inviato la propria offerta e la documentazione prescritta con una busta "esterna" (c.d. "busta a sacchetto" nel gergo postale) non "sigillata" in alcun modo, priva su ogni lembo di qualsiasi impronta o segno, atti a garantirne l’integrità (3).
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(1) Cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 1998, n. 937; Sez. V, 3 novembre 2000, n. 5906; Sez. V, 12 giugno 2002, n. 3272 e T.A.R. Abruzzo, 26 gennaio 2001, n. 51; T.A.R. Campania - Salerno, n. 63/2002.
(2) Cfr., tra tante, Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2001, n. 1222; Sez. V, 30 aprile 2002, n. 2299 e T.R.G.A., Sez. Bolzano, 23 novembre 2001, n. 311.
(3) Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, nella specie la lettera di invito prescriveva la sigillatura sia della busta principale (quella "esterna", contenente il plico), sia di quella "interna", con l’offerta, pur omettendo di stabilire una modalità particolare della sigillatura. La lettera d’invito, oltre a prevedere come obbligatorie la sigillatura su tutti i lembi di entrambe le buste, stabiliva anche che "per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, la S.V. /codesta ditta dovrà assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla presente lettera d’invito…".
Alla stregua di tale disciplina prevista dalla lex specialis della gara, il T.R.G.A. ha ritenuto legittima l’esclusione di tre ditte partecipanti alla licitazione privata de qua,le quali avevano inviato la loro offerta con una busta "esterna" (c.d. "busta a sacchetto" nel gergo postale) che non era stata sigillata in alcun modo, essendo priva su ogni lembo di qualsiasi impronta o segno, atti a garantirne l’integrità; la busta "interna" con l’offerta era risultata, invece, controfirmata sui lembi di chiusura.
Nonostante il bando avesse prescritto, in modo chiaro, la sigillatura di entrambe le buste, le ditte in questione, infatti, non avevano provveduto a chiudere ermeticamente la busta principale, cioè l’involucro esterno, contenente, oltre alla busta dell’offerta, la documentazione di corredo per l’ammissione alla gara.
Il T.R.G.A. ha ritenuto che la sigillatura della busta principale "esterna" e la relativa prescrizione del bando erano rilevanti, condividendo sul punto quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 30 aprile 2002, n. 2299, in questa Rivista, pag.
http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-04-30-1.htmIn materia di sigillatura delle buste contenenti le offerte v. in questa Rivista, oltre alla già richiamata sentenza della Sez. V, n. 2299/2002, anche:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 12 giugno 2002 n. 3272 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 3 marzo 2001 n. 1222 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 3 novembre 2000 n. 5906CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 26 settembre 2001 n. 5045
T.A.R. SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 8 giugno 1999 n. 1097
per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano n. 2002-111 dd. 21.1.2002, avente ad oggetto: aggiudicazione della licitazione privata per la gestione del bar interno presso l’edificio "W" dell’Ospedale di Bolzano, comunicata giusta nota dd. 23.1.2002, riconosciuta in esito ad esercizio del diritto di accesso in data 4.2.2002, nonché di ogni ulteriore atto precedente presupposto, infraprocedimentale e conseguente,
e per la reintegrazione
della ricorrente nella posizione di aggiudicataria, con condanna dell’Amministrazione resistente, qualora non fosse possibile la richiesta reintegrazione, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente.
(omissis)
FATTO
L’Azienda Sanitaria di Bolzano, Servizio amministrativo – Ripartizione Economato, con lettera del 14 novembre 2001, invitava alcune ditte, comprese le ditte Boscolo Silvana e Brando Francesco, a partecipare alla licitazione privata per la gestione del bar interno presso l’edificio "W" dell’Ospedale di Bolzano.
Nella lettera di invito, tra l’altro, era prescritto l’utilizzo di plico sigillato su tutti i lembi, contenente l’offerta scritta, pure in busta sigillata su tutti i lembi. Il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla lettera di invito comportava l’esclusione dalla gara, per espressa previsione della stessa lettera di invito.
In data 11 dicembre 2001, all’apertura delle offerte, la ditta Brando segnalava al Presidente che il plico presentato dalla ditta Boscolo Silvana risultava non sigillato e con il lato apribile per l’ispezione postale.
Il Presidente, preso atto delle contestazioni, procedeva ad aggiudicare con riserva la gara alla ditta Boscolo Silvana.
Con deliberazione n. 2002 – 111 del 21 gennaio 2002, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano, dopo aver verificato che la busta contenente l’offerta della ditta Boscolo Silvana non era sigillata, come richiesto dalla lettera di invito, ma solo chiusa, disponeva l’esclusione dalla gara dell’offerta della ricorrente ed aggiudicava la gara alla ditta Brando Francesco.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Con ordinanza n. 33/2002 del 5 marzo 2002 questo Tribunale ha accolto l’istanza della ricorrente volta ad ottenere la sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria del 19 marzo 2002 si è costituita in giudizio la ditta Brando Francesco, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato.
All’udienza pubblica dell’8 maggio 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione una prima volta.
Con ordinanza collegiale n. 12/02 del 17 maggio 2002 questo Tribunale ha ordinato all’Azienda sanitaria di Bolzano di esibire in giudizio gli originali dei plichi, nonché delle buste contenenti le offerte economiche di tutte le ditte che hanno partecipato alla licitazione privata di cui si tratta.
L’Azienda sanitaria di Bolzano ottemperava all’ordinanza suddetta in data 29 maggio 2002, con il deposito dei documenti richiesti.
All’udienza pubblica del 24 luglio 2002 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
In data 29 luglio 2002 è stato depositato il dispositivo della sentenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge 21 luglio 2000, n. 205.
D I R I T T O
È impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta l’esclusione dell’offerta della ditta ricorrente dalla licitazione privata per la gestione del bar interno all’edificio "W" dell’Ospedale di Bolzano ed è stata disposta l’aggiudicazione della gara alla ditta controinteressata.
L’esclusione è così motivata: "…la busta contenente l’offerta della ditta Boscolo Silvana non era sigillata, come richiesto dalla lettera d’invito, ma solo chiusa, circostanza questa che, in assenza di un sigillo apposto sui lembi, avrebbe potuto consentire, teoricamente, un’ispezionabilità del contenuto della busta e/o l’introduzione di nuovi documenti e/o la sostituzione di quelli esistenti, ai più disparati soggetti che sono venuti a contatto con il plico dal momento della consegna al Servizio postale fino al recapito presso l’Azienda".
Le doglianze di cui ai due motivi di gravame, esaminabili congiuntamente in considerazione della loro connessione, possono essere così sinteticamente riassunte:
Le doglianze non sono fondate.
Riguardo alla censura indicata alla lettera a), il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via generale, l’orientamento giurisprudenziale in tema di sigillatura delle offerte.
Nei casi in cui manchi una puntuale specificazione del bando di gara in ordine alla modalità della sigillatura, è stata ritenuta sufficiente, oltre alla normale chiusura dei lembi non preincollati, l’apprestamento di una ulteriore accortezza, ossia una qualsiasi impronta o un segno (non necessariamente a rilievo), che fornisca maggiori garanzie nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.6.1998, n. 937; Sez. V, 3.11.2000, n.5906; Sez. V, 12.6.2002, n. 3272 e TAR Abruzzo, 26.1.2001, n. 51; TAR Campania, SA, n.63/2002).
Nei casi, invece, in cui siano specificate, nel bando di gara, le modalità di sigillatura (ad es. la sigillatura con ceralacca su tutti i lembi), è stata ritenuta legittima l’esclusione del concorrente che non abbia osservato tutte le formalità prescritte, qualora esista una clausola escludente chiara ed univoca (cfr., tra tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 3.3.2001, n.1222; Sez. V, 30.4.2002, n. 2299 e TRGA Bolzano 23.11.2001, n. 311).
Nella fattispecie sub judice, la lettera di invito prescriveva la sigillatura sia della busta principale (quella "esterna", contenente il plico), sia di quella "interna", con l’offerta, pur omettendo di stabilire una modalità particolare di sigillatura.
Va aggiunto che la lettera d’invito, oltre a prevedere come obbligatorie la sigillatura su tutti i lembi di entrambe le buste, stabiliva che "per la presentazione dell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, la S.V. /codesta ditta dovrà assolvere a tutti gli obblighi derivanti dalla presente lettera d’invito…".
Ciò chiarito, osserva il Collegio che la produzione in giudizio degli originali delle buste delle tre ditte partecipanti alla licitazione privata de qua, ha consentito al Collegio di accertare che la busta "esterna" (c.d. "busta a sacchetto" nel gergo postale), contenente, al suo interno, la busta minore con l’offerta, non è stata "sigillata" in alcun modo, essendo priva su ogni lembo di qualsiasi impronta o segno, atti a garantirne l’integrità.
La busta "interna" con l’offerta è risultata, invece, controfirmata sui lembi di chiusura.
Dunque, nonostante il bando avesse prescritto, in modo chiaro, la sigillatura di entrambe le buste, la ricorrente non ha provveduto a chiudere ermeticamente la busta principale, cioè l’involucro esterno, contenente, oltre alla busta dell’offerta, la documentazione di corredo per l’ammissione alla gara.
Il Collegio ritiene che la sigillatura della busta principale "esterna" e la relativa prescrizione del bando siano rilevanti, condividendo sul punto quanto affermato di recente anche dal Consiglio di Stato, nella sentenza 30 aprile 2002, n. 2299: "Va disattesa…l’interpretazione riduttiva, seguita dal primo giudice, secondo cui la perdita dei sigilli in ceralacca avrebbe provocato l’esclusione solo se riguardante la busta "interna" contenente l’offerta, perché si era prescelto il metodo dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando è chiaro nell’imporre la sigillatura con ceralacca anche per l’involucro "esterno" contenente, oltre la busta dell’offerta, la documentazione di corredo richiesta per l’ammissione alla gara.
E la prescrizione non è priva di rilevanza.
Va tenuto presente che, se è vero che il documento recante l’offerta deve pervenire assolutamente integro, affinché ne sia garantita la segretezza, a salvaguardia dell’oggettività e della serietà della procedura, rilievo non minore riveste la documentazione allegata alla busta "interna", posto che la manomissione, soppressione o alterazione di un documento può provocare l’esclusione della concorrente, mentre la sostituzione o l’integrazione delle certificazioni può conferire la validità ad una offerta che sarebbe altrimenti da escludere."
Ebbene, di fronte all’accertata irregolarità della busta "esterna", priva di ogni sigillatura, (anche nei termini minimi prescritti dalla citata giurisprudenza meno rigorosa), in violazione dell’obbligo imposto dalla lettera di invito, il Collegio ritiene del tutto legittima l’applicazione della sanzione dell’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara, come prescritto dalla stessa lettera di invito.
Ugualmente infondata, per i motivi anzidetti, si rivela la censura sopra indicata con lettera b).
La busta principale "esterna" e la busta "interna" della controinteressata ditta Brando Francesco risultano pienamente regolari, essendo entrambe sigillate su tutti i lembi con ceralacca e controfirmati. Alla luce delle considerazioni già esposte, la sigillatura poteva certamente essere effettuata con ceralacca, così come, nel caso specifico, utilizzando altri strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, non avendo la lettera di invito prescritto una modalità specifica di sigillatura.
L’infondatezza nel merito esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità della stessa censura per carenza di interesse e, comunque, per violazione del contraddittorio, sollevata dalla difesa della ditta aggiudicataria nella memoria del 2 maggio 2002.
Con la censura sopra indicata alla lettera c), la ricorrente afferma, infine, che l’impugnato provvedimento di esclusione, basato esclusivamente su irregolarità della "busta contenente l’offerta", sarebbe viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto il verbale di aggiudicazione provvisoria dell’11 dicembre 2001 farebbe riferimento a presunte irregolarità del "plico" e non della "busta contenente l’offerta".
Anche questo rilievo va disatteso.
Va premesso che il Presidente di gara si è limitato a prendere atto delle contestazioni sollevate dalla ditta Brando Francesco, risultanti anche dal verbale dell’11 dicembre 2001 (doc. n. 2 ricorrente), in cui si faceva riferimento a presunte irregolarità del plico, e ad aggiudicare con riserva la gara alla ditta ricorrente, senza specificare che la riserva era riferita esclusivamente all’oggetto specifico di contestazione.
Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano ha specificato, nel provvedimento impugnato, che "la busta contenente l’offerta non era sigillata".
Orbene, ad avviso del Collegio, la busta cui si riferisce il Direttore Generale non è quella "interna", come ritiene erroneamente la ricorrente, bensì quella "esterna", chiamata "plico" nel verbale di aggiudicazione provvisoria.
Invero, oltre a doversi ritenere l’offerta indiscutibilmente contenuta anche nella busta "esterna", va rilevato che anche una lettura attenta della motivazione fa concludere che il Direttore Generale dell’Azienda intendesse riferirsi alla busta "esterna", senza margini di dubbio da considerarsi non sigillata, essendo priva di ogni segno od impronta e neppure controfirmata, a differenza di quella "interna".
Pertanto si ritiene infondata anche la suddetta censura di eccesso di potere per contraddittorietà.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, pertanto, essere respinto.
Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controinteressata ditta Brando Francesco, che vengono liquidate in Euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CAP come per legge. Nulla per le spese relative all’Azienda Sanitaria di Bolzano, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 24 luglio 2002.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Anton WIDMAIR Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
Depositata in segretaria il 20 settembre 2002.